Nel procedimento penale denominato “Ostro-Amaranto”, nato nell’ambito delle indagini per la cattura di un pericoloso latitante e poi sfociato in un maxi processo per associazione di tipo mafioso e numerosi reati cosiddetti satellite, arriva una decisione destinata a incidere profondamente sull’impianto accusatorio fondato sulle chat criptate Skyecc.
All’udienza del 19 gennaio, davanti al gup del Tribunale di Catanzaro Gilda Danila Romano, le difese – rappresentate dagli avvocati Vincenzo Sorgiovanni, Mauro Ruga, Alessandro Bavaro eGiuseppe Gervasi – hanno sollevato due questioni di fondamentale rilievo, entrambe accolte dal giudice.
La prima questione: congelare i dati raccolti in Francia
In primo luogo è stata avanzata un’istanza finalizzata alla cristallizzazione (congelamento) dei dati investigativi raccolti in Francia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI). L’obiettivo è chiaro: impedire qualsiasi ulteriore trasformazione, rimozione o trasferimento del materiale probatorio, costituito da comunicazioni criptate confluite su server francesi e già utilizzate nel procedimento italiano. Una misura cautelare di garanzia, pensata per preservare l’integrità degli atti e consentire, se del caso, un controllo effettivo sul rispetto dei diritti fondamentali della difesa.
La seconda questione: esiste davvero un OEI valido per questi imputati?
La seconda richiesta riguarda un profilo ancora più delicato: la verifica dell’esistenza di un provvedimento di riconoscimento o di esecuzione dell’OEI da parte delle autorità francesi nei confronti degli attuali imputati. In altre parole, le difese hanno chiesto di accertare se e quando lo Stato di esecuzione (la Francia) abbia formalmente riconosciuto ed eseguito gli ordini investigativi emessi dall’autorità giudiziaria italiana, e soprattutto se tali provvedimenti siano stati notificati agli interessati, anche in forma differita.
Due scenari alternativi, entrambi decisivi
Gli scenari prospettati sono radicalmente alternativi. Se dal carteggio francese emergesse l’esistenza di un’indagine a carico degli imputati, questi avrebbero titolo per attivare un rimedio giurisdizionale effettivo in Francia, con la possibile sospensione del procedimento francese per effetto di una questione pregiudiziale già pendente davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea dal settembre 2025.
Se invece non risultasse alcuna qualità di indagato o imputato in Francia, gli interessati sarebbero di fatto privati della possibilità di impugnare l’OEI nello Stato di esecuzione, con una potenziale violazione dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un esito che, secondo la linea difensiva, condurrebbe alla non utilizzabilità delle prove in Italia, sulla scia di quanto già affermato dalla Corte di Giustizia UE nel caso Encrochat.
Il giudice accoglie le eccezioni: una prima volta in Italia
Il gup di Catanzaro ha accolto entrambe le questioni, disponendo l’attivazione di un nuovo Ordine europeo di indagine ai sensi di un’apposita direttiva europea (la 2014/41/UE e del d.lgs. 108/2017), proprio per ottenere dalla Francia gli elementi necessari a chiarire la posizione giuridica degli imputati e garantire loro un effettivo diritto di difesa. Si tratta del primo accoglimento in Italia di questioni relative a processi istruiti con le chat Skyecc, e del primo tribunale italiano ad affrontare in modo diretto e sistematico il nodo della validità e corretta applicazione dell’OEI nell’ambito delle indagini transfrontaliere.
Un vuoto normativo colmato in nome dell’equo processo
Nell’ordinanza il giudice ha applicato in modo rigoroso la direttiva europea, colmando lacune presenti nella normativa nazionale e mettendo le difese nelle condizioni concrete di interloquire con lo Stato di esecuzione. Un passaggio che segna un punto fermo: il principio del mutuo riconoscimento non è assoluto e non può comprimere il diritto a un processo equo, soprattutto quando le prove decisive provengono da indagini segrete condotte all’estero. Una decisione destinata a pesare non solo sul processo “Ostro”, ma su tutti i procedimenti italiani fondati sulle chat criptate acquisite tramite cooperazione giudiziaria europea.









