× Sponsor
19 Aprile 2026
19 Aprile 2026
spot_img

‘Ndrangheta in Toscana: 8 condanne tra usura e riciclaggio, ma cade l’aggravante mafiosa

Il tribunale di Firenze infligge pene significative per usura, riciclaggio e fatture false nel distretto del Cuoio. Otto imputati su dodici riconosciuti colpevoli

spot_img

Il tribunale di Firenze ha emesso condanne pesanti nell’ambito del processo nel distretto conciario del Cuoio di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Il procedimento, derivato dall’inchiesta “Vello d’Oro” della Dda fiorentina, riguardava presunti reati di riciclaggio, usura e emissione di fatture false. L’aggravante di aver agito con metodo mafioso è stata esclusa dai giudici.

Le condanne principali

Otto imputati su dodici sono stati riconosciuti colpevoli nel processo, tra cui spiccano Antonio Scimone, condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione con una multa di 10.000 euro per usura e riciclaggio, Cosma Damiano Stellitano, uomo di fiducia di Scimone a Firenze, condannato a quattro anni di carcere con multa di 7.400 euro per le stesse accuse, e Giuseppe Nirta, nipote del capo della ‘ndrina La Maggiore di San Luca, a cui sono stati inflitti due anni e sei mesi di detenzione più una multa di 6.000 euro per usura.

Gli stessi imputati, tuttavia, sono stati assolti o prosciolti per prescrizione rispetto ad altre accuse che includevano usura, riciclaggio, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ed esercizio abusivo di attività finanziarie senza l’autorizzazione della Banca d’Italia. Anche Antonio Barbaro è stato prosciolto per prescrizione dall’accusa di autoriciclaggio.

Il meccanismo illecito

Secondo le indagini partite nel 2014 dalla denuncia di un imprenditore conciario a Empoli, i prestiti concessi a tassi di usura erano accompagnati da minacce in caso di mancato pagamento. In un episodio, l’imprenditore doveva restituire 35.000 euro su un prestito di 30.000 euro, con un incremento del 17% giornaliero.

Il denaro arrivava dalla Calabria in Toscana e veniva giustificato attraverso fatture false per operazioni inesistenti. L’imprenditore locale doveva pagare Stellitano come “pezza d’appoggio” per coprire l’aumento del denaro prestato. Per questo episodio sono stati condannati Scimone, Stellitano e Nirta.

Riceviamo dall’avvocato Antonio Furfari e pubblichiamo integralmente la seguente rettifica

Gent.mo Direttore,
In merito all’articolo “Ndrangheta in Toscana: 8 condanne tra usura e riciclaggio, ma cade l’aggravante mafiosa” pubblicato, in data 31 ottobre 2025, sul vostro giornale online “Calabria7.news” al link “https://calabria7.news/giudiziaria/ndrangheta-in-toscana-8-condanne-tra-usura-e-riciclaggio-ma-cade-laggravante-mafiosa/” desidero fornire alcune precisazioni inerenti informazioni non corrette riportate in detto articolo.

Nella parte di articolo che, di seguito, si trascrive sono presenti informazioni non corrispondenti al vero: “Il tribunale di Firenze ha emesso condanne pesanti nell’ambito del processo legato agli affari della cosca calabrese Scimone nel distretto conciario del Cuoio di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Il procedimento, derivato dall’inchiesta “Vello d’Oro” della Dda fiorentina, riguardava presunti reati di riciclaggio, usura e emissione di fatture false. L’aggravante di aver agito con metodo mafioso è stata esclusa dai giudici.”

Infatti, viene fatta menzione di una cosca calabrese correlata a Scimone Antonio, mentre tale circostanza non emerge dagli atti procedimentali. Anzi, l’esistenza di una cosca Scimone viene radicalmente esclusa dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze la quale viene richiamata nel citato articolo.
Inoltre, all’esito del procedimento penale, i Giudici hanno escluso l’aggravante mafiosa e, pertanto, la presenza della locuzione “Ndrangheta” nel titolo dell’articolo di giornale non trova giustificazione alcuna.

Ciò premesso, devesi rilevare:
• che nell’ambito del procedimento penale – a seguito del quale veniva emessa la sentenza riportata nell’articolo – Scimone Antonio non veniva incolpato di fare parte di una associazione di stampo mafioso;
• che, dunque, il procedimento si è concluso senza che vi sia stata una condanna nei confronti di Scimone per avere partecipato ad una associazione di stampo mafioso;
• che nella storia giudiziaria mai è stata emessa una sentenza (divenuta irrevocabile) ove sia stata acclarata la esistenza di una compagine criminosa denominata “cosca Scimone”;
• e che, per ultimo, nel procedimento penale richiamato nell’articolo non è emersa la esistenza della “cosca Scimone”.

spot_img

ARTICOLI CORRELATI

ULTIME NOTIZIE

spot_img