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7 Febbraio 2026
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Inps condannata sul Tfs, il Tar Calabria riconosce i sei scatti agli ex agenti: “Il diritto non si cancella con i cavilli”

La decisione della Sezione di Reggio Calabria rafforza la tutela previdenziale per chi ha lasciato il servizio con i requisiti di legge. Dalla legittimazione passiva alla prescrizione: respinte tutte le eccezioni. Il beneficio è parte integrante della buonuscita

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Una pronuncia destinata a incidere in modo significativo sul contenzioso previdenziale delle forze di polizia arriva dalla Sezione staccata di Reggio Calabria del Tar Calabria. Con la sentenza n. 38/2026, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da quattordici ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, riconoscendo il diritto al ricalcolo del Trattamento di fine servizio (Tfs) comprensivo dei cosiddetti sei scatti stipendiali.

La norma al centro del giudizio

Il ricorso, seguito dall’avvocato Fabio Tamborino del foro di Corigliano-Rossano, ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, che prevede una maggiorazione economica sulla base di calcolo della buonuscita per il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio su domanda, al raggiungimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Un beneficio che, secondo i ricorrenti, spetta automaticamente al maturare dei requisiti, ma che l’Inps aveva negato, sollevando una serie di eccezioni di carattere tecnico e procedurale.

Le contestazioni dell’Inps e il vaglio dei giudici

Nel corso del giudizio, l’Istituto previdenziale aveva eccepito, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto, la presunta tardività delle domande di pensionamento e persino profili di incostituzionalità legati all’impatto sui conti pubblici.

Argomentazioni che il Tar, presieduto da Caterina Criscenti (estensore Domenico Gaglioti), ha analizzato e respinto in maniera puntuale. I magistrati hanno ribadito che l’Inps è l’unico soggetto tenuto alla corresponsione del Tfs, escludendo qualsiasi possibilità di trasferire la responsabilità sulle amministrazioni di appartenenza.

Il diritto sostanziale prevale sui termini procedurali

Particolarmente rilevante il passaggio con cui il Tribunale ha chiarito che il mancato rispetto di un termine procedurale, come quello del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza, non può incidere su un diritto sostanziale già maturato in capo al lavoratore.

Respinta anche la tesi secondo cui il riconoscimento dei sei scatti potrebbe compromettere l’equilibrio dei bilanci pubblici: un richiamo definito non pertinente rispetto a una norma speciale che tutela espressamente il personale delle forze dell’ordine.

Ricalcolo della buonuscita e pagamento degli arretrati

Alla luce delle valutazioni espresse, il Tar Calabria ha condannato l’Inps a procedere al ricalcolo delle indennità di buonuscita, includendo i sei scatti stipendiali nella base di computo, e a versare ai ricorrenti le differenze economiche maturate, complete di interessi legali.

Un orientamento che rafforza l’idea secondo cui il beneficio non rappresenta una concessione discrezionale, ma un elemento strutturale del trattamento economico spettante a chi ha concluso la propria carriera nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

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