Nuova doccia gelata per l’ex sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro. Il Tar Calabria ha confermato l’esclusione della sua lista dalla corsa elettorale in programma nella tornata amministrativa di novembre. Un verdetto che cambia gli equilibri politici del piccolo centro dell’entroterra vibonese, a poche settimane da elezioni già cariche di significato: Acquaro torna infatti al voto dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.
Il tribunale amministrativo, riunito in sezione speciale elettorale e presieduto da Francesco Tallaro con relatore Arturo Levato, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai delegati di lista, confermando in toto la ricusazione disposta dalla Commissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia. “Non può ritenersi un mero formalismo – scrivono i giudici – poiché tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore a una trasparente e corretta competizione elettorale”.
Gli avvocati difensori Francesco Izzo e Antonio Barilaro avevano sostenuto che si trattasse di vizi meramente formali, e che i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme avrebbero dovuto prevalere, garantendo la partecipazione della lista alla competizione elettorale.
Il giudizio dei magistrati
Nella sentenza, i giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Secondo il Collegio, “la firma dei sottoscrittori di una lista deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista”, in applicazione del combinato disposto degli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960, proprio per garantire che i sottoscrittori siano consapevoli della lista e dei candidati che intendono sostenere. I giudici hanno sottolineato che “non può ritenersi un mero formalismo”, poiché tali regole “sono funzionali a garantire l’interesse superiore a una trasparente e corretta competizione elettorale”.
Nel caso di Acquaro, l’assenza del simbolo della lista e di qualsiasi collegamento fisico tra i moduli “impedisce di considerare gli stessi fogli alla stregua di un’unicità documentale idonea a garantire la consapevolezza dei sottoscrittori”.
“Formalità non inutili, ma garanzia di legalità”
Il Tribunale ha richiamato anche un principio di diritto espresso in precedenti pronunce del Consiglio di Stato: “I moduli aggiuntivi per la raccolta delle firme devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, in modo da evitare dubbi o artifici nella formazione delle liste”. In altri termini, le regole sulle sottoscrizioni non rappresentano un fardello burocratico ma una tutela contro possibili irregolarità nella raccolta dei consensi.
Il Tar ha quindi ritenuto “legittima e congruamente motivata” la decisione della Commissione Elettorale Circondariale, precisando che la carenza di uno solo dei requisiti previsti dalla legge è sufficiente a giustificare l’esclusione. “In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle ragioni giustificatrici per rigettare l’intero ricorso”, hanno ribadito i giudici citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 7405/2023).
Le conseguenze politiche
La decisione del Tar chiude, almeno per ora, la strada alla ricandidatura di Giuseppe Barilaro, che sperava di tornare alla guida del suo Comune dopo la fine del commissariamento. Resta ora da capire se la difesa presenterà appello al Consiglio di Stato per tentare di rimettere in corsa la lista “Uniamo Acquaro”. In caso contrario, il paese si avvierà alle urne con un solo candidato, Giuseppe “Pino” Ferraro, ispettore di Polizia in pensione e guida della lista civica “Acquaro Bene Comune”.









