“Nessun accordo illecito sulle pratiche Aterp, nessuno scambio corruttivo, mancano oggettivi dati di fatto da cui desumere che l’indagato abbia esercitato pressione per la formazione di atti amministrativi”. I giudici del Riesame di Catanzaro motivano in 14 pagine l’annullamento della misura cautelare agli arresti domiciliari, (come richiesto dall’avvocato difensore Gregorio Viscomi), emessa dal gip nei confronti del consigliere comunale di Forza Italia Sergio Costanzo, indagato per associazione finalizzata al falso, alla corruzione e alla concussione nell’ambito dell’inchiesta della Procura, nome in codice Minosse, che punta a far luce sulla gestione illecita delle case popolari di proprietà dell’ente regionale Aterp. Ipotesi di accuse poi aggravate con l’avviso di conclusione delle indagini, in cui Costanzo risponde anche di violazione delle nome in materia elettorale. (LEGGI)
“Gravità indiziaria sul pactum sceleris non raggiunta”
“La piattaforma investigativa, pur quantitativamente ragguardevole”, non consente, ad avviso del Collegio, di ritenere raggiunta la gravità indiziaria sul pactum sceleris, all’interno del quale il commerciante Raffaele Fera avrebbe elargito all’ex dirigente Aterp Vincenzo Celi ed allo stesso Costanzo, generi alimentari nelle festività natalizie. Secondo le ipotesi della Procura, avallate dal gip, il contributo morale e materiale del consigliere comunale si sarebbe sostanziato, in un duplice intervento consistente dapprima in una intermediazione con Celi, in favore del commerciante, per l’adozione di due atti contrari ai doveri d’ufficio e in seguito in un sollecito formulato nei confronti dei funzionari Aterp Domenico Albino, Manlio Severino, Maurizio Tarantino, per la vendita a Fera dell’area sita in Via Anile di Catanzaro.
“I regali? Un segno di gratitudine”
Costanzo sapeva le difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento dell’istanza esprimendo a più riprese auspici e commenti su una soluzione della vicenda in tempi brevi. “La veste giuridica assunta dai due provvedimenti confezionati da Celi non risulta che sia stata previamente concertata o imposta o che comunque avesse ottenuto l’avallo di Costanzo”. Per i giudici del Riesame non ci sarebbe stato alcuno scambio corruttivo, e i regali elargiti al consigliere erano “regalie d’uso” in occasioni di donazioni di modico valore, espressive di una forma di gratitudine per l’interessamento profuso, e non della remunerazione di una intermediazione illecita.
“Il portavoce di istanze dei cittadini”
L’interessamento di Costanzo si sarebbe sostanziato in un generico invito rivolto a chi di competenza a non dilatare le tempistiche di definizione della pratica, ma “non emerge prova cautelare di una condotta volta ad imprimere una direzione non consentita all’operato degli uffici Aterp, né tantomeno una consapevolezza degli accordi illeciti intercorsi tra Fera e Celi”. Un’attività che si inserisce, per il collegio, nella complessiva gestione dell’attività politica esercitata dall’indagato il quale nelle sua veste di consigliere comunale di Catanzaro si faceva portavoce di istanze, lamentele, proteste di numerosi cittadini che lo contattavano per esporgli le loro necessità. “Numerosissimi sono gli episodi ricostruiti all’interno della mozione cautelare, in cui Costanzo effettivamente poneva in atto un interessamento su richiesta dei privati, che si risolvevano nella indicazione di uffici o referenti del Comune di Catanzaro o dell’Aterp da contattare, nella comunicazione di informazioni e numerosi i dialoghi intrattenuti da Costanzo con persone che lo contattavano per rappresentargli problematiche non solo relative alla assegnazione degli alloggi popolati, ma anche alle condizioni di sicurezza e di igiene di appartamenti già abitati, a fronte di omissioni e ritardi nella manutenzione e ristrutturazione degli stessi, come risulta dalle plurime denunce e segnalazioni di inefficienze e disservizi, dallo stesso patrocinate con toni critici, nei confronti di svariate entità istituzionali tra cui anche l’Aterp. In nessuna conversazione emerge l’intenzione di eludere le procedure normativamente previse o di istigare o determinare il proposito criminale altrui”.
“Non è illecito inviare volantini elettorali”
Quanto poi alle ipotizzate violazioni della normativa elettorale, secondo il collegio, l’invio di volantini standard da parte di Costanzo a favore di candidati alle Europee del 2024 “non consente di individuare un accordo funzionale allo scambio tra voto e dazione di utilità, dato che i messaggi inviati in maniera seriale non esprimono una subordinazione illecita tra l’espressione del consenso elettorale e l’ottenimento del risultato sperato dal singolo”.








