Non una collusione con la ’ndrangheta, né un asservimento consapevole agli interessi delle cosche. A determinare l’incandidabilità di Giuseppe Barilaro sarebbe stata, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, una prolungata “colpevole inerzia” davanti a disfunzioni amministrative note e strutturali, dalle quali avrebbero tratto vantaggio anche soggetti indicati come vicini alla criminalità organizzata. È questo il cuore delle motivazioni con cui la Prima sezione civile della Corte, presieduta da Anna Maria Raschellà e composta dalle giudici Giovanna Gioia e Adele Foresta, ha accolto il reclamo del Ministero dell’Interno e ribaltato la decisione pronunciata nel settembre 2025 dal Tribunale di Vibo Valentia.
Il primo giudice aveva dichiarato incandidabile l’ex assessore Michele Rosano, ma aveva escluso la misura nei confronti di Barilaro, non ravvisando un collegamento diretto tra il suo operato e le consorterie criminali. La Corte d’Appello ha seguito un’impostazione diversa: per applicare l’articolo 143 del Testo unico degli enti locali non sarebbe necessario dimostrare una partecipazione volontaria alle dinamiche mafiose. Può essere sufficiente anche una condotta omissiva o colposa, qualora abbia contribuito a creare le condizioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale.
La Corte: “Escluso il coinvolgimento doloso del sindaco”
I giudici affermano letteralmente che deve essere “certamente escluso il coinvolgimento doloso e consapevole del sindaco in dinamiche controindicate o una sua contiguità alla criminalità organizzata”. La decisione non attribuisce dunque a Barilaro una responsabilità penale, né sostiene che il sindaco abbia deliberatamente favorito la ’ndrangheta. La Corte richiama la natura preventiva e non sanzionatoria dell’incandidabilità: ciò che viene valutato non è la commissione di un reato, ma la capacità dell’amministratore di impedire che una gestione disordinata, opaca o inefficiente renda l’ente vulnerabile a interessi esterni.
Secondo il collegio, il Tribunale avrebbe sbagliato prospettiva cercando la prova di affidamenti “pilotati”, di pressioni mafiose esercitate direttamente sul sindaco o di un più ampio disegno volto ad assecondare logiche criminali. La valutazione, scrivono i giudici, non poteva essere frammentata episodio per episodio, ma doveva considerare “le interconnessioni e la trama” complessiva delle criticità.
La nomina di Rosano e le deleghe nei settori più sensibili
Uno dei primi punti esaminati riguarda la scelta di Michele Rosano come assessore e responsabile dell’area tecnica dell’edilizia privata. La Giunta era composta soltanto da due assessori. A Rosano erano state affidate deleghe all’Ambiente, alla Protezione civile, ai Lavori pubblici e alla manutenzione delle strutture e infrastrutture comunali, oltre alla responsabilità dell’edilizia privata.
La Corte sottolinea come Rosano, coltivatore agricolo con licenza media, non avesse una preparazione o specifiche competenze amministrative nelle materie assegnate. Barilaro aveva inizialmente spiegato alla Commissione d’accesso che la nomina era legata al risultato elettorale, indicando Rosano come uno dei due candidati più votati. Dagli atti, però, sarebbe emerso che l’assessore era arrivato terzo. Soltanto successivamente la difesa avrebbe sostenuto che la scelta rispondeva all’esigenza di garantire una rappresentanza alle frazioni di Limpidi e Piani.
Per i giudici questa modifica nella ricostruzione sarebbe sintomatica di “scarsa trasparenza” e dell’equivocità delle ragioni poste alla base della nomina. La scelta sarebbe stata orientata a una logica di spartizione degli incarichi non funzionale all’interesse pubblico, soprattutto perché relativa a settori particolarmente esposti agli appetiti della criminalità organizzata. Barilaro, sindaco dal 2010 e profondo conoscitore del territorio, secondo la Corte non poteva non conoscere la delicatezza degli uffici affidati a Rosano. E anche se fosse rimasto all’oscuro delle modalità di gestione, ciò avrebbe comunque evidenziato il mancato esercizio del suo dovere generale di indirizzo e vigilanza.
Centotredici affidamenti diretti in due anni
Un altro capitolo riguarda gli appalti e le forniture. Tra il 2020 e il 2022 il Comune di Acquaro, ente con circa 1.860 abitanti, effettuò 113 affidamenti diretti per lavori, servizi e acquisti. Un numero giudicato dalla Commissione d’accesso sproporzionato rispetto alle dimensioni e al presumibile fabbisogno dell’ente.
Alcune commesse furono assegnate a imprese non inserite nella white list prefettizia o i cui titolari erano indicati negli accertamenti come contigui a soggetti appartenenti o vicini alle organizzazioni criminali. Tra gli affidamenti esaminati compare anche quello da 146mila euro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Il Tribunale aveva osservato che non era stato dimostrato un intervento diretto di Barilaro nella scelta delle imprese e che alcune aziende risultavano iscritte nella white list. La Corte d’Appello ritiene però che questa lettura si fermi alla superficie.
In un territorio ad alta densità mafiosa, sostengono i giudici, il sindaco avrebbe dovuto adottare cautele più rigorose dopo la scadenza del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura. Non risulta che Barilaro abbia sollecitato il rinnovo dell’accordo, chiesto relazioni sugli affidamenti o disposto controlli antimafia più approfonditi, almeno per le commesse di maggiore importo o attraverso verifiche a campione. La sua condotta si sarebbe tradotta, secondo la Corte, nel “mantenimento dello status quo”, senza iniziative concrete davanti a una gestione sistematicamente fondata sugli affidamenti diretti.
I tributi e i contribuenti rimasti fuori dai ruoli
La difesa aveva evidenziato che Barilaro si era attivato esternalizzando il servizio di riscossione, ottenendo il recupero di circa il 65 per cento dei ruoli tributari. Per la Corte, tuttavia, il problema si collocava a monte: nell’individuazione dei contribuenti, nella determinazione delle somme dovute e nella formazione degli stessi ruoli. Le relazioni degli uffici avevano segnalato difficoltà nella comunicazione tra Suap, Anagrafe e settore Tributi, ritardi nella rilevazione dei consumi idrici e una carenza di personale comunicata anche al sindaco.
Dagli accertamenti sarebbe emerso che diversi nuclei familiari esaminati dalla Commissione, alcuni dei quali indicati come contigui alla cosca locale, non erano stati inseriti nei ruoli Tari o dell’acquedotto e avevano accumulato debiti mai riscossi. L’esternalizzazione della riscossione non poteva quindi risolvere le inefficienze precedenti alla formazione dei ruoli. Anche in questo settore, secondo i giudici, Barilaro non avrebbe adottato le misure organizzative necessarie, consentendo che soggetti legati alla criminalità traessero beneficio dalle carenze dell’apparato comunale insieme ad altri cittadini non correttamente censiti.
“La condotta omissiva contribuì allo scioglimento”
La conclusione della Corte tiene insieme i due elementi apparentemente contrapposti: da un lato viene esclusa qualsiasi contiguità consapevole del sindaco con la criminalità organizzata; dall’altro gli viene attribuita una responsabilità amministrativa per non avere reagito alle disfunzioni. Barilaro, scrivono i giudici, non adottò “nessuna concreta misura organizzativa e nessun atto di indirizzo” per chiudere quelle “falle dell’agire pubblico” che avevano reso il Comune permeabile agli interessi delle consorterie mafiose. La sua condotta omissiva avrebbe quindi concorso a determinare le condizioni che portarono allo scioglimento del Consiglio comunale, disposto con decreto del presidente della Repubblica il 18 settembre 2023.
La Corte ha dichiarato Barilaro incandidabile, per le due tornate elettorali successive allo scioglimento, alle elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche ed europee. Il sindaco è stato inoltre condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese dei due gradi di giudizio, quantificate in 3.809 euro per il primo e 4.996 euro per il reclamo, oltre agli accessori.
Barilaro annuncia il ricorso in Cassazione: “Fiducia nella giustizia”
Giuseppe Barilaro non intende fermarsi alla pronuncia della Corte d’Appello e ha annunciato che presenterà ricorso in Cassazione contro il decreto che lo ha dichiarato incandidabile. Il sindaco ribadisce la correttezza del proprio operato e conferma la piena fiducia nella magistratura, affidando il suo commento a una citazione di Alessandro Manzoni: “La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro”.
In attesa della decisione definitiva, Barilaro continuerà a esercitare le funzioni di sindaco. A sostenerlo c’è anche il risultato delle elezioni dello scorso maggio, quando è tornato per la quarta volta alla guida del Comune con 935 voti e un’affluenza del 61,36 per cento. Un esito che ha segnato il ritorno dell’amministrazione politica dopo il commissariamento seguito allo scioglimento del settembre 2023.
Il voto di maggio ha inoltre ribaltato lo scenario delle amministrative straordinarie del novembre 2025. In quella occasione la lista di Barilaro non era stata ammessa per un vizio formale e l’unica formazione rimasta in corsa, guidata da Giuseppe Ferraro, non era riuscita a raggiungere il quorum. La nuova consultazione ha invece registrato una partecipazione nettamente superiore alla soglia richiesta. Adesso, però, la partita si sposta davanti alla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto emesso dai giudici di Catanzaro.











