La riforma introduce per tutti gli avvocati l’obbligo di giuramento al momento dell’abilitazione e rafforza le tutele sul segreto professionale, che diventa ancora più vincolante. È prevista inoltre la possibilità di ottenere la riabilitazione in caso di sanzioni disciplinari (esclusa la radiazione), ma soltanto una volta nella carriera.
Secondo Palazzo Chigi, “restano salve le competenze di altre professioni regolamentate, ma sono considerate esclusive degli avvocati le attività di consulenza e assistenza legale svolte in maniera continuativa, sistematica, organizzata e connesse all’attività giurisdizionale”.
Il carattere personale dell’incarico e l’equo compenso
Il nuovo ddl ribadisce che l’incarico professionale resta di natura personale, anche quando l’avvocato opera in un’associazione o in una società professionale. Viene confermato il principio dell’equo compenso e la solidarietà nel pagamento tra tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario.
Associazioni e società professionali: le novità
La riforma interviene anche sulla professione in forma collettiva. Per le associazioni professionali saranno stabiliti elementi contrattuali essenziali da inserire nell’atto costitutivo, con la regola che solo se la maggioranza degli associati è composta da avvocati l’associazione potrà definirsi “forense”.
Per quanto riguarda le società tra professionisti (Stp), sarà consentito agli avvocati di svolgere anche attività di consulenza all’interno di queste strutture, aprendo la strada a una maggiore integrazione tra diversi profili professionali.