Prima vengono Luigi Mancuso e il potere della ‘ndrangheta sul mercato dei carburanti. Poi gli imprenditori, le società, i depositi, le autobotti, i DAS, i soldi in contanti e i documenti che sulla carta raccontavano un viaggio diverso da quello che, secondo i giudici, avveniva nella realtà. È da qui che bisogna partire per leggere le motivazioni della sentenza d’Appello del processo Petrolmafie, pronunciata dalla Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro il 10 marzo 2026.
Regge l’associazione mafiosa contestata nel principale capo di imputazione ma viene collocata dentro la ‘ndrangheta vibonese e nelle sue articolazioni territoriali, tra le quali quella di Limbadi “al cui vertice si pone Mancuso Luigi” (la cui posizione è stata stralciata e riunificata al troncone principale di Rinascita Scott dove è stato condannato a 30 anni di reclusione anche in appello). Nel quadro di Petrolmafie Antonio D’Amico viene indicato come imprenditore di riferimento nel settore della commercializzazione dei carburanti e degli appalti, mentre Giuseppe D’Amico viene collocato, dopo i precedenti rapporti con l’articolazione dei Piscopisani, all’interno di quella di Limbadi. Ed è proprio su questa ricostruzione che i giudici di secondo grado intervengono, correggendo una parte importante della sentenza del Tribunale ma senza far cadere l’associazione mafiosa contestata ai fratelli D’Amico.
Luigi Mancuso e i carburanti: “Nel dominio della consorteria”
La Corte scrive che le intercettazioni attestano “incontrovertibilmente che la commercializzazione dei carburanti era nel dominio della consorteria criminale capeggiata da Mancuso Luigi”. Non solo. Secondo i giudici, Giuseppe D’Amico e Antonio D’Amico “non avevano il potere di assumere decisioni in autonomia”, ma dovevano interloquire con il capo per le iniziative nel settore. L’interesse dei vertici viene ritenuto dimostrato anche dalla partecipazione di Luigi Mancuso e del presunto braccio destro del boss di Limbadi, Pasquale Gallone, all’incontro con un rappresentante kazako nell’ambito del progetto Rompetrol. Petrolmafie non è soltanto un affare fiscale o commerciale. Nella ricostruzione della Corte, il settore dei carburanti rappresentava uno degli interessi economici dell’articolazione mafiosa di Limbadi e gli imprenditori indicati nel processo costituivano lo strumento attraverso il quale quegli interessi potevano essere perseguiti.
L’affare Rompetrol mai concluso e il necessario assenso dello “zio Luigi”
Il progetto che meglio fotografa questa relazione è quello con Rompetrol. L’affare non si concluse, e la Corte lo precisa. Ma proprio le trattative vengono considerate un importante elemento di riscontro dei rapporti tra i protagonisti. Le conversazioni intercettate dal novembre 2018, scrivono i giudici, fanno emergere i rapporti tra Antonio e Giuseppe D’Amico e alcuni esponenti di primo piano dell’ecosistema Mancuso. La Corte valorizza la confidenza degli interlocutori, i frequenti riferimenti alla “famiglia”, le discussioni sugli affari petroliferi e soprattutto “l’intervento diretto di Mancuso Luigi quando dovevano essere prese le decisioni”. Il progetto con i kazaki era ambizioso: nelle conversazioni si parlava di deposito, deposito fiscale e raffineria e di un affare quantificato dagli interlocutori in cento milioni di euro. In una delle captazioni riportate nella sentenza si prospettava una riunione finale alla quale avrebbe dovuto partecipare lo “zio”. Per la Corte, il coinvolgimento di Luigi Mancuso diventa ancora più evidente nel gennaio 2019.
Nella motivazione si legge che Giuseppe D’Amico riferiva ad Antonio Prenesti che “Mancuso Luigi aveva dato l’assenso affinché fossero loro a condurre le trattative“. Il giorno successivo all’arrivo dei rappresentanti kazaki, la polizia giudiziaria monitorò un incontro al quale, secondo la sentenza, parteciparono tra gli altri Luigi Mancuso, Gallone Pasquale, Antonio e Giuseppe D’Amico e Antonio Prenesti. Da qui la conclusione dei giudici: la presenza dei vertici a quell’incontro “attesta incontrovertibilmente l’interesse della consorteria per l’affare”, per il quale Luigi Mancuso doveva prestare il proprio assenso.
La Corte corregge il primo grado: non un nuovo clan, ma l’articolazione di Limbadi
Nel valutare l’appello di Antonio D’Amico, la Corte riconosce espressamente la “carente e contraddittoria ricostruzione del reato di cui all’art. 416 bis” operata dal giudice di primo grado. Ma la conseguenza non è l’assoluzione. Secondo il Collegio, infatti, vi sarebbero dati trascurati dal Tribunale che dimostrano “oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di D’Amico Antonio alla consorteria criminale mafiosa”, quale partecipe dell’articolazione di Limbadi facente capo a Luigi Mancuso. Quello che la Corte non condivide è l’idea, emersa nella motivazione di primo grado, dell’esistenza di un’autonoma consorteria mafiosa formata dagli imputati del processo. Per i giudici d’Appello il quadro corretto è un altro: la consorteria di riferimento è quella storica della ‘ndrangheta, con la sua articolazione di Limbadi. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Arena e Mantella vengono considerate convergenti nell’indicare Antonio D’Amico tra i soggetti inseriti nella consorteria con interessi nei carburanti e negli appalti. E proprio la vicenda Rompetrol viene definita nelle motivazioni un “formidabile riscontro”.
Giuseppe D’Amico, dai Piscopisani ai Mancuso: per i giudici non c’è contraddizione
Analogo il risultato, con una motivazione più articolata, per Giuseppe D’Amico. La difesa aveva contestato la possibilità di collocarlo prima nell’articolazione dei Piscopisani e successivamente in quella di Limbadi, sottolineando la contrapposizione tra i gruppi. La Corte respinge l’obiezione. Nelle motivazioni si legge che la precedente appartenenza ai Piscopisani “non è affatto in contrasto con la successiva affiliazione all’articolazione di Limbadi”. Il passaggio viene spiegato anche attraverso il rapporto con il suocero Francesco D’Angelo, indicato nella sentenza come storico esponente di Piscopio e successivamente avvicinatosi a Luigi Mancuso.
La Corte scrive che una “dimostrazione granitica” della partecipazione di Giuseppe D’Amico alla consorteria deriverebbe dai suoi contatti personali con “Mancuso Luigi, Gallone Pasquale e Prenesti Antonio nelle trattative Rompetrol”. Poi chiarisce, ancora una volta, che non si tratta, nella propria ricostruzione, di una distinta organizzazione mafiosa creata dagli imputati, ma della “consorteria criminale denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione facente capo a Mancuso Luigi”.
“Il fulcro dell’organizzazione”
Nel valutare l’appello dei D’Amico su uno dei capi di imputazione principali la Corte utilizza alcune delle espressioni più chiare dell’intera sentenza. Le difese avevano sostenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare una vera organizzazione stabile e che i singoli reati non potessero essere automaticamente trasformati nella prova di un’associazione per delinquere. Il Collegio respinge la tesi. Richiama una sentenza irrevocabile relativa allo stesso sodalizio mafioso, le dichiarazioni, le intercettazioni, gli incontri monitorati, i sequestri, i trasporti e la documentazione. Secondo la Corte, Antonio e Giuseppe D’Amico “rappresentavano il fulcro dell’organizzazione”, in quanto impartivano direttive sui trasporti e mantenevano continui rapporti con gli altri partecipanti per trovare approvvigionamenti e risolvere i problemi del traffico. La struttura descritta disponeva, secondo le risultanze richiamate dalla Corte, di depositi, autocisterne, solventi, società cartiere, trasportatori, clienti, intestatari e fornitori, con una divisione dei ruoli e la capacità di cambiare canale di approvvigionamento quando quello utilizzato diventava problematico.
I DAS, i timbri e il prodotto che doveva diventare vendibile
Uno degli snodi era rappresentato dai DAS, i documenti di accompagnamento dei prodotti sottoposti ad accisa. Per una serie di trasporti la Corte considera provata la falsità della documentazione. Nelle motivazioni vengono richiamate le dichiarazioni del rappresentante di una società che negò di avere avuto rapporti commerciali con i soggetti indicati nei documenti, gli accertamenti sui timbri e le conversazioni nelle quali gli interlocutori discutevano delle modalità di compilazione.
Proprio sul falso, però, l’Appello modifica la qualificazione giuridica del primo grado: quando il documento recava un timbro doganale contraffatto, per la Corte non si trattava della falsità ideologica contestata originariamente, ma di falsità materiale commessa dal privato. È uno dei punti che mostrano come l’impianto abbia retto nel suo nucleo, ma non sia uscito invariato dall’Appello.
La miscelazione: provata per una parte dei trasporti, non per tutti
Anche sul prodotto la Corte introduce una precisazione che non va omessa. Le difese avevano contestato che fosse stata accertata la reale natura del carburante e che si potesse sostenere la miscelazione per tutte le forniture. I giudici riconoscono che la prova della miscelazione non riguarda indistintamente ogni trasporto. Scrivono che dalle conversazioni emerge “la prova certa della miscelazione con riferimento almeno a parte dei trasporti”. Aggiungono però che il prodotto trasportato risultava olio lubrificante e che, comunque, si trattava di prodotto di provenienza estera sottratto al pagamento dell’accisa; inoltre la legge prevede una presunzione di provenienza illecita per i prodotti sottoposti ad accisa trasportati con documenti falsi o alterati. La Corte non generalizza la miscelazione a tutte le autobotti, ma ritiene comunque provato il contrabbando secondo gli elementi indicati nella motivazione.
Il sistema Petrolmafie ha retto all’Appello? Il cuore sì, tutto no
Il cuore delle contestazioni relative ai due sistemi di traffico petrolifero ha superato il giudizio di secondo grado. La Corte conferma l’esistenza delle associazioni contestate dalla Dda di Catanzaro, il ruolo attribuito ai fratelli D’Amico e una parte molto consistente dei reati-fine. Conferma inoltre, la loro partecipazione alla consorteria mafiosa facente capo a Luigi Mancuso. Petrolmafie, tuttavia, non esce dall’Appello identico a come era entrato.
Per Antonio D’Amico la sentenza di primo grado aveva stabilito 18 anni, 10 mesi e 15 giorni. In Appello la pena viene rideterminata in 15 anni di reclusione. Regge il principale capo di imputazione ma viene assolto per altri quattro perché il fatto non sussiste, per uno per non aver commesso il fatto e per altri due perché il fatto non costituisce reato.
Per Giuseppe D’Amico, invece, si passa dai 30 anni di primo grado ai 16 anni di reclusione stabiliti dalla Corte d’Appello. Cade il reato di illecita concorrenza aggravata dalle minacce e dalla violenza, viene assolto per sei capi di imputazione perché il fatto non sussiste, per altri due per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Anche nei suoi confronti come in quelli del fratello Antonio sono stati riqualificati diversi falsi. Assoluzioni che hanno inciso pesantemente sul trattamento sanzionatorio. Da qui il dimezzamento della pena nonostante la conferma della ricostruzione mafiosa e dei traffici di carburante.
Perché sono state revocate le confische di società e immobili
Un altro pezzo significativo del primo grado cade sul fronte patrimoniale. La Corte ha revocato la confisca delle quote della D.M.T. Petroli e della Hall House, nonché degli immobili di Giuseppe D’Amico. Per quest’ultimo il Collegio rileva soprattutto un problema di distanza temporale. L’immobile considerato era stato acquistato nel 1995, la DMT Petroli era stata costituita nello stesso anno e Hall House nel 2007. Per i giudici è quindi “macroscopica la mancanza del criterio della ragionevolezza temporale” necessario a sostenere quella confisca. Precisazione finale necessaria: quelle riportate sono le valutazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro e le relative responsabilità vanno riferite al giudizio di secondo grado. Lette le motivazioni sia l’accusa che la difesa potranno ora ricorrere in Cassazione per l’ultimo definitivo capitolo di questo filone giudiziario di Petrolmafie.












