Una storia che assomiglia a molte altre, con protagonisti i concorsi pubblici e le inevitabili contestazioni di chi resta escluso. Questa volta al centro della vicenda c’è il Comune di Corigliano-Rossano, chiamato a difendere davanti al TAR Calabria una procedura concorsuale per l’assunzione di funzionari amministrativi.
A presentare ricorso è stata una candidata esclusa, convinta che la selezione fosse stata condizionata da criteri di valutazione non coerenti con il bando. Una rimostranza che, come spesso accade, ha trovato sbocco nelle aule della giustizia amministrativa.
La sentenza del TAR Calabria
Con sentenza depositata il 31 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale.
I giudici hanno ritenuto infondate tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente, escludendo vizi di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti nello svolgimento della procedura concorsuale.
Il nodo dei sub-criteri di valutazione
Il cuore del contenzioso riguardava la scelta della Commissione giudicatrice di adottare specifici sub-criteri di valutazione, che secondo la candidata sarebbero stati in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso.
Il TAR, accogliendo le tesi difensive del Comune, ha invece stabilito che tali sub-criteri fossero coerenti con la lex specialis e conformi alla normativa vigente, rientrando pienamente nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Discrezionalità tecnica e limiti del sindacato del giudice
Nella motivazione, il Collegio ha ribadito un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: le valutazioni delle commissioni di concorso possono essere sindacate dal giudice solo in presenza di irregolarità manifeste e comprovate.
In assenza di elementi oggettivi di illegittimità, il TAR non può sostituirsi all’amministrazione nelle scelte tecniche, pena una indebita invasione del merito amministrativo.
Le difese del Comune
Decisive, secondo il Tribunale, le argomentazioni difensive dell’avvocato Bernardo Bordino, del foro di Catanzaro, che ha assistito l’ente comunale.
Il TAR ha riconosciuto la solidità delle tesi prospettate dalla difesa, confermando la correttezza procedurale e la coerenza logico-giuridica dei criteri adottati dalla Commissione.
Una vittoria per l’ente, ma non è l’ultima parola
La pronuncia rappresenta una vittoria netta per il Comune di Corigliano-Rossano, ma non chiude definitivamente la partita.
Per la candidata esclusa resta infatti aperta la possibilità di un appello al Consiglio di Stato, nel tentativo di ottenere una diversa lettura dei limiti della discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso, nonostante l’orientamento già espresso dal TAR Calabria.
Un epilogo che, ancora una volta, conferma quanto il terreno dei concorsi pubblici resti uno dei più delicati e contesi nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.








