Un libro religioso, il regime del 41 bis e il timore che persino la simbologia sacra possa trasformarsi in uno strumento per comunicare con l’esterno. È arrivato fino alla Corte di Cassazione il caso di Antonio Piromalli, detenuto nel carcere di Parma, al quale la direzione dell’istituto ha negato la possibilità di acquistare il volume “La medaglia di San Benedetto”.
Secondo l’amministrazione penitenziaria, il libro avrebbe potuto essere utilizzato per coltivare i contatti con l’organizzazione criminale attraverso riferimenti a simboli e testi sacri. Una valutazione contestata dalla difesa, che considera il divieto genericamente motivato e lesivo dei diritti riconosciuti al detenuto. La Cassazione, però, non ha stabilito che Piromalli debba essere autorizzato ad acquistare il volume. La Suprema corte ha qualificato l’istanza presentata dai suoi legali come un reclamo e ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza di Bologna, chiamato ora a verificare se il provvedimento del carcere abbia prodotto un effettivo pregiudizio a un diritto soggettivo.
Il no del carcere al libro religioso
Antonio Piromalli è figlio di Pino Piromalli, conosciuto come “Peppe Facciazza”, indicato come figura di vertice dell’omonima cosca di Gioia Tauro. Dal carcere di Parma aveva chiesto, attraverso i propri legali, di poter acquistare il libro dedicato a San Benedetto da Norcia. La direzione dell’istituto aveva respinto la richiesta ritenendo che il volume potesse rappresentare qualcosa di diverso da una semplice lettura religiosa. Il rischio indicato era che Piromalli potesse mantenere i rapporti con l’organizzazione “avvalendosi di riferimenti a simboli e a testi sacri come aveva fatto in passato”. Il provvedimento era stato impugnato davanti al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, che aveva però confermato il diniego, giudicando adeguata la motivazione fornita dall’amministrazione penitenziaria e non ravvisando una lesione dei diritti del detenuto.
La difesa: “Nessun uso di testi sacri nella condotta associativa”
Di segno opposto la posizione dei legali di Piromalli. Secondo la difesa, dalla sentenza di condanna non risulterebbe che il detenuto abbia utilizzato libri o riferimenti religiosi per comunicare con altri appartenenti all’organizzazione. Nel ricorso viene contestato che “nella condotta associativa egli si avvalesse di testi sacri” e si sostiene che la negazione dell’acquisto del libro religioso, oltre a essere motivata in maniera generica, sarebbe lesiva dei principi contenuti nell’articolo 27 della Costituzione, che assegna alla pena anche una funzione rieducativa. Il punto sollevato dalla difesa riguarda quindi i limiti entro i quali l’amministrazione penitenziaria può comprimere il diritto alla lettura di un detenuto sottoposto al regime speciale, soprattutto quando la richiesta interessa un testo di carattere religioso.
La Cassazione non decide sul libro
Il caso è così approdato davanti alla Corte di Cassazione. I giudici non sono tuttavia entrati nel merito della controversia e non hanno ordinato al carcere di consentire l’acquisto del volume. La Suprema corte ha riclassificato l’istanza come reclamo e ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza di Bologna, competente a valutare se il divieto imposto dalla direzione del carcere sia legittimo e se abbia determinato una concreta violazione dei diritti di Piromalli. La partita, dunque, resta aperta. Soltanto dopo il nuovo esame sarà possibile stabilire se il libro potrà entrare nella cella del detenuto o se prevarranno le esigenze di sicurezza richiamate dall’amministrazione penitenziaria.
Prima del libro, i fusilli con la ’nduja
Non è la prima volta che una richiesta avanzata da Piromalli nel carcere di Parma finisce davanti alla magistratura di sorveglianza. Lo scorso anno il detenuto aveva chiesto di poter cucinare oltre l’orario consentito, preparando anche alcune pietanze della tradizione calabrese, dai fusilli con la ’nduja alla struncatura ammollicata con le acciughe.
Anche in quel caso la direzione dell’istituto aveva detto no. Il diniego era stato confermato dal Tribunale di sorveglianza e successivamente dalla Cassazione, che aveva escluso la possibilità di derogare alle regole previste per i detenuti al 41 bis: i fornelli dovevano essere spenti entro le 20. Questa volta, però, al centro del confronto non ci sono cibi, orari o strumenti da cucina, ma il diritto di acquistare e leggere un libro.
Il peso dei simboli sacri nella ’ndrangheta
A rendere il caso particolarmente delicato è il rapporto tra religione e ritualità mafiosa. Nella storia della ’ndrangheta, immagini di santi, formule sacre e giuramenti religiosi sono stati spesso sovrapposti ai riti di affiliazione e alle regole interne dell’organizzazione. È su questo terreno che si contrappongono le due posizioni. Per l’amministrazione penitenziaria, anche un riferimento religioso potrebbe diventare un linguaggio simbolico utile a mantenere collegamenti con la cosca. Per la difesa, invece, un simile rischio non sarebbe stato dimostrato nel caso concreto e non potrebbe giustificare automaticamente il divieto.
La decisione affidata al magistrato di sorveglianza di Bologna dovrà quindi stabilire dove finiscono le esigenze di sicurezza del carcere duro e dove comincia il diritto individuale del detenuto. Una valutazione destinata a pesare non soltanto sulla richiesta di Piromalli, ma anche sui futuri casi nei quali un libro, un simbolo o un testo religioso vengano considerati dall’amministrazione penitenziaria come possibili strumenti di comunicazione mafiosa.












