5 Novembre 2026
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Gettonopoli a Catanzaro, il processo si ferma alla prescrizione: nessuna assoluzione nel merito per i 28 imputati

Ecco cosa dice il giudice nelle 55 pagine delle motivazioni della sentenza: la truffa viene riqualificata, termini erano scaduti a giugno e dagli atti non emergono le condizioni per un’assoluzione immediata

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Quando il Tribunale di Catanzaro ha chiuso il processo Gettonopoli, i reati erano già prescritti da quasi cinque mesi. Lo spiega il giudice Alessandro Tannoia nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 3 novembre: il termine per i falsi nei verbali delle commissioni era scaduto il 21 giugno 2026; quello per la truffa, dopo la riqualificazione dell’accusa, il 14 giugno. Per il Tribunale, infatti, alle somme contestate non si applica l’aggravante prevista per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Da qui il diverso calcolo della prescrizione.

Nelle stesse pagine il giudice chiarisce anche perché i 28 imputati non siano stati assolti nel merito: dagli atti “non si evincono elementi per ritenere sussistente una causa di immediato proscioglimento”. La decisione dichiara dunque l’estinzione dei reati per il tempo trascorso, senza accertare la colpevolezza degli imputati.

L’indagine partita dai rimborsi ai datori di lavoro

Le motivazioni, contenute nelle ultime tre pagine della sentenza, ripartono dall’origine dell’inchiesta. Il giudice richiama il rapporto di lavoro del consigliere comunale Tommaso Brutto con la società indicata nel testo come Oro Verde e parla di “fittizia assunzione”. Da quell’accertamento, scrive, la polizia giudiziaria “ha scoperto una rete di rimborsi in favore dei datori di lavoro delle ore prestate per le attività istituzionali dai consiglieri”. Era uno dei filoni del procedimento: secondo l’accusa, alcuni rapporti di lavoro sarebbero esistiti soltanto sulla carta e avrebbero consentito alle imprese di ottenere dal Comune il rimborso delle ore che i dipendenti risultavano aver dedicato all’attività istituzionale.

L’altro riguardava i gettoni di presenza, corrisposti per la partecipazione alle commissioni consiliari, e le presunte falsità nei verbali delle riunioni. Il materiale esaminato dal Tribunale comprende la documentazione prodotta dalle parti e la testimonianza di uno degli investigatori della polizia giudiziaria, sentito su richiesta del pubblico ministero. È su questa istruttoria che Tannoia fonda le valutazioni riportate nelle motivazioni.

I falsi nei verbali: il termine era scaduto il 21 giugno

Per le contestazioni di falso ideologico in atto pubblico, il giudice affronta subito la prescrizione. I fatti richiamati nelle motivazioni risalgono al periodo compreso tra il 15 novembre e il 21 dicembre 2018. La sentenza considera la pena prevista dalla disciplina vigente al momento dei fatti, da uno a sei anni di reclusione, e applica le regole sul decorso della prescrizione, compreso l’aumento di un quarto dovuto agli eventi interruttivi. Il Tribunale precisa inoltre che non risultano eventi sospensivi. Il calcolo porta al 21 giugno 2026: a quella data, secondo il giudice, il termine massimo era già decorso per tutti gli imputati interessati dalle contestazioni di falso. Quando viene pronunciata la sentenza, il 3 novembre, quei reati sono dunque già estinti.

La falsa documentazione e i gettoni: cosa scrive il giudice

Sulla truffa, invece, il Tribunale deve prima stabilire quale aggravante applicare. Tannoia descrive le condotte contestate e le collega all’indebita percezione dei gettoni per l’attività consiliare. Scrive che “le condotte contestate erano finalizzate a ottenere indebitamente” il gettone di presenza attraverso la “presentazione di falsa documentazione in grado di indurre in errore il Comune di Catanzaro”. Il magistrato richiama, a sostegno di questa ricostruzione, sia la formulazione dell’imputazione sia quanto emerso nell’istruttoria. Il giudice riconduce queste condotte alla truffa aggravata ai danni del Comune. Prima di calcolare la prescrizione, spiega perché gli emolumenti contestati siano estranei all’aggravante sulle erogazioni pubbliche.

Perché il giudice riqualifica la truffa

I gettoni di presenza non sono contributi o finanziamenti destinati a sostenere un’attività economica. È questa la distinzione che porta il giudice Alessandro Tannoia a escludere l’aggravante prevista dall’articolo 640 bis, cioè la truffa commessa per ottenere erogazioni pubbliche. Quella disposizione riguarda le frodi attraverso le quali si incassano sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre agevolazioni pubbliche. Come ricorda il Tribunale, si tratta di un’aggravante della truffa, non di un reato autonomo. La maggiore severità della pena, il cui limite massimo è stato portato da sei a sette anni nel 2017, dipende dalla finalità delle somme: denaro erogato per sostenere un’opera o un’attività di interesse pubblico.

Per applicare il 640 bis, dunque, non basta che i soldi escano dalle casse di un ente pubblico. Conta anche perché vengono pagati. Nel caso di Gettonopoli, il giudice considera i gettoni compensi per la partecipazione all’attività consiliare, estranei al meccanismo delle sovvenzioni e degli incentivi economici. Lo scrive nelle motivazioni: “nel perimetro applicativo dell’art. 640bis c.p. non rientrano gli emolumenti in questione, trattandosi di erogazioni che non presentano un collegamento funzionale con attività economiche-produttive incentivate dagli enti pubblici”. La contestazione viene quindi ricondotta alla truffa aggravata ai danni del Comune. Rimane l’aggravante del danno alle casse pubbliche; viene esclusa quella legata al conseguimento di sovvenzioni e finanziamenti. È questo cambiamento a determinare il diverso calcolo della prescrizione. A sostegno della decisione, Tannoia cita un precedente della Cassazione relativo a un presidente del Consiglio comunale che aveva ottenuto rimborsi per spese personali presentando ricevute alberghiere manipolate. Anche in quella vicenda era stata riconosciuta la truffa ai danni dell’ente pubblico: il precedente serve al giudice per individuare la norma applicabile alle contestazioni di Gettonopoli.

Sette anni e sei mesi: così viene calcolata la prescrizione della truffa

Stabilita la diversa aggravante, il Tribunale procede al calcolo. Tenendo conto della disciplina applicabile e dell’aumento di un quarto per gli eventi interruttivi, il termine massimo di prescrizione della truffa risulta pari a sette anni e sei mesi. Nelle motivazioni il periodo dei fatti viene individuato tra il febbraio 2015 e il 14 dicembre 2018. Da quest’ultima data viene determinata la scadenza finale: “il termine massimo di prescrizione è scaduto in data 14 giugno 2026”. È l’effetto concreto della riqualificazione: il giudice applica alle contestazioni il termine previsto per la truffa aggravata ai danni dell’ente e ne dichiara l’avvenuto decorso. Anche su questo fronte, quindi, la prescrizione risale a giugno, prima della decisione di novembre.

Perché il giudice non ha assolto nel merito

Il Tribunale non ha ravvisato negli atti ragioni evidenti per assolvere immediatamente gli imputati nel merito. Prima di dichiarare la prescrizione, Tannoia ha affrontato anche questa verifica: stabilire se dalle prove raccolte emergesse una causa di assoluzione destinata a prevalere sull’estinzione dei reati. Il giudice richiama il criterio indicato dalla Cassazione: per arrivare a un’assoluzione nonostante la prescrizione, “la prova della innocenza dell’imputato deve risultare in modo evidente”.

È un controllo diverso da quello sulla sufficienza delle prove per condannare. In un giudizio sul merito, la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova della responsabilità portano all’assoluzione prevista dall’articolo 530, secondo comma. Quando il reato è già prescritto, spiega invece la sentenza, per pronunciare un’assoluzione che prevalga sulla prescrizione occorre che la ragione del proscioglimento emerga in modo evidente dagli atti, senza richiedere ulteriori valutazioni delle prove. Per Tannoia, nel processo Gettonopoli questa condizione non ricorre. Scrive infatti che “dal compendio probatorio non si evincono elementi per ritenere sussistente una causa di immediato proscioglimento così come appena chiarito, in ragione della istruttoria espletata”. La conclusione non è una dichiarazione di colpevolezza. Il giudice esclude i presupposti per un’assoluzione immediata nel merito e dichiara i reati estinti per prescrizione. Il processo si chiude quindi senza condanne e senza un accertamento della responsabilità dei singoli imputati.

Il dispositivo per i 28 imputati

La decisione riguarda Andrea Amendola, Antonio Amendola, Tommaso Brutto, Carmelo Coluccio, Enrico Consolante, Sergio Costanzo, Salvatore La Rosa, Elzbieta Musielak, Libero Notarangelo, Sabrina Scarfone, Filippo Mancuso, Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti, Manuela Costanzo, Francesca Carlotta Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopi, Fabio Talarico, Antonio Ursino e Rosario Lo Stumbo. Il Tribunale dichiara il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

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