Confisca definitiva per il gruppo imprenditoriale Lobello di Simeri Crichi, coinvolti nell’inchiesta della Dda di Catanzaro, nome in codice Coccodrillo, scattata nel 2021 e che ruotava intorno ad un meccanismo di intestazione fittizia dei beni, realizzato attraverso un sistema di società, formalmente intestate a terzi e tuttavia dagli stessi controllate e gestite per sottrarre il proprio patrimonio aziendale all’adozione di prevedibili misure di prevenzione antimafia. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha rispinto i ricorsi di Antonio Lobello, 77 anni, Giuseppe Lobello e Daniele Lobello e ha dichiarato inammissibili quelli dei terzi intestatari Francesca Rotella, Marika Lobello e Antonio Lobello, 30 anni. Cade così l’ultimo baluardo difensivo contro il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – sezione Misure di Prevenzione il 9 dicembre 2024 e già confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 17 dicembre 2025. I beni, plurimi e riconducibili all’intero nucleo familiare, restano confiscati.
Imprenditori legati alla ‘Ndrangheta
La Suprema Corte ha confermato che i Lobello sono “imprenditori di riferimento delle cosche di ‘ndrangheta, in particolare delle famiglie Grande Aracri, Arena e Mazzagatti operanti sul territorio ionico, catanzarese e reggino”. Il tutto nasce da un procedimento penale definito con condanna irrevocabile il 2 febbraio 2024 e dove Giuseppe Lobello è stato condannato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione; Antonio e Daniele Lobello per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.
Secondo l’accusa, Giuseppe Lobello era “l’imprenditore di riferimento della ‘ndrangheta del territorio crotonese in favore della quale si attivava per raccogliere proventi estorsivi dagli imprenditori vittime, ottenendo in cambio la protezione ed il mantenimento di una posizione dominante nel settore dell’edilizia”. Antonio e Daniele si sarebbero occupati, tra il 2007 e il 2019, di “operazioni di gestione e acquisto di quote da parte di prestanome per ripulire la compagine sociale ed evitare misure ablatorie”.
Gli elementi schiaccianti
Decisivi sono stati gli elementi dell’inchiesta “Mafia e appalti a Catanzaro” a carico di Rocco Mazzagatti: richieste di fornitura di cemento e dazioni di regalie che dimostrano “una sorta di affidamento che i vertici dei Lobello avevano ormai sviluppato nei confronti del referente del gruppo riconducibile a Mazzagatti Rocco”. E inoltre la conversazione del 17 maggio 2007 in cui Antonio Lobello discute con un esponente del gruppo Mazzagatti dell’avvenuto rilascio della certificazione antimafia in suo favore, raccogliendo “segni di esplicito compiacimento” e un eloquente “finalmente ne siamo usciti”, la vicenda del licenziamento di operai imposto dal clan Arena e il loro successivo reintegro dopo l’interessamento del clan stesso, il danneggiamento subito dai Lobello nell’aprile 2012 e il successivo avvicinamento a Nicolino Grande Aracri, con Antonio Lobello che in una conversazione dice che da quel momento sarebbe stato opportuno informare la famiglia Grande Aracri dei lavori commissionati al gruppo. Non contiguità ambientale, ma funzionale, scrive la Corte: i prevenuti, legati da stretto vincolo familiare e dagli stessi interessi economici, “hanno agito in modo sinergico per la migliore cura dei loro condivisi interessi in un rapporto di stretta cointeressenza con la ‘ndrangheta”.
I calcoli sul patrimonio
Bocciate dai giudici di piazza Cavour anche le censure sui calcoli di sproporzione reddituale. I 100mila euro che Antonio Lobello voleva far valere come flusso positivo derivante dalla vendita di un immobile erano in realtà frutto di una compensazione con un credito della sua società Cantieri Edili-Iniziativa 83 verso gli stessi venditori. I 95mila euro rivendicati da Daniele Lobello sono stati ritenuti “privi di giustificazione contabile” sul collegamento con la vendita di un immobile della sua ditta individuale. Per i terzi Rotella, Marika e Antonio classe 96, la Cassazione ricorda il principio delle Sezioni Unite: il terzo intestatario può solo provare di essere proprietario effettivo, non può contestare la pericolosità del proposto. Circostanza mai dimostrata. Con questa sentenza la confisca diventa definitiva.












