La procedura per affidare il contact center unico delle prenotazioni sanitarie della Calabria dovrà ripartire. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 2111/2026 depositata il 30 ottobre, ha accolto il ricorso presentato da Gesan S.r.l., disponendo l’annullamento della determinazione a contrarre e degli atti di gara predisposti dall’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro.
L’appalto, promosso dall’AOU in qualità di azienda capofila regionale, riguarda la gestione del servizio di assistenza telefonica per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie sull’intero territorio calabrese. Una procedura economicamente rilevante: il valore a base di gara ammonta a 32,5 milioni di euro, ma può arrivare a 45,5 milioni considerando opzioni e variazioni contrattuali.
Al centro della controversia non è finita soltanto la dimensione economica dell’affidamento, ma soprattutto la scelta di concentrare il servizio in un unico lotto, senza spiegare adeguatamente perché non fosse possibile articolare l’appalto in più segmenti.
Il nodo del lotto unico e la violazione delle regole sulla concorrenza
È proprio su questo aspetto che si fonda la decisione dei giudici. La disciplina di gara qualificava l’appalto come unico e indivisibile, ma non illustrava le ragioni concrete che avrebbero giustificato l’impossibilità di procedere a una suddivisione.
Una carenza che il TAR ha ritenuto decisiva, richiamando l’articolo 58 del decreto legislativo 36/2023, il Codice dei contratti pubblici. La disposizione disciplina la suddivisione degli appalti in lotti e impone alle stazioni appaltanti di considerare questa possibilità anche per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese.
Il ricorso alla procedura unitaria non è vietato, ma deve essere sostenuto da una motivazione adeguata, inserita negli atti di gara e fondata sulle caratteristiche effettive del servizio.
Nel caso esaminato, secondo quanto ricostruito nella sentenza, l’AOU si era limitata a dichiarare l’indivisibilità dell’appalto, senza accompagnare tale scelta con una spiegazione circostanziata. Per i giudici, una simile formulazione non soddisfa gli obblighi previsti dalla normativa.
Le motivazioni arrivate dopo il ricorso non bastano
Un altro passaggio rilevante riguarda le giustificazioni presentate dall’Azienda ospedaliera durante il contenzioso.
La stazione appaltante aveva cercato di sostenere la scelta organizzativa attraverso argomentazioni formulate dopo la notifica del ricorso. Il TAR non le ha ritenute idonee a colmare la lacuna originaria.
La motivazione di una scelta amministrativa, quando richiesta dalla legge, deve infatti essere presente negli atti che regolano la procedura. Non può essere costruita successivamente per difendere in giudizio un provvedimento già contestato.
La pronuncia sottolinea inoltre che le ragioni addotte dall’AOU non erano accompagnate da elementi oggettivi e riscontri istruttori sufficienti a dimostrare la necessità di affidare il servizio attraverso un’unica struttura contrattuale.
È dunque questo difetto, relativo alla mancata giustificazione del lotto unico, ad aver assunto carattere determinante nell’accoglimento del ricorso.
Regione e Azienda Zero fuori dal giudizio
La sentenza affronta anche la posizione degli altri soggetti coinvolti nella vicenda amministrativa. Il TAR ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e di Azienda Zero, estromettendole dal giudizio.
Per quanto riguarda la Regione, i giudici hanno considerato la natura endoprocedimentale del nulla osta regionale, privo di autonoma lesività rispetto alla procedura contestata. Quanto ad Azienda Zero, non risultavano impugnati atti direttamente riconducibili all’ente.
Diversa la posizione dell’AOU Renato Dulbecco, responsabile della procedura e destinataria della condanna alle spese legali, liquidate in 4.000 euro, oltre agli ulteriori oneri di legge.
La gara potrà essere riproposta: il TAR non vieta il lotto unico
La decisione non comporta un divieto generale di affidare il servizio attraverso un lotto unico e non impedisce all’Azienda ospedaliera di avviare una nuova procedura.
Il principio stabilito dai giudici è più circoscritto: la scelta di non suddividere un appalto deve essere motivata in maniera preventiva, concreta e coerente con le caratteristiche dell’affidamento. Non è sufficiente dichiarare che il servizio è indivisibile, né è possibile integrare successivamente una motivazione che mancava negli atti originari.
Resta quindi aperta la possibilità di una nuova gara, anche con un lotto unico, a condizione che la stazione appaltante rispetti gli obblighi di motivazione e dimostri le ragioni che rendono necessaria quella soluzione organizzativa.
La pronuncia interviene sulla legittimità della procedura e non mette in discussione, di per sé, la necessità del servizio regionale di prenotazione sanitaria. Sarà ora necessario valutare le conseguenze amministrative della decisione e le modalità con cui procedere a un nuovo affidamento.













