Da una condanna a un anno di reclusione all’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Ma per comprendere davvero la posizione di Salvatore Solano, ex sindaco di Stefanaconi ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, nel processo Petrolmafie bisogna andare oltre il dispositivo e leggere le motivazioni depositate dalla Corte d’Appello di Catanzaro. I giudici di secondo grado non si limitano a cancellare la condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia, vanno oltre e smontano alla base la ricostruzione delle presunte pressioni esercitate per favorire l’elezione di Solano alla presidenza della Provincia e, contemporaneamente, ritengono non provata l’esistenza di un accordo illecito tra l’allora presidente e il cugino Giuseppe D’Amico.
In primo grado Solano era stato dichiarato responsabile del capo A12 (che riguardava le elezioni provinciali del 31 ottobre 2018 e contestava, in concorso con Giuseppe D’Amico, un’ipotesi di illecita pressione sugli elettori per procurare voti alo stesso Solano, allora candidato alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia), con esclusione dell’aggravante mafiosa, e condannato a un anno di reclusione e 50 euro di multa con pena sospesa. Era stato invece già assolto dai capi relativi al presunto accordo corruttivo e alla vicenda dell’affidamento del bitume. In Appello cade anche l’unica condanna.
Le elezioni provinciali e le telefonate di D’Amico
Il cuore dell’accusa riguardava proprio le elezioni provinciali del 31 ottobre 2018, poi vinte da Solano. Secondo l’ipotesi accusatoria, Giuseppe D’Amico si sarebbe attivato per procurare voti al cugino esercitando pressioni sugli amministratori chiamati a votare. La sentenza richiama, tra le altre, una telefonata con un allora consigliere comunale di Francica. D’Amico gli chiedeva come fosse messo per l’elezione del presidente della Provincia e gli ricordava che il candidato era suo cugino Solano: “tu mi devi garantire”. In un’altra conversazione con Francescantonio Tedesco, D’Amico sottolineava che il candidato era suo “cugino di sangue”. Era proprio il tono di queste conversazioni ad avere assunto un peso decisivo nella sentenza di primo grado. La difesa, rappresentata dall’avvocato Tiziana Barillaro, però, aveva contestato quella lettura: non vi sarebbero state minacce esplicite né implicite e i rapporti con gli interlocutori sarebbero stati caratterizzati da confidenza personale.
“Nessun segno di intimidazione o imposizione”
La Corte d’Appello dà ragione ai difensori e, per i giudici, nelle parole utilizzate da Giuseppe D’Amico “non si coglie alcun segno di intimidazione ovvero di imposizione”. Anche la frase rivolta a Tedesco – “che facciamo coglioneggiamo?” – non viene letta come una minaccia. La Corte la definisce una “espressione colorita”, pronunciata come risposta all’ironia dell’interlocutore. Stessa conclusione per il colloquio con il consigliere comunale di Francica: nessuna intimidazione, ma una conversazione “complessivamente caratterizzata da un clima cordiale e soprattutto confidenziale”. Secondo la Corte, nel chiedere sostegno elettorale per Solano, D’Amico “non si è proposto in alcun modo quale esponente di consorterie criminali”, ma “semplicemente quale cugino del candidato”. È una valutazione che rovescia la chiave interpretativa utilizzata dal Tribunale.
Per la Corte la lettura del primo grado era “apodittica”
Il Collegio non usa mezzi termini neppure nel giudicare la motivazione della condanna. Il Tribunale, scrivono i giudici, “non spiega affatto la ragione per cui ha ritenuto il tono di D’Amico perentorio e impositivo”. La valutazione viene quindi definita “del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni”. Da qui la conclusione: Salvatore Solano e Giuseppe D’Amico vengono assolti dal capo A12 perché il fatto non sussiste. Per Solano significa la cancellazione dell’unica condanna inflitta dal Tribunale.
Il presunto patto: “Manca del tutto la prova di un accordo”
Ma la posizione dell’ex presidente della Provincia non si esauriva nelle presunte pressioni elettorali. L’accusa aveva ipotizzato anche un accordo corruttivo: D’Amico avrebbe contribuito a procurare voti a Solano e quest’ultimo, una volta eletto, avrebbe garantito il proprio asservimento agli interessi imprenditoriali del cugino. Il Tribunale aveva già assolto Solano e D’Amico da questa contestazione. Il pubblico ministero aveva impugnato la decisione. Anche qui la Corte d’Appello respinge la prospettazione accusatoria con una formula difficilmente equivocabile: “In atti manca del tutto la prova di un accordo” tra i due.
L’impegno di Giuseppe D’Amico nella campagna elettorale del cugino viene riconosciuto come dato di fatto, ma i giudici lo considerano “scarsamente significativo sotto il profilo indiziario”, anche alla luce del rapporto di parentela che poteva spiegare autonomamente quell’attivismo. Non basta, insomma, avere chiesto voti per il cugino per dimostrare l’esistenza di uno scambio illecito.
“I due interlocutori non stipulano alcun patto”
La Corte va ancora oltre. La conversazione indicata dall’accusa come elemento a sostegno dell’accordo, secondo le motivazioni, “non dimostra affatto l’esistenza dell’accordo”: è un dialogo sulle elezioni, ma “i due interlocutori non stipulano alcun patto”. Quanto emerso nel processo dimostrerebbe, al massimo, un atteggiamento di favore nei confronti di Giuseppe D’Amico, ma non la prova del patto corruttivo. E quella prova, scrivono i giudici, “nella specie” è “mancante”. È il secondo pilastro dell’assoluzione di Solano.
Il bitume e quel “come ti pago che ci arrestano il giorno dopo?”
Resta poi la vicenda che più aveva alimentato i sospetti investigativi sui rapporti tra la D.R. Service e la Provincia di Vibo Valentia. Dopo l’elezione di Solano si discusse della possibile fornitura alla Provincia di conglomerato bituminoso riciclato prodotto dalla società riconducibile ai D’Amico. La sentenza ricostruisce un pranzo dell’11 dicembre 2018 al quale parteciparono Giuseppe D’Amico, Solano e Isaia Angelo Antonio Capria. D’Amico prospettò la possibilità di effettuare lavori per la Provincia attraverso la fornitura di bitume riciclato.
È in quel contesto che Solano pronunciò una delle frasi più note dell’inchiesta: “Intanto io come ti pago a te, che ci arrestano il giorno dopo?”. Alla replica di D’Amico sull’ipotesi di destinare cinquemila euro ai carcerati, Solano aggiungeva sarcasticamente: “Eh, il mattino ho lo scioglimento”. Frasi che entrarono nell’impianto accusatorio, ma che da sole non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un accordo penalmente rilevante.
Le prove sul bitume e l’affidamento mai perfezionato
La vicenda proseguì nei mesi successivi. Il 2 aprile 2019 Solano partecipò a un incontro nella sede della D.R. Service di Maierato insieme, tra gli altri, a D’Amico, Capria e a un dirigente della Provincia. Si parlò del prodotto, dei costi e della possibilità di effettuare una prova. Solano chiese il prezzo; D’Amico indicò 90 euro al metro cubo. Un tecnico provinciale chiese invece una comunicazione formale contenente specifiche, idoneità del materiale e dati utili a valutarne la convenienza rispetto agli altri prodotti disponibili. Le prove, però, diedero esito negativo.
Un geometra della Provincia riferì che il materiale si sgretolava una volta posato, verosimilmente per l’assenza di leganti. Ulteriori test non risolsero il problema e il dirigente Gaetano Del Vecchio decise di non procedere all’acquisto. La fornitura non venne quindi perfezionata e nel giugno 2020 fu svincolata la somma precedentemente impegnata. Il Tribunale aveva già valorizzato proprio il mancato perfezionamento dell’affare per escludere che il presunto asservimento di Solano agli interessi del cugino avesse trovato concreta attuazione.
La turbativa e l’affidamento diretto
Sul fronte dell’ipotizzata turbativa della procedura amministrativa, la Corte aggiunge un’altra considerazione di carattere giuridico. La contestazione riguardava un affidamento diretto per lavori di rappezzatura delle strade provinciali, con una spesa preventivata di 4.440,80 euro per 52 metri cubi di conglomerato bituminoso. Secondo l’impostazione accusatoria, la procedura sarebbe stata costruita per favorire la D.R. Service e mantenere l’importo al di sotto della soglia che avrebbe imposto il ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione. La Corte, tuttavia, richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il reato previsto dall’articolo 353 bis sulla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente presuppone una procedura nella quale vi sia una qualche forma di competizione o selezione tra concorrenti. La motivazione chiarisce che una condotta diretta semplicemente a ottenere un affidamento diretto, in assenza di una vera gara o di un atto equipollente, resta fuori dal perimetro della norma incriminatrice. Per questo l’impugnazione dell’accusa viene rigettata anche su questo versante.
Dall’anno di reclusione all’assoluzione piena in Appello
Il risultato finale per Salvatore Solano è il proscioglimento da tutte le accuse contestate e sono soprattutto le motivazioni a spiegare il peso della decisione. Nessuna intimidazione nelle richieste di voto, nessun patto dimostrato tra Solano e D’Amico, nessuna prova di uno stabile asservimento dell’allora presidente della Provincia agli interessi imprenditoriali del cugino. E, sul capitolo del bitume, una contestazione che per la Corte non può essere ricondotta al reato di turbativa della scelta del contraente nei termini prospettati dall’accusa. È così che, nel secondo grado di Petrolmafie, la posizione dell’ex sindaco di Stefanaconi ed ex presidente della Provincia di Vibo esce completamente ribaltata rispetto all’unica condanna pronunciata dal Tribunale.












