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17 Aprile 2026
17 Aprile 2026
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Ostro-Amaranto, la Cassazione: “Nessun patto politico-mafioso per due ex assessori del Comune di Badolato”

Sentenza fotocopia per i due indagati: le accuse non reggono. La nomina ad assessore? “Irrilevante”. Nessuna utilità, nessun voto frutto di intimidazione

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La Corte di Cassazione, sezione VI penale, ha annullato senza rinvio due ordinanze cautelari, del gip e del Riesame di Catanzaro, che avevano disposto gli arresti domiciliari per gli ex assessori del Comuni di Badolato Giuseppe Fiorenza e la moglie Antonella Giannini,(difesi dagli avvocati Vincenzo Cicino e Vincenzo Varano) indagati per scambio elettorale politico-mafioso, nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro Ostro-Amaranto (LEGGI). E i giudici di legittimità spiegano il perché, nelle motivazioni di due provvedimenti gemelli: manca del tutto la gravità indiziaria del reato, “non vi fu alcun patto, né utilità, né promessa lecita o illecita”. Una bocciatura secca dell’impianto accusatorio.

Nessun patto, nessuna utilità: il 416-ter non c’è

Nel cuore della motivazione, i giudici di piazza Cavour sono chiari: il presunto accordo tra i coniugi e Antonio Paparo, ritenuto vicino alla cosca Gallace, non è penalmente rilevante. Non emerge alcuna promessa di voti in cambio di utilità, condizione essenziale per configurare lo scambio elettorale politico-mafioso. I ventinove voti ricevuti da Antonella Giannini, candidata nella lista “Uniti per Badolato”, furono “mero riempitivo per la presentazione formale della lista”, non frutto di intimidazioni o accordi illeciti. “L’intervento fu finalizzato solo a garantire la legalità delle elezioni”, e lo stesso dicasi per il marito.

 La nomina ad assessore? “Irrilevante penalmente”

Uno dei punti più controversi del caso riguardava la successiva nomina di Antonella Giannini ad assessore comunale con delega alla pubblica istruzione. Per la Cassazione, questo fatto è del tutto irrilevante ai fini della fattispecie contestata: “Il reato di cui all’art. 416-ter c.p. ha per oggetto la compravendita dei voti, non le successive dinamiche amministrative. Le nomine nella giunta non rientrano nel fatto tipico”. Secondo i giudici, la nomina avvenne dopo le elezioni e per scelte politiche interne, dettate anche dalla necessità di garantire le “quote rosa” e contenere “l’eccessivo protagonismo” di un altro assessore.

Accuse sgonfiate in sede cautelare

Le motivazioni delle ordinanze impugnate, redatte dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, sono state definite “manifeste, apparenti e illogiche”. In particolare, i giudici non hanno ricostruito in modo concreto e specifico il contenuto dell’accordo illecito, limitandosi a evocare la “fama criminale” di Pa.An. e alcune frasi generiche pronunciate in presenza dei ricorrenti. Ma la giurisprudenza di legittimità impone un criterio più stringente: l’intesa dev’essere effettiva, specifica e riferita ai voti. Qui invece, secondo la Corte, mancava del tutto la “promessa” e mancava l’utilità concreta.

Cassazione: “Solo inquinamento politico”

Le due sentenze riconoscono che nel Comune di Badolato vi fu un certo inquinamento della dialettica politica, ma ciò non basta per contestare il reato previsto dall’art. 416-ter. Nessun contributo attivo, nessun patto, nessuna influenza sull’attività amministrativa da parte di soggetti mafiosi. E soprattutto, nessuna prova di voto ottenuto con intimidazione.“Difetta in radice la gravità indiziaria del reato contestato”, sentenzia la Corte.

Immediata liberazione e cancellazione delle ordinanze

Il risultato processuale è netto: la Cassazione ha annullato senza rinvio le ordinanze cautelari del 17 gennaio 2025 e ha ordinato la liberazione immediata di entrambi i ricorrenti, se non detenuti per altra causa. Un colpo al cuore dell’impostazione accusatoria su cui si fondava il procedimento.

Il precedente giurisprudenziale che ha fatto breccia

Decisiva per l’accoglimento dei ricorsi è stata la sentenza della stessa VI Sezione, citata dalla difesa, secondo cui la sola evocazione generica del condizionamento politico-amministrativo non può integrare la “promessa di altra utilità”.

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