Un arresto nell’ambito della più imponente operazione antimafia mai realizzata contro la ’ndrangheta vibonese, un’assoluzione piena e adesso una sentenza destinata a far discutere. Il Tribunale civile di Salerno ha condannato il Ministero al risarcimento dei danni nei confronti di Matteo Famà, 46enne di Pizzo coinvolto nel dicembre 2019 nell’inchiesta Rinascita Scott, riconoscendo quella che i giudici definiscono “una grave distorsione dei fatti che ha portato a una misura cautelare rivelatasi infondata”.
L’arresto nel maxi blitz Rinascita Scott
Per comprendere la portata della vicenda bisogna tornare al 19 dicembre 2019, giorno della maxi operazione Rinascita Scott, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che portò all’emissione di centinaia di misure cautelari tra arresti e provvedimenti restrittivi.
Tra gli indagati figurava anche Matteo Famà, accusato di aver partecipato a una violenta rissa avvenuta a Pizzo il 2 agosto 2017. Sulla base di questa ricostruzione il gip dispose nei suoi confronti gli arresti domiciliari, confermati successivamente dopo l’interrogatorio di garanzia. Una vicenda che ebbe pesanti conseguenze sul piano personale, sociale e reputazionale per l’uomo, finito al centro di una delle più importanti inchieste antimafia degli ultimi anni.
La svolta: il Riesame smonta l’accusa
Già nelle prime fasi successive all’arresto, però, il quadro accusatorio iniziò a mostrare profonde crepe. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro arrivò infatti a una conclusione opposta rispetto all’impostazione iniziale degli investigatori: dagli atti emergeva che Famà non fosse tra gli aggressori ma, al contrario, la vittima della rissa. Una ricostruzione che avrebbe trovato definitiva conferma nel processo penale conclusosi con l’assoluzione piena dell’imputato. Nonostante ciò, il procedimento andò avanti, costringendo l’uomo a difendersi in sede giudiziaria prima di ottenere il pieno riconoscimento della propria estraneità ai fatti contestati.
I giudici: “Evidente travisamento dei fatti”
È proprio su questo punto che si concentra la decisione del Tribunale civile di Salerno. Nelle motivazioni, i giudici parlano apertamente di “evidente travisamento dei fatti”, sostenendo che la misura cautelare venne adottata nonostante gli elementi raccolti non consentissero di sostenere l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Secondo il collegio, gli atti disponibili delineavano già chiaramente il ruolo di persona offesa ricoperto da Famà, difeso dall’avvocato Brunella Chiarello. Una valutazione che porta il Tribunale a evidenziare come la semplice presenza sul luogo di una colluttazione non possa essere automaticamente interpretata come prova di partecipazione al reato.
Le critiche agli arresti domiciliari
Particolarmente severo anche il giudizio sulla misura cautelare applicata. La sentenza evidenzia come l’ordinanza restrittiva fosse carente sotto il profilo motivazionale e come mancasse un’adeguata valutazione delle esigenze cautelari necessarie per giustificare una limitazione della libertà personale. Secondo il Tribunale, prima di adottare una misura tanto invasiva sarebbe stato necessario verificare con maggiore attenzione la consistenza degli elementi investigativi disponibili.
Nel mirino anche la mancata revoca della misura
Le censure dei giudici riguardano inoltre il mancato accoglimento dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa pochi giorni dopo l’arresto. Per il Tribunale di Salerno, la misura avrebbe dovuto essere immediatamente revocata alla luce degli elementi già emersi. Famà rimase invece ai domiciliari per 21 giorni. Secondo la sentenza, anche dopo la decisione del Riesame sarebbe stato opportuno interrompere il procedimento, evitando di proseguire verso il rinvio a giudizio.
Assoluzione piena e risarcimento
L’odissea giudiziaria di Matteo Famà si è conclusa il 6 novembre 2021 con l’assoluzione piena nel processo celebrato con rito abbreviato. Ora arriva anche il riconoscimento in sede civile, con la condanna dello Stato al risarcimento dei danni subiti.









