29 Luglio 2026
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Imponimento, motivazioni d’appello depositate dopo quasi due anni: “La cosca Anello-Fruci non si è mai fermata”

La sentenza del filone abbreviato pronunciata a settembre 2024. A distanza di 673 giorni le ragioni dei giudici in quasi 500 pagine. La Corte d'appello di Catanzaro ricostruisce continuità criminale, affari, alleanze e il nuovo equilibrio con i Mancuso

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Prima il dispositivo. Poi un’attesa durata 673 giorni. Quasi due anni per conoscere le ragioni della sentenza pronunciata il 23 settembre 2024 dalla Corte d’appello di Catanzaro nel filone celebrato con rito abbreviato del processo “Imponimento”. Le motivazioni sono state depositate in cancelleria soltanto martedì 28 luglio 2026. Un ritardo che diventa esso stesso la prima notizia. Nel dispositivo i giudici avevano riservato 90 giorni per il deposito, sospendendo per lo stesso periodo i termini di custodia cautelare. Dal verdetto al deposito ne sono passati complessivamente 673. E nel frattempo sono trascorsi sei anni e una settimana dal blitz scattato il 21 luglio 2020, al culmine delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotte dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro e dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza di Roma.

Il provvedimento, composto da 493 pagine complessive, porta la firma della Prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro, presieduta da Loredana De Franco, con i consiglieri Giancarlo Bianchi e Ippolita Luzzo. Al centro della contestazione associativa c’è la ricostruzione della cosca Anello-Fruci, la cui esistenza viene fatta risalire al 1988 e che, secondo la Corte, sarebbe rimasta operativa “senza soluzione di continuità” fino al periodo coperto dalle indagini di “Imponimento”.

Il verdetto della Corte d’appello di Catanzaro

Il processo d’appello si era concluso con 20 posizioni nelle quali non era rimasta alcuna condanna, quattro prescrizioni integrali, 18 pene rideterminate e 23 condanne con pena confermata. In definitiva, tra i 66 imputati condannati in primo grado che avevano proposto appello, per 42 è rimasta almeno una condanna. L’allora procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla e il sostituto procuratore generale Raffaela Sforza avevano chiesto la condanna di tutti gli imputati e, per sette di loro, pene più severe rispetto al primo grado. La Corte arrivò però a conclusioni differenti per numerose posizioni.

Tra gli imputati usciti senza alcuna condanna residua figurano Vincenzo Barba, Angela Bartucca, Domenico Bonavota, Vito Bretti, Filippo Catania, Vito Chiefari, Alfredo e Domenico Cracolici, Giuseppe e Tommaso Galati, Domenico Gallello, Salvatore Giorgio, Massimo Gugliotta, Paolino Lo Bianco, Gianni Melina, Serafino Nero, Domenico Prestanicola, Vincenzo Renda, Gino Stranges e Francesco Antonello Trovato.

Per Alfredo Cracolici e Francesco Antonello Trovato il risultato derivò dall’assoluzione per alcuni reati e dalla prescrizione per altri. Le quattro prescrizioni integrali riguardarono invece Antonio Bruno Arone, Mario Caruso, Claudio Gregorace e Natale Ruscio. Restarono inoltre ferme le assoluzioni pronunciate in primo grado nei confronti di Rocco Polito e Domenico Rigillo, contro le quali aveva proposto appello il pubblico ministero.

Le pene rimaste a vent’anni

Rimasero invariati i 20 anni di reclusione per Rocco Anello, Giuseppe Fruci e Vincenzino Fruci. Per Rocco Anello e Vincenzino Fruci la pena restò immutata nonostante le assoluzioni intervenute su diverse contestazioni. Ferma a vent’anni anche la condanna per Nicola Antonio Monteleone, a sua volta assolto da numerosi capi d’imputazione. La pena inflitta a Francescantonio Anello passò invece da 15 anni e otto mesi a 12 anni e 20 giorni. Quella di Daniele Prestanicola venne rideterminata in 15 anni, 11 mesi e 10 giorni, mentre per Teodoro Mancari la condanna scese a 14 anni, un mese e 10 giorni. Il verdetto tenne dunque fermo il nucleo della ricostruzione relativo alla continuità della cosca e al ruolo apicale attribuito a Rocco Anello, ma ridisegnò profondamente numerose posizioni individuali attraverso assoluzioni, prescrizioni, esclusioni di aggravanti, revoche di confische e riduzioni delle pene.

Il punto di partenza: il giudicato “Prima”

Prima di affrontare le singole impugnazioni, la Corte ricostruisce il percorso seguito dal gup nella sentenza di primo grado del 19 gennaio 2022. È all’interno di questo riepilogo che vengono richiamati il giudicato “Prima”, i procedimenti successivi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il vasto materiale intercettivo. Quella ricostruzione viene poi sottoposta a verifica separatamente per ciascun imputato. Il punto di partenza è la sentenza emessa il 22 marzo 2004 dal gup di Catanzaro al termine del processo nato dall’operazione “Prima”. Quel giudicato aveva accertato l’esistenza del sodalizio fin dal 1988, individuando in Rocco Anello il capo promotore e nel fratello Tommaso il suo luogotenente durante i periodi di detenzione.

L’area di influenza ricostruita in quella decisione comprendeva Filadelfia, Polia, Maida, Curinga, Francavilla Angitola, Pizzo, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro e Capistrano. Le attività attribuite alla cosca riguardavano il controllo e lo sfruttamento delle risorse economiche attraverso estorsioni, danneggiamenti e traffico di stupefacenti, oltre alla disponibilità di armi.

Il principio giuridico richiamato è quello secondo cui, quando l’esistenza di un’associazione mafiosa è già stata accertata con una decisione irrevocabile, il tema della prova nei procedimenti successivi può concentrarsi sulla continuità dell’agire del gruppo, anche attraverso lo sfruttamento della reputazione criminale radicata nel territorio. È su questa linea che il giudice di primo grado aveva costruito la propria decisione. La Corte d’appello ne ripercorre il ragionamento, prima di verificare se gli elementi raccolti siano sufficienti a dimostrare anche le responsabilità dei singoli imputati.

L’alleanza con Vallelunga contro i Mancuso

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda i rapporti tra gli Anello e le altre famiglie di ’ndrangheta. Le dichiarazioni di collaboratori come Michele Iannello, Giuseppe Giampà, Andrea Mantella, Raffaele Moscato e Francesco Michienzi descrivono un’alleanza stretta, tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, con Damiano Vallelunga, figura criminale di riferimento nell’area delle Serre.

L’intesa sarebbe nata in funzione di contrasto allo strapotere dei Mancuso. Francesco Michienzi, già interno al gruppo e collaboratore di giustizia dal 2006, ha raccontato che, dopo gli arresti degli Anello, Vallelunga avrebbe assunto un ruolo diretto nel coordinamento delle attività criminali della zona, contribuendo a ridefinire gli equilibri territoriali. Secondo il suo racconto, gli Anello e i Bonavota condividevano l’obiettivo di contenere l’espansione dei Mancuso e riconoscevano in Vallelunga il principale riferimento di quella strategia. Michienzi ha riferito anche di essersi recato più volte a Serra San Bruno insieme a Vincenzino Fruci e di avere incontrato esponenti delle famiglie Iannazzo e Bonavota.

Un’altra dichiarazione collaborativa riguarda l’approvvigionamento di armi dalla Svizzera. Rosario Cappello ha raccontato di armi acquistate tra il 1989 e il 1990 e destinate, almeno in parte, a Rocco Anello. Dichiarazioni inserite dal gup nel più ampio quadro delle relazioni criminali attribuite alla cosca.

I procedimenti richiamati per ricostruire la continuità

La data utilizzata come spartiacque è quella del 22 marzo 2004, giorno della sentenza “Prima”. Da quel momento occorreva verificare se la cosca avesse cessato di operare oppure fosse sopravvissuta agli arresti e alle condanne. La ricostruzione passa attraverso quattro procedimenti: “Uova del Drago”, “Conquista”, “Effetto Domino” e “Via col Vento”.

Nel procedimento “Uova del Drago” viene collocato il sostegno fornito dagli Anello-Fruci ai Bonavota di Sant’Onofrio nella contesa per la zona industriale e commerciale di Maierato. Il riferimento riguarda anche l’omicidio di Raffaele Cracolici, avvenuto a Pizzo il 4 maggio 2004, poco più di un mese dopo la sentenza “Prima”. Per quella vicenda Vincenzino Fruci è stato assolto in via definitiva, mentre Francesco Michienzi ha riportato una condanna irrevocabile.

Il procedimento “Conquista” riguarda invece la tentata estorsione del 10 giugno 2004 ai danni della Giacinto Callipo Conserve Alimentari di Maierato. Secondo la ricostruzione richiamata, l’azione venne compiuta da Vincenzino Fruci e Francesco Michienzi su incarico di Domenico Bonavota.

Con “Effetto Domino” si arriva fino al maggio 2008. L’inchiesta documentò episodi estorsivi ai danni di imprenditori impegnati nei territori di Filadelfia, Acconia e Francavilla Angitola, oltre alla disponibilità di numerose armi, comprese armi da guerra. Per quei fatti sono intervenute condanne irrevocabili nei confronti di diversi soggetti indicati nella motivazione.

“Via col Vento” sposta l’attenzione al 2012, con gli episodi estorsivi collegati ai lavori per la realizzazione di un parco eolico nel territorio di Cortale.

Il gup aveva richiamato anche le dichiarazioni rese da Marino Belfiore nel procedimento “Gentleman” sulle armi provenienti dalla Slovacchia, acquistate dopo essere state inertizzate e successivamente ripristinate. Nell’esaminare la posizione di Rocco Anello, tuttavia, la Corte precisa che quella parte del racconto non era stata utilizzata contro di lui nel relativo processo.

Da Pizzo alla zona industriale di Lamezia

Le motivazioni dedicano ampio spazio alla ricostruzione fornita da Francesco Michienzi, che ha descritto il territorio sul quale la cosca avrebbe esercitato la propria influenza almeno fino all’inizio della sua collaborazione con la giustizia, nell’aprile del 2006. A sud, Pizzo sarebbe stata gestita insieme ai Bonavota, con la condivisione delle estorsioni e dei relativi proventi. L’area degli Anello-Fruci avrebbe poi ricompreso Acconia di Curinga, Maida, Filadelfia, Polia, Monterosso e San Pietro a Maida, fino alla zona industriale dell’ex Sir di Lamezia Terme, controllata in condivisione con gli Iannazzo. Nel racconto di Michienzi emerge una cosca attenta agli investimenti economici, nella quale l’affiliazione formale avrebbe avuto un peso inferiore rispetto alla concreta disponibilità verso il gruppo. Una rete composta da custodi di armi e droga, imprenditori di riferimento, contatti internazionali e soggetti capaci di operare nei settori ritenuti più redditizi. Un capitolo particolarmente significativo riguarda il settore turistico-alberghiero. Le dichiarazioni riportate nella sentenza descrivono il condizionamento esercitato prima sul Garden Club di Pizzo e successivamente sul Garden Resort Calabria di Curinga. Le pressioni, secondo la ricostruzione del primo giudice richiamata in appello, avrebbero riguardato l’imposizione di personale, servizi e forniture: dalla vigilanza alla lavanderia, dalla pulizia delle spiagge alla manutenzione delle piscine, fino alla fornitura di prodotti ortofrutticoli. Viene inoltre descritto il controllo esercitato sul Bravo Club, lungo la Statale 18, sin dalla fase di realizzazione della struttura. Il sistema ricostruito non avrebbe avuto bisogno di una presenza continua dei vertici: anche durante i periodi di detenzione, ordini e richieste sarebbero stati trasmessi attraverso familiari e uomini di fiducia.

Dallo scontro alla tregua con i Mancuso

Un capitolo viene dedicato al cambiamento dei rapporti con i Mancuso. La svolta viene ricostruita attraverso una lunga intercettazione ambientale del 6 luglio 2016 tra Nicola Antonio Monteleone, indicato dal gup come “braccio destro” di Rocco Anello, e Nazzareno Bellissimo. La conversazione ripercorre la vecchia alleanza con Damiano Vallelunga, la contrapposizione ai Mancuso e il successivo mutamento degli equilibri dopo il ritorno in libertà di Luigi Mancuso, avvenuto nel 2012.

Nel dialogo Monteleone raccontava che le estorsioni di maggiore rilievo sarebbero state gestite direttamente dai Mancuso, con il successivo riconoscimento di una quota ai gruppi territorialmente competenti. Sempre secondo il racconto captato, Luigi Mancuso avrebbe riunito alcuni dei principali esponenti della criminalità organizzata vibonese, assegnando le rispettive aree e ribadendo il principio del rispetto delle competenze territoriali. In questo nuovo assetto, Rocco Anello avrebbe visto riconosciuta una posizione di rilievo non soltanto a Filadelfia, ma anche nei territori di Capistrano, Cortale e Acconia di Curinga. Non più la contrapposizione frontale degli anni di Vallelunga, dunque, ma un equilibrio fondato sulla divisione delle zone, degli interessi e dei proventi.

La Corte non accoglie automaticamente le dichiarazioni dei collaboratori

La conclusione generale sulla continuità della cosca non conduce, però, a un’automatica conferma delle accuse. La Corte sottopone a un vaglio autonomo le dichiarazioni dei collaboratori e, in alcuni casi, ne esclude espressamente l’attendibilità. È quanto avviene nella posizione di Francescantonio Anello. I giudici considerano inattendibile la parte tardiva del racconto di Francesco Michienzi sul suo ruolo associativo e ritengono dubbie le dichiarazioni di Bartolomeo Arena, soprattutto per l’incertezza sulle fonti delle informazioni.

La partecipazione di Francescantonio Anello alla cosca viene comunque confermata sulla base di elementi differenti: le attività imprenditoriali considerate funzionali agli interessi del gruppo, il recapito delle “imbasciate”, i rapporti con altri associati e l’accompagnamento di visitatori dal padre Rocco mentre quest’ultimo si trovava agli arresti domiciliari. Le intercettazioni documentano anche le cautele adottate per aggirare la telecamera installata dalla polizia giudiziaria davanti all’abitazione di Rocco Anello. Secondo la Corte, Francescantonio avrebbe condotto alcuni visitatori dal padre impartendo loro indicazioni per non essere ripresi. Sono questi elementi, e non le dichiarazioni ritenute inaffidabili, a sostenere la conferma della responsabilità associativa. La pena viene tuttavia ridotta a 12 anni e 20 giorni per effetto delle assoluzioni intervenute su altre contestazioni.

Giuseppe Fruci partecipe, ma non organizzatore

Per Giuseppe Fruci la Corte conferma la partecipazione alla cosca, ritenendo attuale il rapporto fiduciario con Rocco Anello e la sua influenza nel territorio di Acconia di Curinga. I giudici respingono però la richiesta del pubblico ministero di riconoscergli il ruolo di organizzatore. La motivazione descrive un rapporto di subordinazione nei confronti di Rocco Anello e sottolinea l’assenza di una reale autonomia decisionale. In una conversazione richiamata dalla Corte, Monteleone descrive Giuseppe Fruci come un soggetto legato ad Anello e meritevole di sostegno per avere scontato dieci anni di carcere al suo fianco, ma non come una figura collocata sullo stesso piano del capo.

Vincenzino Fruci assolto dall’associazione mafiosa

Differente la conclusione raggiunta per Vincenzino Fruci, assolto dall’accusa di associazione mafiosa e dalla tentata estorsione contestata al capo 117. Secondo la Corte, gli elementi raccolti dimostrano una sua partecipazione alle attività associative tra il 22 marzo 2004 e il 16 novembre 2005. Le risultanze successive, però, documenterebbero la sua dissociazione o estromissione dalle attività tipiche della cosca, sia durante la detenzione sia dopo la scarcerazione del maggio 2014. Le intercettazioni relative al Garden Resort di Curinga mostrano, secondo i giudici, che Vincenzino Fruci non esercitava più alcuna autorità all’interno della struttura. Le sue richieste non venivano considerate e Tommaso Anello avrebbe impartito disposizioni affinché le decisioni sulle assunzioni e sugli affari del villaggio passassero soltanto attraverso di lui.

Anche Rocco Anello, in un’altra conversazione, avrebbe disconosciuto qualsiasi autorità criminale di Vincenzino Fruci. Per la Corte, dopo la scarcerazione quest’ultimo si sarebbe dedicato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti, mantenendosi lontano dalle attività tipiche della cosca. Da qui l’assoluzione dall’associazione mafiosa “per non avere commesso il fatto”. La pena complessiva resta comunque ferma a vent’anni per le contestazioni residue, in particolare per la distinta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Rocco Anello, assoluzioni su più capi ma pena invariata

Per Rocco Anello la Corte conferma invece il ruolo di capo promotore e la continuità della sua partecipazione alla cosca. I giudici ritengono convergenti le dichiarazioni provenienti da collaboratori inseriti in diversi contesti criminali e le considerano riscontrate dalle intercettazioni, dai procedimenti successivi a “Prima” e dalle vicende estorsive rimaste in piedi. La Corte distingue però le singole fattispecie contestate. Anello viene assolto dalle accuse di illecita concorrenza con violenza o minaccia collegate ai cantieri dell’Eurospin e del Galia Resort di Pizzo, mentre restano ferme le corrispondenti contestazioni estorsive. Intervengono inoltre assoluzioni su altri capi relativi a estorsioni, trasferimenti fraudolenti di valori e stupefacenti. Nonostante ciò, la pena complessiva resta invariata a vent’anni.

“Sempre operativa, senza soluzione di continuità”

È alla fine di questo percorso – il giudicato “Prima”, i procedimenti successivi, le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni – che la motivazione arriva alla sua conclusione generale: la cosca Anello-Fruci sarebbe rimasta “sempre operativa, senza soluzione di continuità” tra la formale cessazione della condotta associativa contestata nel vecchio processo e il periodo coperto dalle indagini di “Imponimento”. Una valutazione che non equivale a una responsabilità automatica per ogni imputato. Il giudizio sulle singole posizioni conduce infatti ad assoluzioni, prescrizioni, esclusioni di aggravanti e pesanti rideterminazioni delle pene. E dimostra come la Corte, pur confermando la continuità generale del sodalizio, abbia escluso ruoli, contestazioni e responsabilità ogni volta che ha ritenuto insufficienti o inaffidabili gli elementi raccolti.

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