Il Tar Calabria ha confermato la legittimità del nuovo regolamento dell’Avvocatura dell’Aterp, respingendo gran parte del ricorso presentato dall’avvocata Carolina Citrigno, dipendente dell’Azienda e coordinatrice del settore legale dall’aprile 2024. Con la sentenza numero 1155/2026, la Seconda sezione del Tribunale amministrativo ha rigettato le contestazioni riguardanti il regolamento approvato dal commissario straordinario il 14 maggio 2024 e la disciplina dei compensi professionali. È stato invece dichiarato il difetto di giurisdizione sugli atti con cui l’avvocata Emanuela Bilotti era stata trasferita da un altro settore e assegnata all’Avvocatura dell’ente.
Il ricorso contro il nuovo regolamento
Carolina Citrigno aveva impugnato la deliberazione con cui l’Aterp aveva approvato il nuovo regolamento del settore Avvocatura. Nel mirino era finito soprattutto l’articolo 6, che consente all’Azienda, in caso di pensionamenti, malattie o mutate esigenze organizzative, di assegnare al settore legale dipendenti già in servizio presso altri uffici, purché abilitati alla professione forense e in possesso dei requisiti richiesti. Secondo la ricorrente, assistita dall’avvocato Oreste Morcavallo, questa previsione avrebbe aggirato una precedente sentenza del 2016 e consentito l’accesso all’Avvocatura senza un apposito concorso pubblico. A sostegno del ricorso era intervenuta anche l’Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici.
Per il Tar non è obbligatorio un concorso specifico
Il Tar ha però escluso qualsiasi violazione o elusione del precedente giudicato. La sentenza del 2016 aveva stabilito che un semplice regolamento organizzativo non può disciplinare le modalità di assunzione nella pubblica amministrazione, già regolate dal decreto legislativo 165 del 2001. Il nuovo regolamento, secondo i giudici, non disciplina nuove assunzioni, ma consente di destinare all’Avvocatura dipendenti già incardinati nell’Aterp e in possesso dei requisiti professionali necessari.
La pronuncia chiarisce un punto decisivo: non esiste un divieto, espresso o implicito, di assegnare all’ufficio legale un dipendente che lavori già in un altro settore dell’amministrazione. L’ingresso nell’Avvocatura, pertanto, può avvenire anche attraverso la mobilità interna e non esclusivamente mediante un concorso specificamente riservato agli avvocati.
L’iscrizione all’elenco speciale
Il Tar ha respinto anche l’interpretazione secondo cui il dipendente dovrebbe essere già iscritto nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici prima del trasferimento. La formula contenuta nel regolamento – “in possesso dei requisiti di legge” – deve essere interpretata nel senso che il dipendente deve avere tutti i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione. Non è richiesto, dunque, che sia già iscritto mentre presta servizio in un altro settore. Restano comunque indispensabili l’autonomia e l’indipendenza professionale degli avvocati pubblici, che devono occuparsi in maniera stabile ed esclusiva degli affari legali dell’ente senza essere coinvolti in ordinarie attività amministrative o gestionali.
Sul trasferimento di Bilotti decide il giudice ordinario
La sentenza non conferma nel merito la legittimità del decreto con cui, il 5 giugno 2024, Emanuela Bilotti è stata assegnata al settore Avvocatura, né della successiva determinazione del direttore amministrativo. Il Tar ha stabilito che questi provvedimenti costituiscono atti di gestione del rapporto di lavoro e, pertanto, non possono essere valutati dal giudice amministrativo. Le contestazioni potranno essere riproposte davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Su questo specifico punto, quindi, non c’è stata una pronuncia favorevole o contraria nel merito, ma soltanto una dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Confermata la disciplina dei compensi professionali
Respinte anche le censure contro gli articoli del regolamento relativi ai compensi professionali degli avvocati dell’ente. Secondo il Tar, non è stata indicata alcuna disposizione del contratto collettivo nazionale incompatibile con le regole approvate dall’Aterp. L’Azienda si è limitata a esercitare un potere riconosciuto dalla legge e le norme contestate non presentano profili di illegittimità, illogicità o irragionevolezza.











