31 Luglio 2026
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Imponimento, ribaltata la condanna dell’avvocato-imprenditore Renda: vittima del boss Rocco Anello

In primo grado era stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per i reati ambientali del Galia Resort ma Renda era la vittima della condotta estorsiva contestata a Rocco Anello

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Da una condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione, accompagnata da una multa di 62mila euro, all’assoluzione piena “per non avere commesso il fatto”. È uno dei ribaltamenti più significativi contenuti nella sentenza d’appello del filone abbreviato del processo Imponimento. Protagonista è l’avvocato e imprenditore vibonese Vincenzo Renda, socio e direttore tecnico della Genco Carmela & Figli srl, committente dei lavori per la realizzazione del Galia Resort di Pizzo. Renda, difeso dall’avvocato Diego Brancia del Foro di Vibo Valentia insieme all’avvocato Francesco Gambardella, era stato condannato in primo grado per i reati ambientali contestati ai capi 97 e 98.

La sua posizione presentava un evidente cortocircuito processuale: Renda, infatti, era la persona offesa della condotta estorsiva contestata a Rocco Anello al capo 3, relativa proprio all’imposizione delle imprese nel cantiere del Galia Resort. Era dunque considerato vittima delle pressioni mafiose esercitate per condizionare l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori e, nello stesso tempo, era stato condannato come concorrente degli uomini che quelle pressioni avevano esercitato nei reati ambientali legati allo smaltimento dei materiali. È questa contraddizione che la difesa ha posto al centro dell’appello e che la Corte ha risolto escludendo qualsiasi partecipazione consapevole dell’avvocato-imprenditore. Renda non fu un concorrente consapevole nei reati ambientali, ma la persona offesa delle pressioni mafiose esercitate per condizionare l’assegnazione dei lavori.

La condanna in primo grado per i rifiuti del Galia Resort

La contestazione riguardava lo smaltimento dei materiali prodotti durante la demolizione e lo sbancamento dell’area sulla quale sarebbe sorto il resort. Secondo l’imputazione, nei terreni compresi tra Pizzo, Maierato, Sant’Onofrio e altri comuni della zona sarebbero stati abbandonati materiali provenienti dalle demolizioni, compresi inerti, elementi ferrosi e lastre di eternit. A Renda veniva contestato il concorso nei reati nella sua qualità di committente delle opere. Il primo giudice aveva ritenuto provata la sua compartecipazione, condannandolo a quattro anni e dieci mesi di carcere e 62mila euro di multa. La difesa ha impugnato quella decisione chiedendo l’assoluzione e sostenendo l’assenza di qualsiasi contributo consapevole dell’imprenditore alle modalità illecite con cui sarebbero stati smaltiti i materiali.

La linea della difesa accolta dalla Corte

La difesa ha insistito soprattutto su una contraddizione ritenuta decisiva: Renda era stato riconosciuto come persona offesa dell’estorsione contestata per l’imposizione delle imprese nel cantiere, ma contemporaneamente era stato considerato concorrente consapevole nei reati ambientali commessi da coloro che avevano esercitato su di lui le pressioni. Secondo la tesi difensiva, lo stato di soggezione alle richieste di Rocco Anello e delle altre consorterie mafiose era incompatibile con una partecipazione volontaria allo smaltimento illecito. Renda, inoltre, non aveva diretto le operazioni di demolizione e trasporto, non aveva scelto i luoghi nei quali portare i materiali e non conosceva le modalità seguite dagli esecutori.

Per i giudici di secondo grado, la ricostruzione dei fatti consente di ritenere integrati i reati ambientali contestati agli esecutori, ma “esclude il concorso dell’imputato negli stessi”. La posizione di Renda quale persona offesa dell’estorsione dimostra, secondo la Corte, che nel momento in cui affidò ad Anello i lavori di sbancamento e di rimozione dei materiali “egli versasse in una condizione di assoggettamento alle determinazioni del capo cosca”. L’avvocato-imprenditore avrebbe inizialmente tentato di resistere alle pressioni, sostenendo di voler affidare il movimento terra a un’altra impresa, già individuata per l’esecuzione dei lavori principali. Il tentativo non ebbe successo. Renda, scrivono i giudici, “ha dovuto soccombere alla pretesa del capo cosca, avallata dai Mancuso” e, dopo avere percepito un messaggio di minaccia velata durante l’incontro del 21 luglio 2017, “si è trovato costretto ad accettare il subappalto”. La Corte ribalta così la prospettiva del primo grado: il rapporto con l’impresa riconducibile agli Anello non sarebbe nato da una libera scelta imprenditoriale, ma da una imposizione maturata in un contesto mafioso.

Le normali indicazioni sui lavori e l’assenza di consapevolezza

Durante l’incontro del 21 luglio 2017 Renda fornì ad Anello indicazioni sullo sbancamento da eseguire e sui materiali da rimuovere, comprese alcune lastre di eternit poste sulle casette da demolire. Per la Corte si trattò, però, di normali indicazioni impartite dal committente all’impresa incaricata. Anello aveva dichiarato di poter eseguire quelle attività e di poterle ricomprendere nel corrispettivo del subappalto. “La condotta di Renda, del tutto inconsapevole in ordine alle modalità con le quali sarebbe stato effettuato lo smaltimento, non può apprezzarsi in termini di concorso in tale attività, risultando finalizzata, in buona fede, a rendere l’area idonea alla realizzazione della struttura”, scrivono i giudici nelle motivazioni. Non viene quindi messa in discussione la volontà di rimuovere i materiali dal cantiere. Ciò che viene escluso è che Renda conoscesse o avesse approvato preventivamente le modalità illecite successivamente adottate.

Non assistette al trasporto e non conosceva i luoghi dello sversamento

La sentenza sottolinea che Renda intervenne nel cantiere soltanto durante la demolizione dei fabbricati. In quella fase avrebbe potuto avere una conoscenza sommaria della quantità e della tipologia dei materiali da rimuovere. Non assistette, invece, alle operazioni successive. “Non ha in alcun modo assistito alla fase del prelievo e trasporto degli stessi materiali — scrive la Corte — né ha tantomeno avuto contezza delle persone che se ne sono occupate e dei luoghi individuati da Anello per lo sversamento”.

Soltanto il primo agosto 2017 Renda avrebbe ricevuto da Daniele Prestanicola una confidenza relativa al trasporto di una parte dei rifiuti. Un’attività che gli sarebbe stata presentata come disposta da Anello. A quel punto, osservano i giudici, l’imprenditore non poté fare altro che prendere atto di quanto era già avvenuto. E, proprio per la sua condizione di soggezione, non sarebbe stato comunque nelle condizioni di opporsi all’eventuale prosecuzione delle operazioni con le stesse modalità.

I documenti esibiti e i costi pagati dall’imprenditore

Un altro elemento decisivo riguarda i documenti consegnati a Renda per far apparire regolare lo smaltimento. Secondo la ricostruzione della Corte, Anello avrebbe giustificato i costi del trasporto e dello smaltimento sulla base dei prezzi indicati da un imprenditore del settore: 19mila euro più Iva per calcinacci e pietra e 3.500 euro per lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento di 220 metri quadrati di eternit. A Renda sarebbero stati inoltre esibiti formulari di identificazione dei rifiuti, una certificazione di avvenuto smaltimento relativa a 40 metri cubi di materiali e una fattura emessa da un centro autorizzato. La Corte sostiene che Anello “si è dotato dei documenti di trasporto dei materiali di risulta che ha esibito a Renda, al fine di ottenere i relativi pagamenti”. Una parte dei rifiuti sarebbe stata così fatta apparire come regolarmente conferita in un impianto autorizzato.

Escluso qualsiasi profitto per Renda

La sentenza distingue nettamente il vantaggio economico attribuito agli esecutori dalla posizione del committente. Per i giudici, le risultanze dimostrano il risparmio di spesa ottenuto da Anello attraverso lo smaltimento effettuato senza ricorrere a un’impresa specializzata. Non dimostrano, invece, un vantaggio per Renda. Gli elementi raccolti “escludono che Renda abbia conseguito un profitto, avendo lo stesso sostenuto i costi dello smaltimento secondo i prezzi ordinariamente praticati dagli imprenditori del settore”.

Anche quello che la Corte definisce un possibile “avallo tacito” alla sospetta attività di smaltimento viene considerato penalmente irrilevante: sarebbe intervenuto quando le operazioni erano già state compiute e non dimostrerebbe né la conoscenza delle modalità effettivamente utilizzate né quella dei luoghi scelti per abbandonare i materiali. Un comportamento che, in ogni caso, deve essere letto all’interno della “condizione di assoggettamento alle determinazioni del capo cosca”.

Il ribaltamento e l’assoluzione piena

La Corte d’Appello non ha dunque escluso la possibile esistenza dei reati ambientali contestati nel cantiere. Ha escluso che Vincenzo Renda vi abbia consapevolmente partecipato. Non un concorrente, quindi, ma un imprenditore al quale le imprese erano state imposte attraverso la forza intimidatrice attribuita alla cosca e che aveva pagato per uno smaltimento presentato come regolare. Da qui il ribaltamento della sentenza di primo grado e la formula conclusiva riportata tanto nelle motivazioni quanto nel dispositivo: “L’imputato va, pertanto, assolto dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto”.

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