6 Luglio 2026
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Stadio Marulla negato, scontro totale a Cosenza: il club va al Tar e chiede un milione di danni

Ricorso d’urgenza dei rossoblù contro il diniego della licenza d'uso e il blocco della convenzione fino al dicembre 2027 per i lavori di riqualificazione. La societĆ  contesta la competenza dirigenziale e indica lo spostamento coatto a Crotone come un danno irreparabile

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La battaglia per l’utilizzo dello stadio San Vito-Gigi Marulla si sposta ufficialmente nelle aule di giustizia amministrativa, aprendo un duro contenzioso istituzionale ed economico tra il Cosenza Calcio e l’amministrazione comunale. La società rossoblù ha depositato un articolato ricorso dinanzi al Tar Calabria per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare d’urgenza, dei provvedimenti con cui il sindaco e il Dipartimento tecnico hanno respinto l’istanza di licenza d’uso dell’impianto ai sensi dell’articolo 68 del Tulps. Si tratta dell’atto formale che di fatto impedisce al club di disputare le attività sportive ufficiali alla presenza del pubblico.

Il ricorso, patrocinato dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone, Christian D’Orazi e Stefano Castellana Soldano, contesta in radice la nota dell’11 giugno 2026 con cui è stata disposta la «sospensione integrale dell’attività sportiva» e della convenzione d’uso dello stadio a partire dal 17 agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2027, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di ammodernamento. Secondo la tesi dei legali del club, quella definita formalmente come “sospensione” rappresenterebbe nei fatti una vera e propria revoca mascherata della concessione quinquennale stipulata nell’agosto 2023, svuotandola di efficacia per ben due stagioni calcistiche con grave pregiudizio per la società e la tifoseria.

Il nodo delle competenze e il progetto alternativo per il cantiere

Tra i motivi di illegittimità sollevati nel ricorso spicca un vizio di competenza interno alla macchina comunale. Il Cosenza Calcio evidenzia che la convenzione originaria dell’impianto era stata votata e ratificata dal Consiglio comunale con una specifica delibera del 2023. Di conseguenza, l’interruzione o il congelamento della validità del contratto non avrebbero potuto essere decretati da un semplice atto dirigenziale, bensì avrebbero dovuto seguire il medesimo iter politico e deliberativo all’interno dell’aula consiliare.

Sul fronte tecnico dei lavori, affidati all’aggiudicatario Rti Ceta SpA-Impresa Ll.Pp. Nervoso Ing. Oscar, l’organo legale del club contesta radicalmente l’asserita incompatibilità tra il cantiere e la disputa delle partite. Il ricorso ricorda come il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo stesso disciplinare di gara premiassero espressamente le soluzioni organizzative capaci di minimizzare l’impatto delle opere sulle attività sportive, concentrando l’intervento sulle due nuove curve e preservando la rispondenza alle norme della restante parte dello stadio. Il Comune, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto imporre il rispetto di tali premesse all’appaltatore anziché disporre la chiusura totale, basandosi peraltro su un progetto esecutivo non ancora sottoposto a formale validazione e verifica.

Il verdetto della Prefettura e la richiesta milionaria di indennizzo

A supporto della tesi societaria viene richiamato anche il verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo riunita in Prefettura il 10 giugno 2026. In quella sede l’organo di controllo ha rilevato di non poter esprimere alcun parere, non ravvisando profili di propria competenza nella nota trasmessa dal Comune. Per il Cosenza tale passaggio certifica l’assenza di un accertamento formale di inagibilità della struttura. La Commissione si è limitata a ricordare la scadenza dei certificati di idoneità statica fissata al 4 agosto, con obbligo di rinnovo entro il 31 luglio.

A fronte degli imponenti investimenti di manutenzione straordinaria sostenuti negli ultimi anni per un ammontare di 1.008.911 euro, la società ha formulato una richiesta subordinata di indennizzo economico. Qualora i giudici ritenessero legittimo il blocco della convenzione, l’amministrazione comunale dovrà essere condannata al pagamento di una cifra equivalente al valore delle opere non asportabili realizzate dal club.

La partita cautelare e l’ipotesi Crotone

L’istanza cautelare mira a ottenere un verdetto immediato per evitare il trasferimento forzato delle gare interne presso lo stadio “Ezio Scida” di Crotone, indicato in via emergenziale per l’iscrizione al campionato di Serie C. La distanza di oltre cento chilometri viene definita insostenibile per la tifoseria, con pesanti ricadute economiche e d’immagine. La discussione del ricorso è prevista per il prossimo 29 luglio 2026; fino ad allora lo “Scida” rimarrà l’impianto designato, in attesa della decisione del Tar.

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