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6 Aprile 2026
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La Cassazione conferma l’ordinanza del Tdl di Catanzaro: “Il consigliere Costanzo portavoce delle istanze dei cittadini”

I giudici di Piazza Cavour dichiarano inammissibile il ricorso e bacchettano la Procura, come argomentato dalla difesa: "Non si può rivalutare il merito in Cassazione"

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Inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro l’ordinanza del Riesame (LEGGI) che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Sergio Costanzo, consigliere comunale di centrodestra. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Gregorio Viscomi, una decisione che mette un punto fermo, almeno sul piano cautelare, sul caso Costanzo, finito nell’inchiesta Minosse, che ruota attorno alle presunte irregolarità nelle pratiche Aterp e a un ipotetico sistema clientelare legato alle assegnazioni di alloggi popolari e rispetto al quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio insieme ad atri indagati (LEGGI). 

Il caso: il consigliere “interessato” alle pratiche Aterp

Secondo la contestazione provvisoria formulata dal gip di Catanzaro nel dicembre 2024, Costanzo avrebbe svolto un ruolo di promotore, capo e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione. La Procura sosteneva che l’ex consigliere si fosse “ingerito arbitrariamente” nelle pratiche di assegnazione degli alloggi popolari gestiti dall’Aterp Calabria, esercitando pressioni e interferenze “per finalità di consenso elettorale e potere clientelare”. Le accuse principali riguarderebbero due episodi: la vicenda di un commerciante ortofrutticolo che avrebbe cercato di acquistare un terreno dell’Aterp a prezzo di favore, e quella di un cittadino, assegnatario di un alloggio popolare.
Per la Procura, Costanzo avrebbe pressato i funzionari dell’ente e fatto da intermediario tra “corrotto e corruttore”. Tuttavia, dopo l’interrogatorio di garanzia, la presunta corruzione era stata riqualificata come omissione di atti d’ufficio.

Il Riesame: “Comportamenti petulanti ma non reati”

Nel gennaio 2025, il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva annullato la misura cautelare, ritenendo insufficienti gli indizi a carico del consigliere.
Pur riconoscendo che Costanzo si fosse “interessato in modo spasmodico” alle pratiche dell’Aterp, i giudici avevano osservato che tale atteggiamento, pur “anomalo per un comune cittadino”, rientrava nella legittima attività politica di un consigliere comunale che “si fa portavoce delle istanze dei cittadini”.

Il Tribunale aveva aggiunto che nessun testimone o intercettazione indicava Costanzo come partecipe di accordi corruttivi, né risultavano “pressioni” sui funzionari per l’adozione di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Anche l’episodio del presunto “regalo di Natale” da parte del commerciante Fera, considerato dalla Procura come “segno di remunerazione”, era stato giudicato irrilevante, poiché il dono non era mai stato consegnato e non poteva avere natura sinallagmatica.

Il ricorso del pm: “Si è ingerito per fini elettorali”

Il pubblico Ministero, non condividendo la decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione su tre motivi: violazione di legge per avere il Riesame ritenuto “politico” un comportamento che — secondo la Procura — travalicava i limiti dell’attività consiliare. E ancora, vizio di motivazione, accusando i giudici di non aver valorizzato episodi indicativi del ruolo di Costanzo come “intermediario occulto” tra corruttore e corrotto ed errata applicazione dell’articolo 192 per la presunta sottovalutazione degli indizi di dolo e partecipazione al sistema di assegnazioni illegittime.

La Cassazione: “Ricorso inammissibile, valutazioni di merito”

La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che la Procura aveva tentato di riproporre una diversa valutazione del materiale indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità.
Secondo la Cassazione, “non è possibile proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove”, poiché la Corte deve limitarsi a verificare la razionalità logica della motivazione del giudice di merito, non a sostituirla. Il Collegio (presidente Di Stefano, relatore Ianniciello) ha sottolineato che il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione coerente e non illogica, valutando nel dettaglio ogni elemento del fascicolo, compresi i dialoghi captati, le testimonianze e i rapporti tra i protagonisti. La Cassazione ha condiviso in pieno l’impostazione del Tribunale: “I comportamenti di Costanzo, si legge nella sentenza, si risolvono in un interessamento, a volte spasmodico, ma non qualificabile come illecito, poiché posti in essere da un consigliere comunale che si fa portavoce delle richieste dei cittadini. Sulla contestazione di corruzione, la Corte ha precisato che manca la prova di qualsiasi accordo o di un rapporto sinallagmatico tra vantaggio ottenuto e contropartita- “Non è remunerazione, scrive la Cassazione, l’offerta di un presente natalizio, avvenuta mesi dopo la vicenda e mai consegnata”.

La figura dell’intermediario: escluso ogni concorso nel reato

Un passaggio centrale della sentenza riguarda la nozione di “intermediazione nel reato di corruzione”. La Corte ricorda che per configurare il concorso del terzo “è necessario che il contributo si traduca in una determinazione, suggerimento o collegamento effettivo tra i concorrenti necessari”. Nel caso di specie, tuttavia, il funzionario Vincenzo Celi, anch’egli coinvolto nell’inchiesta Aterp, “agiva autonomamente” e “traeva benefici diretti” dalle pratiche, senza coinvolgimento del consigliere. “L’assoluta estraneità di Costanzo, annota la Suprema Corte, è confermata dal fatto che Fera intratteneva rapporti diretti e continuativi con Celi, mentre ignorava i suggerimenti dello stesso Costanzo”.

Nessuna carenza motivazionale

La Cassazione mette così un freno all’impianto accusatorio costruito dalla Procura catanzarese nella maxi-inchiesta sulle pratiche Aterp. Il nome di Sergio Costanzo, che era stato accostato a presunti sistemi di corruzione e falsi, ma in base a questa decisione, resta estraneo ai reati contestati in sede cautelare, almeno secondo il più alto grado di legittimità. Resta ferma, tuttavia, la possibilità che il procedimento prosegua nella fase di merito, dove le accuse potranno essere eventualmente confermate o smentite sulla base del dibattimento e delle prove che verranno discusse in aula. Ma sul piano cautelare, la Cassazione ha parlato chiaro: nessun grave indizio, nessun reato accertato, nessuna misura.

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