La Prefettura di Reggio Calabria interviene sulla situazione amministrativa e finanziaria del Comune di Riace, replicando alle dichiarazioni del sindaco Domenico Lucano e respingendo le accuse di presunte “macchinazioni” e “macchine del fango” nei confronti dell’amministrazione comunale. In una nota, l’Ufficio territoriale del Governo ricostruisce i passaggi che hanno portato alla nomina di un commissario ad acta e, successivamente, di un commissario prefettizio chiamato ad amministrare il Comune. La procedura, viene precisato, trova fondamento nel Testo unico degli enti locali (TUEL) e, in particolare, nelle disposizioni sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La mancata verifica degli equilibri e la diffida della Prefettura
La Prefettura richiama l’articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, che stabilisce l’obbligo per i Comuni di adottare, entro il 31 luglio di ogni anno, una deliberazione sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e sulla verifica degli equilibri di bilancio per i singoli esercizi finanziari. Nel caso di Riace, secondo quanto riferito dalla Prefettura, l’amministrazione non avrebbe provveduto all’adempimento neppure dopo una specifica diffida trasmessa il 17 agosto 2026, con nota protocollo numero 87806.
Da qui la decisione di nominare un commissario ad acta, incaricato di accertare il permanere degli equilibri finanziari e adottare la relativa deliberazione. La Prefettura richiama anche un parere del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2010, relativo alle procedure da seguire in caso di mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il commissario ad acta: impossibile attestare gli equilibri per il 2026
Un passaggio decisivo è arrivato il 23 ottobre 2026. Con una propria deliberazione, al termine dell’attività istruttoria, il commissario ad acta ha stabilito che non era possibile attestare il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2026, ai sensi dell’articolo 193 del TUEL.
La decisione è stata assunta anche sulla base del parere contrario espresso dal Revisore dei conti del Comune. Il commissario ha quindi rilevato l’impossibilità di adottare il provvedimento sostitutivo di salvaguardia degli equilibri, in assenza dei necessari presupposti tecnico-contabili previsti dalla normativa.
La nomina del commissario prefettizio
La Prefettura evidenzia che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal TUEL è equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione. Il riferimento normativo è l’articolo 193, comma 4, che richiama l’articolo 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo. In questo quadro, e nelle more dello scioglimento degli organi elettivi, è stata formalizzata la nomina di un commissario prefettizio, che si occuperà dell’amministrazione del Comune di Riace. La Prefettura, dunque, riconduce l’intervento a una procedura prevista dalla normativa sugli enti locali, precisando che la nomina è conseguente alla mancata possibilità di attestare gli equilibri di bilancio e alla necessità di gestire l’ente nella fase che precede lo scioglimento degli organi elettivi.













