Il Grande Oriente d’Italia, la più importante obbedienza massonica del Paese, si trova in una profonda crisi istituzionale. Con un’ordinanza emessa il 27 maggio 2026, il giudice del Tribunale Civile di Roma Maurizio Manzi ha sospeso le delibere della Gran Loggia del 7 marzo 2026 e i decreti del Gran Maestro, il calabrese Antonio Seminario, bloccando di fatto le nuove elezioni che erano fissate per il 31 maggio 2026. Una decisione che congela i vertici della più antica istituzione massonica italiana e riapre una controversia che affonda le radici nel marzo del 2024.
Tutto comincia con 248 schede annullate
La vicenda trae origine dalle elezioni del Gran Maestro svoltesi il 3 marzo 2024, alle quali si erano presentati tre candidati: Leo Taroni (Lista 1), Antonio Seminario (Lista 2) e Pasquale La Pesa (Lista 3). Dallo spoglio degli Uffici Elettorali Circoscrizionali era emerso un risultato che vedeva Taroni a 6.493 voti, Seminario a 6.459 voti, La Pesa a 696 voti. La svolta arrivò con una decisione della Commissione Elettorale Nazionale (CEN): l’organo deputato al computo finale dei voti deliberò a maggioranza di annullare 248 schede — di cui 150 favorevoli a Taroni, 90 a Seminario e 8 a La Pesa — perché i votanti non avevano rimosso dalle schede il cosiddetto “talloncino antifrode” prima di imbustarle. La motivazione fu che tale omissione avrebbe compromesso la segretezza del voto.
L’effetto fu immediato: il risultato si ribaltò. Il nuovo conteggio assegnava 6.343 voti a Taroni e 6.369 a Seminario, proclamato così nuovo Gran Maestro. Taroni contestò da subito la legittimità di quella decisione, sostenendo che nessuna norma interna — né il codice civile — prevedesse la nullità delle schede per mancata rimozione del talloncino, e che comunque quella omissione era imputabile agli addetti al seggio, non ai votanti.
Il primo round in tribunale: Manzi dà ragione a Taroni
Il contenzioso approdò rapidamente davanti al Tribunale di Roma. Con un’ordinanza del 25 ottobre 2024, lo stesso giudice Manzi aveva già ravvisato l’illegittimità delle delibere della CEN, rilevando la carenza di poteri dell’organo e l’assenza di una norma che sancisse quella nullità. Il magistrato calcolò che, senza quell’annullamento, Taroni avrebbe potuto contare su 6.433 voti contro i 6.383 di Seminario.
Tuttavia, con un’ordinanza collegiale del 2 settembre 2025, il Tribunale riformò quella decisione, revocando la sospensione della proclamazione di Seminario sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte Centrale del GOI, che aveva non solo confermato l’annullamento delle schede prive di talloncino, ma aveva ulteriormente falcidiato voti favorevoli a Taroni, annullando anche le schede delle sezioni di Albenga e Gorizia, rideterminando i voti: Lista Taroni 6.295, Lista Seminario 6.394.
La Gran Loggia tenta di chiudere la partita
Il 6 e 7 marzo 2026, riunita in sessione straordinaria a Rimini, la Gran Loggia del GOI deliberò a larghissima maggioranza — 577 favorevoli su 619 votanti — una serie di punti destinati a chiudere la disputa. In sintesi: confermò che la Gran Loggia ha il potere di annullare elezioni viziate da irregolarità generalizzate; confermò la validità della circolare elettorale vigente da oltre vent’anni quale norma complementare al Regolamento; sancì che la mancata rimozione del talloncino costituisce causa di nullità del voto; e demandò al Gran Maestro Seminario di indire nuove elezioni, proponendo come data il 31 maggio 2026. Tre decreti firmati da Seminario resero immediatamente esecutive quelle delibere e convocarono la Gran Loggia straordinaria per il 19 settembre 2026 ai fini dell’insediamento del nuovo Gran Maestro.
Il nuovo ricorso di Taroni e la sospensiva
Leo Taroni — che nelle nuove elezioni non aveva presentato la propria candidatura — impugnò le delibere della Gran Loggia davanti al Tribunale di Roma, contestandone la legittimità su più fronti: la mancata identificazione nominale dei votanti nelle delibere; l’assenza di potere della Gran Loggia di indire nuove elezioni in materia riservata al Regolamento; e il carattere di interpretazione autentica postuma delle norme, funzionale a consolidare la tesi dell’invalidità dei voti. Il GOI resistette sostenendo, tra l’altro, che Taroni — non essendosi candidato alle nuove elezioni — difettasse di interesse concreto all’impugnazione, e che comunque la Gran Loggia avesse agito nei limiti delle proprie competenze.
La decisione del giudice: fumus e periculum
Nell’ordinanza del 27 maggio 2026, il giudice Manzi ha accolto il ricorso, sospendendo l’efficacia di tutte le delibere impugnate e dei decreti di Seminario. Le ragioni sono articolate e di notevole peso giuridico. Sul piano del fumus boni iuris, il magistrato osserva che la nomina di Seminario è ancora sub iudice nel giudizio di merito: consentire nuove elezioni in questa fase rischierebbe di creare una situazione di doppia investitura per lo stesso quinquennio 2024-2029, con effetti destabilizzanti sull’intera organizzazione. Il giudice ammette che Seminario potrebbe, in caso di soccombenza nel merito, rassegnare le dimissioni ma ritiene che questa evenienza non basti a legittimare l’immediata celebrazione di un nuovo voto.
Sul piano procedurale, il giudice rileva l’invalidità delle delibere per l’assenza di identificazione nominale dei votanti: il Regolamento GOI prevede due forme di voto palese — per alzata di mano e per appello nominale — ma in ogni caso impone la verifica dell’identità e della legittimazione degli aventi diritto al voto, requisito che nel verbale del 7 marzo risultava oscurato. Quanto al terzo motivo, il giudice censura le delibere di cosiddetta “interpretazione autentica” come uno strumento improprio per consolidare, in via normativa interna, una tesi favorevole all’invalidazione del voto, in palese contrasto con un contenzioso ancora aperto nelle aule civili.
Sul periculum in mora, il magistrato rovescia la prospettiva: a prevalere non è l’interesse di Taroni, ma quello della stessa organizzazione massonica a non essere governata da principi contraddittori e forieri di instabilità istituzionale.
Cosa succede ora
L’ordinanza sospende le elezioni del 31 maggio 2026 e paralizza i decreti di Seminario fino alla definizione del giudizio di merito. Il GOI si trova dunque in una condizione di stallo istituzionale senza precedenti: il suo Gran Maestro è in carica ma la sua nomina è contestata, le nuove elezioni sono bloccate, e il merito della controversia — avviato nel dicembre 2024 — deve ancora essere definito.









