“Il caso di Roberto Occhiuto mi induce ad alcune riflessioni sulla presunzione di innocenza e sulla lezione dimenticata del mio grande amico Mauro Mellini a cui va il mio ricordo con questo articolo. Io e Mauro non abbiamo mai avuto El Miedo “la paura” di fare le nostre considerazioni per una giustizia giusta. In un tempo in cui un avviso di garanzia basta a scatenare titoli cubitali, talk show infuocati e sentenze morali sui social, tornare al pensiero di Mauro Mellini non è esercizio di nostalgia, ma atto di igiene democratica”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione ‘Legalità democratica’, avvocato Maximiliano Granata .
L’iscrizione nel registro degli indagati
Che aggiunge: “Avvocato, parlamentare radicale, componente del Csm, Mellini fu tra i più rigorosi difensori della presunzione di innocenza come architrave dello Stato di diritto. Non una formula di stile, ma una barriera contro l’arbitrio. Per Mellini, l’iscrizione nel registro degli indagati non era un marchio d’infamia. Era — e resta — un atto tecnico, spesso dovuto, funzionale a garantire il diritto di difesa. Trasformarlo in una condanna anticipata significava capovolgere la logica del processo penale: non più l’accusa che deve provare, ma l’indagato che deve discolparsi davanti all’opinione pubblica. Una deriva che, a suo giudizio, svuotava dall’interno il principio costituzionale. Il suo bersaglio polemico era duplice. Da un lato, quella che chiamava la spettacolarizzazione della giustizia: intercettazioni pubblicate prima ancora di essere vagliate in aula, ricostruzioni suggestive elevate a verità, linguaggi allusivi che insinuano colpevolezze. Dall’altro, una cultura giustizialista diffusa, pronta a equiparare sospetto e colpa. In questo clima, ammoniva, l’assoluzione arriva tardi: la reputazione è già stata processata e spesso condannata. Mellini non negava la rilevanza della responsabilità politica. Ma la teneva distinta da quella penale. La prima appartiene al giudizio degli elettori; la seconda al tribunale. Confonderle significa permettere che l’eco di un’indagine — indipendentemente dal suo esito — produca effetti politici irreversibili. Non è un caso che fosse critico verso ciò che definiva il “partito dei magistrati”: temeva che l’impatto mediatico delle inchieste potesse alterare, anche involontariamente, gli equilibri democratici. La sua era una posizione radicale nel senso più proprio del termine: andava alla radice del problema. Nel solco del garantismo di Marco Pannella, difendeva il diritto di difesa come inviolabile, contestava l’abuso della custodia cautelare e denunciava la trasformazione del processo in strumento di moralizzazione pubblica. Il diritto penale, sosteneva, non è un palcoscenico etico ma un meccanismo tecnico regolato da prove, contraddittorio, regole stringenti.
Quando tocca i “nostri”, quando tocca “gli altri”
Granata conclude: “C’è un ultimo aspetto, forse il più attuale. Mellini diffidava del garantismo a corrente alternata: invocato quando l’indagine tocca i “nostri”, dimenticato quando riguarda gli “altri”. Le garanzie, ripeteva, valgono per tutti o non valgono per nessuno. È una lezione scomoda perché impone coerenza. Significa difendere la presunzione di innocenza anche quando l’indagato è politicamente distante o antipatico. In un’epoca di giudizi istantanei, la voce di Mellini ricorda che la civiltà giuridica si misura nei momenti di tensione. La presunzione di innocenza non protegge un imputato: protegge ciascuno di noi dall’idea che il sospetto basti a fare giustizia. E finché reggerà questa distinzione — tra accusa e prova, tra indagine e condanna — reggerà anche la qualità della nostra democrazia”.









