Doccia fredda per il Cosenza Calcio. Il TAR della Calabria ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dal club contro il provvedimento con cui il Comune di Cosenza ha bloccato la convenzione d’uso dello stadio “Gigi Marulla“. A seguito della decisione dei giudici amministrativi, la formazione cosentina sarà costretta a disputare le proprie partite casalinghe sul terreno di gioco dello stadio “Ezio Scida” di Crotone.
Nel valutare le posizioni delle parti, il collegio giudicante ha stabilito che doversi spostare nell’impianto pitagorico costituisce un indubbio disagio logistico ma non configura un danno grave e irreparabile per la società. Bilanciando il danno economico prefigurato dal club con le esigenze di pubblica incolumità evidenziate dall’amministrazione comunale, i magistrati hanno accordato priorità assoluta alla tutela della sicurezza. La sentenza odierna attiene esclusivamente alla fase cautelare, mentre l’entrata nel merito della controversia avverrà nelle fasi successive del giudizio.
Le ragioni del Comune e la relazione tecnica sul cantiere
Alla base dello stop all’utilizzo dello stadio cittadino vi è una relazione tecnica firmata dall’ingegner Salvatore Modesto, dirigente del Settore Lavori Pubblici di Palazzo dei Bruzi. Dall’analisi del progetto esecutivo di riqualificazione dell’impianto, articolato in quattro macrofasi, è emersa l’impossibilità di far convivere le attività di cantiere con la presenza del pubblico sugli spalti, elemento che ha sollevato forti criticità sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza degli spettatori.
Sulla scorta di tali risultanze, l’ufficio tecnico ha proposto la sospensione integrale delle attività agonistiche all’interno della struttura e la contestuale sospensione della convenzione in essere con la società guidata dal presidente Eugenio Guarascio, prefigurando persino la possibilità di una revoca definitiva del titolo concessorio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
I motivi del ricorso della società e la linea dei giudici
Contro il blocco della struttura, i legali del Cosenza Calcio avevano presentato un ricorso d’urgenza chiedendo l’annullamento dei provvedimenti comunali e una sospensiva immediata. La difesa del club aveva eccepito diversi profili di presunta illegittimità, contestando il bando originario, la mancata validazione del progetto e supposti vizi di competenza. Tra le censure mosse al Comune figurava inoltre la presunta violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, accusando l’ente di non aver cercato soluzioni alternative meno penalizzanti.
L’atto di ricorso puntava con forza sul valore sociale e identitario rappresentato dalla squadra per la comunità cosentina, oltre che sulle pesanti ripercussioni economiche e d’immagine derivanti dall’obbligo di giocare lontano dalle mura amiche. Le argomentazioni della società non hanno tuttavia convinto i giudici del TAR, che hanno confermato la legittimità della scelta dell’amministrazione locale, obbligando di fatto il Cosenza a riprogrammare l’avvio della stagione lontano dal proprio pubblico.












