Sabato 9 febbraio 2002, Vallelonga, provincia di Vibo Valentia. Ore 19.40: una donna segnala la presenza di un uomo ferito a colpi d’arma da fuoco nei pressi della sua abitazione. Quell’uomo è Alfredo Cracolici. E’ gravemente ferito e viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Serra San Bruno, poi trasferito a Catanzaro dove morirà poco dopo il suo arrivo. Nelle immediate vicinanze viene trovata un’autovettura Fiat Panda targata Milano, crivellata di colpi. All’interno, sul sedile del conducente, c’è il cadavere di Giovanni Furlano, intestatario del mezzo. E’ un duplice omicidio di chiaro stampo mafioso nel cuore del Vibonese.
Ventitré anni dopo, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha condannato all’ergastolo il boss di Sant’Onofrio Domenico Bonavota e ha assolto con formula piena uno degli imputati, Antonio Ierullo, colui che la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro aveva indicato come il presunto basista. Va evidenziato che in un caso e nell’altro, la sentenza non è ancora definitiva e i termini per il ricorso in Cassazione sono aperti. Oggi più che mai dopo la pubblicazione delle motivazioni. Sia per l’accusa che per chi rappresenta la difesa. Il secondo grado di giudizio, in attesa del sigillo finale della Suprema Corte, permette, tuttavia, di ricostruire uno dei fatti di sangue più efferati della storia criminale vibonese.
Il duplice omicidio Cracolici-Furlano
Le perizie medico-legali agli atti dell’inchiesta dicono che Furlano era stato attinto da pallettoni alla regione glutea sinistra e da un secondo colpo alla regione temporale — morte quasi immediata. Cracolici invece era stato colpito da un proiettile alla regione soprapubica destra, penetrato nell’addome, con ulteriori lesioni da frammenti di vetro e metallo: aveva tentato di fuggire dall’abitacolo dopo i primi spari, era stato raggiunto durante la corsa. La compagna di Cracolici ha raccontato ai Carabinieri che i due uomini avevano cenato insieme quella sera, si erano allontanati a bordo dell’auto di Furlano. La caratteristica delle ferite — colpi esplosi da distanza superiore a cinquanta centimetri, con armi diverse e da più soggetti — depone per un agguato pianificato, concepito per colpire entrambi gli occupanti del veicolo, eseguito da un commando che li aspettava.
La guerra per Maierato: perché i Cracolici dovevano morire
Per capire perché Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano siano stati uccisi quella sera bisogna risalire indietro di anni, alla guerra silenziosa che insanguinava l’area industriale di Maierato. Quella zona — pochi chilometri da Vallelonga, tra Filogaso e Sant’Onofrio — era storicamente contesa tra due famiglie di ‘ndrangheta.
I Cracolici – secondo le risultanze investigative – erano tra i più influenti della zona, in grado di esercitare un penetrante controllo criminale attraverso estorsioni, rapine e traffico di sostanze stupefacenti, in connessione con la famiglia Mancuso di Limbadi, vertice comune della ‘ndrangheta vibonese. I Bonavota di Sant’Onofrio – per l’accusa – ambivano invece a estendere la propria egemonia sull’intera area, scalzando i rivali. Tra le due famiglie si erano accumulate nel tempo angherie e provocazioni. Furti di bestiame, il furto di un carro funebre. Piccole umiliazioni che in un contesto di ‘ndrangheta assumono il peso di dichiarazioni di guerra. Ma c’era anche qualcosa di più: il collaboratore di giustizia Francesco Costantino, che avvia la collaborazione nel 2008 dopo essersi sposato e aver maturato la volontà di cambiare vita, descrive la famiglia Cracolici come una delle più influenti della zona di Maierato e Filogaso, con ramificazioni nei traffici illeciti dell’intera area. Costantino era stato di fatto “cresciuto” da Raffaele Cracolici, fratello di Alfredo e anche lui vittima di un agguato di mafia compiuto qualche anno dopo a Pizzo.
La causale dell’omicidio, che i giudici della Corte d’Assise d’Appello confermano integralmente rispetto al primo grado, era duplice: consolidare il dominio dei Bonavota sul territorio storicamente controllato dai Cracolici e vendicare le angherie subite, in un contesto di dura lotta per la supremazia economica e operativa sull’area di Maierato. C’è anche un dettaglio che il collaboratore Andrea Mantella apprenderà direttamente da Bonavota: mentre Alfredo Cracolici si trovava ancora ricoverato in ospedale a Serra San Bruno, prima di morire, aveva fatto in tempo a comunicare al fratello Raffaele chi fossero gli sparatori. “Erano stati i Bonavota”. Raffaele Cracolici lo riferì al cognato di Mantella e quest’ultimo al collaboratore di giustizia, all’epoca dei fatti killer spietato e aspirante boss. Dopo l’omicidio, la famiglia tentò di vendicarsi — invano. I Bonavota, secondo il racconto di Mantella, si mossero in modo strategico per prevenire eventuali ritorsioni.
Il sistema delle fonti: perché la Corte crede ai collaboratori
Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni, la Corte d’Assise d’Appello affronta un nodo metodologico che è il cuore di ogni processo di ‘ndrangheta: come si valuta la credibilità di chi parla dopo anni di crimini condivisi? Il giudizio formulato sui collaboratori principali — Andrea Mantella e Onofrio Barbieri — è netto. Entrambi vengono definiti portatori di una “credibilità ontologicamente privilegiata” per una ragione precisa: non parlano per sentito dire, ma riferiscono fatti che hanno appreso direttamente dal mandante ed esecutore materiale del delitto, con il quale avevano tessuto un rapporto di intima conoscenza e di concorso in plurimi delitti di natura omicidiaria. Le confidenze di Bonavota assumevano pertanto, nella valutazione della Corte, portata confessoria, e dovevano essere vagliate in termini di sincerità e spontaneità .
Mantella racconta: il pranzo al Mocambo e la confessione di Bonavota
Andrea Mantella apprende i dettagli dell’omicidio direttamente da Domenico Bonavota, nel clima di reciproca fiducia criminale che i due avevano costruito negli anni. Fu nel periodo compreso tra la metà del 2003 e l’inizio del 2004, quando la frequentazione con i Bonavota si fece intensa, che Mantella apprese in modo approfondito l’ideazione e l’esecuzione del delitto. Il momento chiave fu un pranzo al ristorante “Mocambo” di Pizzo, seguito da un incontro in località Angitola, dove Bonavota aveva appuntamento con un uomo legato al boss delle Serre Damiano Vallelunga.
In quella circostanza, Bonavota indicò a Mantella quell’uomo — arrivato a bordo di un fuoristrada Pajero di colore bianco, con un vistoso girocollo d’oro — spiegandogli che era “legatissimo a Damiano Vallelunga” e che nell’occasione dell’omicidio di Alfredo Cracolici aveva fornito supporto logistico: conosceva il territorio e soprattutto conosceva le abitudini della vittima, che era solita recarsi a trovare la propria amante residente nel comune di San Nicola da Crissa, territorio ricadente proprio sotto la sfera di influenza del boss Vallelunga. Quel soggetto aveva il compito di seguire e pedinare la vittima. Mantella lo descrive come originario di San Nicola da Crissa o di un paese limitrofo, titolare di una ditta stradale, proprietario di escavatori: e ne effettua il riconoscimento fotografico in sede di interrogatorio.
La ricostruzione dell’esecuzione è minuziosa. Il delitto fu pianificato da Domenico Bonavota e da Damiano Vallelunga. Gli esecutori materiali furono lo stesso Bonavota Domenico e altri due presunti affiliati al clan Bonavota che non imputati nel processo. L’arma principale era un kalashnikov. Dopo gli spari, i killer fuggirono ma persero il controllo dell’auto, finendo fuori strada. L’autovettura fu poi recuperata da Francesco Fortuna, oggi collaboratore di giustizia, tramite un carro attrezzi.
Barbieri conferma e aggiunge un nome che Mantella non aveva citato
Il collaboratore Onofrio Barbieri depone in modo del tutto autonomo da Mantella. I due – secondo i giudici – non avevano coordinato le dichiarazioni. E questo si vede nelle piccole divergenze. Barbieri racconta di aver appreso l’omicidio direttamente da Domenico Bonavota, all’interno della sua abitazione, in presenza di Francesco Fortuna. Bonavota illustrò i ruoli dei partecipanti e le modalità operative. Dopo il delitto, l’autovettura con a bordo Domenico Bonavota usciva fuori strada, costringendo un terzo soggetto a dover recuperare i due occupanti. Uno dei nomi fatti da Barbieri non compare nelle dichiarazioni di Mantella. Per i giudici, questo non è una contraddizione — è semmai una garanzia di autenticità . La Corte è esplicita sul punto: il fatto che Barbieri avesse inserito tra i partecipanti un nome non menzionato da Mantella “rafforzava invece la genuinità e autonomia dei narrati, in quanto espressiva dell’assenza di ogni possibile fraudolenta contaminazione informativa tra le due fonti”. Se i due collaboratori avessero concordato le versioni, avrebbero coinciso alla lettera. Anche Barbieri ricorda un supporto logistico fornito da un soggetto residente a San Nicola da Crissa, “anche se non riusciva a chiarirne il nome”.
I riscontri tecnici: intercettazioni, tabulati, sopralluogo
Le dichiarazioni dei collaboratori non stanno da sole. Trovano riscontro in un’attività captativa che la polizia giudiziaria aveva disposto nell’ambito di un procedimento penale originariamente iscritto per estorsione, detenzione di armi e traffico di droga. Il 19 gennaio 2002, venti giorni prima dell’omicidio, le microspie sull’autovettura di Antonio Ierullo — soggetto monitorato per la sua vicinanza a Damiano Vallelunga — catturano una ricognizione dettagliata sui luoghi dove Cracolici era solito recarsi dalla propria amante a San Nicola da Crissa. I progressivi documentano quella ricognizione con precisione tale che, il 16 maggio 2002, la polizia giudiziaria effettua un sopralluogo fisico riscontrando, con annesso fascicolo fotografico, i luoghi, le strade e le persone indicati dagli occupanti della vettura. I tabulati telefonici certificano che quel giorno l’utenza di Ierullo aggancia la cella di Vibo Sant’Onofrio sia alle ore 00.17 che alle 12.33: andata e ritorno di un sopralluogo documentato.
Alle ore 11.22, in un altro progressivo, la captazione ambientale registra un incontro di Ierullo con alcuni soggetti nei pressi del comune di Vibo. La polizia giudiziaria identifica tra i conversanti Domenico Bonavota in compagnia del fratello Salvatore. In quella conversazione Bonavota invita i presenti a incontrarsi nuovamente: per i giudici di primo grado — e la Corte d’Appello su questo punto non smonta la ricostruzione quanto alla posizione di Bonavota — si tratta del coordinamento preparatorio del sopralluogo nell’area dove verrà eseguito il duplice omicidio. Questi riscontri tecnici confermano, nella valutazione della Corte, “la veridicità del narrato del Mantella” e “la conoscenza dei luoghi frequentati dalla vittima e del supporto logistico fornito”: elementi che le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore si coordinano perfettamente.
I quattro pilastri dell’ergastolo a Domenico Bonavota
La condanna di Domenico Bonavota all’ergastolo è confermata integralmente dalla Corte d’Assise d’Appello. Il ragionamento motivazionale si articola su quattro pilastri distinti che si reggono a vicenda. Il primo pilastro: la credibilità confessoria delle fonti. Bonavota aveva raccontato a Mantella e a Barbieri — in separati contesti, in clima di fiducia criminale reciproca, senza che i due potessero coordinarsi — l’intera architettura dell’omicidio: mandante, esecutori, autista, basista, causale, fuga. Le divergenze marginali tra i due racconti anziché indebolire l’impianto lo rafforzano, perché escludono la contaminazione informativa. La Corte definisce il narrato di entrambi “coerente, preciso, spontaneo e privo di contraddizioni essenziali, senza segni di condizionamento o intenti calunniatori”.
I racconti trovano ulteriori conferme nelle propalazioni di altri collaboratori — Francesco Costantino, Giuseppe Giampà , Francesco Michienzi, Raffaele Moscato — che, pur non fornendo elementi individualizzanti sull’esecuzione, inquadrano coerentemente la contrapposizione tra i Bonavota e i Cracolici, la causale, il contesto criminale e i propositi di vendetta.
Il secondo pilastro: i riscontri tecnici coordinati. Le dichiarazioni di Mantella si coordinano perfettamente con i risultati dell’attività investigativa: la conoscenza dei luoghi frequentati dalla vittima e delle abitudini dell’amante residente a San Nicola da Crissa, confermata dai progressivi intercettativi del 19 gennaio 2002; il profilo del soggetto del supporto logistico descritto da Mantella (titolare di ditta stradale, Pajero bianco, originario di San Nicola da Crissa), riscontrato negli accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate; i tabulati telefonici che certificano i movimenti nell’area nelle ore e nei giorni che precedono l’agguato. I riscontri non sono generici ma individualizzanti: ognuno di essi corrisponde a un elemento specifico del racconto di Mantella.
Il terzo pilastro: la premeditazione come elemento strutturale provato. Per la Corte, l’agguato di Vallelonga non fu il frutto di un impulso improvviso né di un’occasione fortuita. Fu l’espressione di una risoluzione criminosa ferma, consapevole e persistente, maturata e mantenuta nel tempo all’interno del clan Bonavota sino alla completa realizzazione del progetto omicidario. Depongono in questo senso, secondo i giudici, elementi multipli e convergenti: la causale del delitto riconducibile alla volontà di riaffermare il predominio del gruppo Bonavota sul territorio; l’esecuzione di accurati sopralluoghi funzionali alla conoscenza delle abitudini delle vittime e alla selezione degli itinerari più idonei per l’agguato; la predisposizione dei mezzi — armi da fuoco di diversa tipologia e autovetture separate predisposte per il trasporto e la fuga dei sicari. Questi elementi evidenziano, scrive la Corte, “un’attività preparatoria lunga, consapevole e attentamente pianificata, idonea a configurare il requisito oggettivo e soggettivo della premeditazione.
Il quarto pilastro: il metodo mafioso e l’agevolazione. L’azione fu compiuta in orario serale e con un fucile d’assalto Kalashnikov: modalità progettate per generare terrore e soggezione nell’intera collettività locale. La Corte ritiene integrata l’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p. sia sotto il profilo del metodo mafioso — per le modalità con cui veniva realizzata l’azione, espressiva di una chiara carica intimidatoria tipica della condotta mafiosa — sia sotto il profilo dell’agevolazione dell’associazione mafiosa: il gruppo criminale dei Bonavota aveva deliberatamente organizzato e portato a compimento il duplice omicidio con la finalità di consolidare il controllo egemonico sul territorio di Maierato in danno del gruppo rivale dei Cracolici, così da assicurarsi il predominio economico e operativo sull’area e garantire lo sfruttamento illecito delle attività delittuose di tipo mafioso ivi radicate.
Il sopralluogo intercettato e la costruzione del caso Ierullo
Venti giorni prima dell’omicidio, la polizia giudiziaria è già in ascolto sull’auto di Antonio Ierullo, all’epoca monitorato per la sua vicinanza a Damiano Vallelunga. Le conversazioni del 19 gennaio documentano una ricognizione sistematica: Ierullo e un soggetto non identificato si recano nei luoghi frequentati da Cracolici, discutono delle vie di accesso e di allontanamento, commentano la zona. La captazione sull’auto intercetta poi l’incontro con Bonavota Domenico e il fratello Salvatore, nel corso del quale Bonavota invita i presenti a rivedersi dopo il sopralluogo.
L’attività investigativa aveva costruito intorno a Ierullo un profilo coerente con la figura del basista descritta da Mantella: impresa individuale di costruzioni (fondata il 2 gennaio 1992, nel settore dei “lavori generali di costruzione e ingegneria civile”), dal 5 maggio 2003 proprietario di un Mitsubishi Pajero bianco. Il Pajero bianco che Mantella aveva descritto nell’incontro ad Angitola.
La difesa smonta il nucleo dell’accusa: la voce non è Bonavota
Il punto più delicato riguardante Ierullo era l’identificazione vocale nel progressivo n. 6317. L’identificazione era stata operata dall’Ufficiale di polizia giudiziaria — che aveva dichiarato di vantare un’approfondita conoscenza dei fratelli Bonavota, maturata durante anni di attività investigativa — ed era stata ritenuta pienamente attendibile dal Tribunale di primo grado.
Gli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo la sfidano con una consulenza tecnica di parte con comparazione vocale: la voce attribuita dalla polizia a Bonavota nel progressivo 6317 viene messa a confronto con una registrazione di Bonavota effettuata dalla difesa in udienza al Tribunale di Catanzaro il 23 novembre 2018. La perizia utilizza sia il confronto uditivo tradizionale sia metodi automatici. Esito: un matching di comparazione del 30%, definito dal consulente “molto basso, sintomatico della non corrispondenza delle due voci”.
L’alibi definitivo: Lamezia Terme, giorno dell’omicidio
La mossa più efficace della difesa è un’altra. Le conversazioni ambientali registrate sull’autovettura di Ierullo — il giorno dell’omicidio — mostrano l’imputato nell’atto di accompagnare il padrealla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. I progressivi presi in esame documentano questa circostanza in modo diretto. Ierullo era a Lamezia mentre a Vallelonga si consumava l’agguato. A conferma, un testimone della difesa, sentito in udienza il 16 maggio 2023, ascolta le conversazioni di quei progressivi, riconosce la propria voce nelle registrazioni e dichiara di trovarsi in quell’occasione in compagnia di Ierullo e del suo genitore. Non era un alibi costruito a posteriori: era stampato sulle bobine dell’ufficio intercettazioni della Procura.
Perché la Corte d’Appello assolve Ierullo
La Corte smonta la condanna di Ierullo attraverso una valutazione complessiva: gli indizi, singolarmente significativi, non reggono la soglia della certezza richiesta per una condanna penale quando si considerano insieme la contestazione tecnica dell’identificazione vocale e l’alibi documentato. Il sopralluogo del 19 gennaio era reale, ma la sua lettura come “riunione operativa con Bonavota” dipendeva interamente dall’identificazione vocale nel progressivo 6317. La consulenza tecnica della difesa ha introdotto un dubbio tecnico serio: non certezza di innocenza, ma incertezza sull’identità della voce — e in un processo penale questo è sufficiente. Il profilo investigativo (impresa edile, Pajero bianco, origine geografica) era indiziario e compatibile con la descrizione di Mantella, ma Mantella non aveva mai fatto il nome di Ierullo. L’alibi per il giorno dell’omicidio era invece diretto, documentato dalle stesse intercettazioni della pubblica accusa e confermato da un testimone oculare. Il risultato è l’assoluzione con formula piena. Ventitré anni dopo la strage di Vallelonga, Antonio Ierullo esce libero da un processo che per anni lo aveva indicato come il basista che aveva preparato la strada ai killer.






