Una vera e propria boccata d’ossigeno per gli avvocati penalisti che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Con una recente circolare di chiarimenti inviata ai vertici degli uffici giudicanti e requirenti, la Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia ha posto fine a una prassi burocratica illegittima e gravosa.
Nel processo penale, la notifica dei decreti di pagamento torna ufficialmente in capo alle cancellerie. Viene così cancellato l’onere illegittimamente scaricato sui difensori, garantendo tempi più certi per i compensi di chi assicura la difesa ai cittadini non abbienti.
Il nodo interpretativo nato con la Riforma Cartabia
La questione affonda le sue radici nella circolare del 25 luglio 2026, con cui la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia aveva ricostruito la disciplina delle opposizioni ai decreti di pagamento previste dagli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
A seguito della riforma Cartabia, infatti, tali opposizioni seguono il rito semplificato di cognizione e il termine di trenta giorni per proporle decorre dalla notificazione del decreto, non più dalla semplice comunicazione di cancelleria. In assenza di notifica, scatta invece il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
Il corto circuito negli uffici e il peso ingiustificato sui legali
Le conseguenze pratiche non si sono fatte attendere. In numerosi uffici giudiziari si è rapidamente consolidata l’abitudine di pretendere che fosse il difensore stesso a notificare personalmente il decreto di liquidazione a tutte le parti in causa. Un passaggio ritenuto indispensabile per raggiungere la definitività del titolo e procedere al saldo.
Questo adempimento si traduceva in un peso enorme per i professionisti, moltiplicandosi con l’aumentare dei soggetti coinvolti nel processo e allungando a dismisura i tempi di liquidazione. Si trattava di un paradossale cortocircuito proprio nel settore che dovrebbe tutelare l’accesso alla giustizia per i meno abbienti.
Il decisivo intervento del Consiglio Nazionale Forense
Di fronte all’emergenza, il Consiglio Nazionale Forense ha trasformato la vicenda in una priorità d’azione.
Durante la seduta di settembre, il CNF ha deliberato all’unanimità l’apertura di un canale di confronto diretto con i Dipartimenti competenti del Ministero della Giustizia.
Il tavolo decisivo si è tenuto il 15 ottobre: in quella sede, la Commissione Patrocinio a spese dello Stato ha illustrato alla Direzione generale degli affari interni tutte le difficoltà operative evidenziate dai Consigli dell’Ordine territoriali e dai singoli colleghi, prendendosi l’impegno di redigere una proposta formale di modifica normativa.
Il Ministero fa chiarezza: l’avvocato non deve notificare nulla nel penale
La risposta del Ministero è giunta con straordinaria tempestività , bypassando i tempi lunghi della legislazione ordinaria. La Direzione generale ha confermato l’impianto normativo generale, ma ha chiarito espressamente che, nel processo penale, la norma guida resta l’articolo 148 c.p.p. La disposizione, nella formulazione rinnovata dalla riforma Cartabia, affida in via ordinaria le notificazioni alla cancelleria o alla segreteria per via telematica.
Via XX Settembre ha messo nero su bianco che la prassi di addossare la notifica al difensore non è condivisibile. Il legale non è l’organo preposto a tale adempimento, bensì il destinatario e beneficiario del provvedimento, a cui l’atto deve essere notificato a cura dell’ufficio. Di conseguenza, nel penale il decreto pronunciato a favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve essere notificato dall’ufficio sia al beneficiario sia alle altre parti, fermo restando quanto previsto sulla provvisoria esecutività del titolo di pagamento.
Ne consegue che l’avvocato riceverà il provvedimento dall’ufficio tramite canale telematico e da quella data inizieranno a correre i trenta giorni per le eventuali opposizioni. Il meccanismo torna stabilmente nelle mani delle cancellerie, eliminando un compito che nessuna legge aveva mai posto a carico del professionista.
Il riconoscimento alle istituzioni e la partita ancora aperta per il civile
“Va dato atto alla Dott.ssa Sabrina Mostarda, Direttore generale degli affari interni, della sensibilità e della rapidità con cui ha raccolto le istanze dell’avvocatura. È la prova che il confronto istituzionale, quando è condotto sul merito delle questioni, produce risultati concreti per i colleghi e per i cittadini che si affidano al patrocinio a spese dello Stato”. È questo il commento dell’avvocato Antonello Talerico, Coordinatore nazionale della Commissione Patrocinio a spese dello Stato del CNF.
Se nel penale l’ostacolo è superato, la battaglia si sposta ora sul fronte civile. In questo ambito il termine continua a decorrere dalla notificazione ex articolo 326 c.p.c., un punto su cui la circolare ministeriale non poteva intervenire senza travalicare la legge. Occorre dunque una modifica legislativa, ritenuta fondamentale anche dallo stesso Ministero e già in fase di elaborazione. Il CNF ha già fatto il primo passo inviando una proposta di riforma dell’articolo 170 del testo unico, formulata anche come emendamento, per far decorrere i trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria e rendere definitivo il decreto in assenza di opposizioni.
Il traguardo raggiunto nel penale rappresenta una prima vittoria concreta che riduce le complicazioni burocratiche per gli avvocati. L’obiettivo finale rimane quello di estendere le medesime garanzie all’intero sistema del patrocinio a spese dello Stato, affinché la difesa dei non abbienti sia affiancata da compensi tempestivi e privi di adempimenti ingiustificati.














