24 Ottobre 2026
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Molo 13, il caso del catanzarese Chiefari a Strasburgo: contestate le chat criptate alla base della condanna a 15 anni

Ricevibile il ricorso contro la sentenza definitiva a 15 anni e quattro mesi. Gli avvocati Cinzia Scotto, Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino denunciano violazioni del diritto di difesa e della riservatezza

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La condanna definitiva di Nicola Chiefari nel processo “Molo 13” arriva a Strasburgo. La cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ricevibile il ricorso con cui vengono contestate l’acquisizione e l’utilizzazione delle chat criptate poste alla base della sentenza. Ma cosa significa ricevibile? Aver superato il rigoroso filtro preliminare dove vengono respinti il 96% dei ricorsi. L’iniziativa è stata curata dagli avvocati Cinzia Scotto, Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, dopo l’esaurimento dei tre gradi di giudizio in Italia. Il ricorso, si legge, sarà portato all’esame della Corte sulla base della documentazione fornita.

Chiefari, originario di Guardavalle, è stato arrestato il 15 aprile 2021 nell’ambito dell’inchiesta sul narcotraffico riconducibile alla cosca Gallace. Condannato in primo grado a 16 anni, ha ottenuto in appello la riduzione della pena a 15 anni e quattro mesi, poi divenuta definitiva.

Il nodo delle chat acquisite all’estero

Al centro del ricorso ci sono le comunicazioni cifrate con tecnologia PGP, recuperate da un server in Costa Rica e trasmesse alle autorità italiane attraverso quelle olandesi. Secondo la difesa, il materiale avrebbe avuto un peso decisivo nella condanna senza essere stato sottoposto a verifiche tecniche indipendenti sufficienti a garantirne autenticità e completezza. Le contestazioni riguardano anche il percorso seguito per acquisire i dati. I legali sostengono che la prima consegna fosse accompagnata da limiti espressi al loro impiego processuale e denunciano irregolarità nelle successive procedure di cooperazione giudiziaria. Nell’allegato al ricorso evidenziano inoltre una sproporzione: a fronte di una richiesta italiana relativa a sette account, sarebbero state trasmesse oltre 95mila e-mail, riconducibili a circa 1.500 indirizzi.

La perizia chiesta e mai ottenuta

L’altro punto riguarda la possibilità di controllare concretamente la prova. Le comunicazioni erano state elaborate attraverso la piattaforma Hansken e consegnate in file Excel. La difesa riferisce di avere chiesto, senza ottenerli, l’accesso integrale ai dati originari e una perizia informatica indipendente. Nei documenti vengono segnalati messaggi incompleti, anomalie nell’indicazione di mittenti e destinatari e criticità nella tracciabilità dei passaggi subiti dai file. Per i legali, queste circostanze avrebbero richiesto un approfondimento tecnico nel contraddittorio tra le parti.

I giudici italiani hanno respinto le eccezioni e ritenuto utilizzabile il materiale. Nella ricostruzione delle motivazioni contenuta negli allegati, la Cassazione ha richiamato anche la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie europee e giudicato insufficienti le contestazioni sulla genuinità dei dati. È proprio questa risposta che la difesa censura a Strasburgo: senza poter esaminare il materiale originario, sostiene, sarebbe stato compromesso il diritto di contestare efficacemente le prove dell’accusa.

Le richieste alla Corte europea

Il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 6 della Convenzione, sul diritto a un equo processo, e dell’articolo 8, che tutela la vita privata e la corrispondenza. La difesa contesta sia le garanzie offerte nel processo sia l’ampiezza della raccolta e del trattamento delle comunicazioni. Alla Corte viene chiesto di accertare le violazioni e, qualora le riconosca, indicare allo Stato italiano misure capaci di rimuoverne le conseguenze, compresa la riapertura del processo. Il ricorso comprende anche una domanda di equa soddisfazione per i danni morali e materiali denunciati, dalle conseguenze sui rapporti familiari alla perdita di reddito e alle spese legali e tecniche sostenute.

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