20 Luglio 2026
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Processo alla “nuove leve” della ‘ndrangheta di Vibo, la Procura generale non ci sta: ricorso in Cassazione contro lo stop all’appello

La sostituta procuratrice generale Raffaela Sforza impugna l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame della Dda sulle assoluzioni e sugli altri capi non accolti dal Tribunale

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La partita giudiziaria sul processo alle cosiddette “nuove leve” della ’ndrangheta vibonese si sposta davanti alla Corte di Cassazione. La Procura generale di Catanzaro ha impugnato l’ordinanza con la quale, il 15 luglio scorso, la Terza sezione penale della Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato dal pubblico ministero contro la sentenza pronunciata il 9 luglio 2025 dal Tribunale di Vibo Valentia.

Il ricorso, sottoscritto dalla sostituta procuratrice generale Raffaela Sforza e depositato il 20 luglio, chiede alla Suprema Corte di annullare il provvedimento che ha bloccato l’esame del gravame della pubblica accusa. Al centro non c’è ancora il merito delle contestazioni, ma una questione strettamente procedurale: stabilire se, nel novembre 2025, l’appello del pubblico ministero potesse essere depositato in forma cartacea oppure dovesse obbligatoriamente transitare attraverso il portale del processo penale telematico.

L’ordinanza che ha fermato l’appello

A dichiarare inammissibile l’impugnazione era stato il collegio presieduto da Antonio Battaglia, con i consiglieri Antonio Giglio e Carlo Fontanazza. La Corte aveva accolto l’eccezione sostenuta dagli avvocati Francesco Sabatino e Walter Franzè, difensori rispettivamente di Domenico Macrì e Michele Manco. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, l’appello del pubblico ministero, depositato il 21 novembre 2025, era stato presentato in forma cartacea. Una modalità ritenuta non più consentita dalla Corte territoriale, che ha individuato nel 1° gennaio 2025 la data dalla quale gli appelli contro le sentenze pronunciate nei procedimenti ordinari avrebbero dovuto essere depositati esclusivamente attraverso il portale telematico.

Il collegio ha considerato questa irregolarità sufficiente a determinare l’inammissibilità dell’intero gravame. Sono rimaste quindi assorbite le altre questioni sollevate dalle difese, compresa quella relativa alla tempestività dell’impugnazione. La Corte d’Appello non è entrata nel merito delle accuse, delle assoluzioni o delle valutazioni compiute dal Tribunale di Vibo.

La regola formale richiamata dai giudici

Nella propria decisione, i giudici catanzaresi hanno richiamato la sentenza numero 10258 del 2026 della Quinta sezione penale della Cassazione. La pronuncia afferma che, dal 1° gennaio 2025, l’omesso deposito dell’appello nel portale telematico può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione e che il ricorso a modalità alternative, come la posta elettronica certificata, non può essere sanato invocando il semplice raggiungimento dello scopo. Il collegio ha citato anche la sentenza numero 14988 del 2026, relativa a un procedimento definito con rito abbreviato, per sostenere la centralità delle nuove formalità introdotte dalla riforma del processo penale telematico. È proprio sull’interpretazione di questo sistema di regole ed eccezioni che la Procura generale fonda adesso il proprio ricorso.

La Procura generale: “Il cartaceo era ancora ammesso”

Nel ricorso vengono formulati due motivi principali: la violazione di legge, per quella che viene ritenuta un’erronea applicazione delle norme sul deposito telematico, e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. La sostituta procuratrice generale ricostruisce il percorso avviato dalla riforma Cartabia, che ha introdotto come regola generale il deposito telematico degli atti penali, accompagnandolo però con un articolato regime transitorio, differenziato in base agli uffici giudiziari, ai soggetti depositanti e alla tipologia dei procedimenti.

Secondo la tesi della Procura generale, la Corte d’Appello avrebbe applicato al caso in esame una norma che riguardava uffici e atti differenti. Il processo alle “nuove leve” era stato infatti celebrato in primo grado con il rito ordinario e, alla data del 21 novembre 2025, il pubblico ministero, quale soggetto abilitato interno, avrebbe potuto ancora presentare l’appello anche con modalità non telematiche. Per la Procura generale, il termine transitorio utile sarebbe stato quello del 31 dicembre 2025. Di conseguenza, l’impugnazione cartacea depositata nel mese di novembre non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Il rinvio dell’obbligo per le Corti d’Appello

A sostegno della propria interpretazione, il ricorso richiama anche la disciplina specificamente prevista per le Corti d’Appello e per le Procure generali. L’obbligo esclusivo del deposito telematico per questi uffici, inizialmente fissato al 1° gennaio 2027, è stato successivamente differito al 1° luglio 2027 dal decreto ministeriale numero 114 del 26 giugno 2026. Il provvedimento stabilisce espressamente quella data per l’avvio del regime esclusivamente telematico presso le Corti d’Appello e le Procure generali, con alcune eccezioni riferite a specifiche categorie di procedimenti.

Per la Procura generale, questa successione normativa confermerebbe che nel novembre 2025 il sistema non era ancora entrato integralmente a regime per il giudizio d’appello. Il decreto del 27 dicembre 2024 aveva già introdotto una disciplina transitoria complessa, nella quale il deposito telematico rappresentava la regola soltanto per determinati uffici e atti, lasciando temporaneamente aperto il doppio binario in altri casi. Nel ricorso si sostiene pertanto che l’appello del pubblico ministero “poteva essere depositato anche in via non telematica” e si chiede alla Cassazione di annullare l’ordinanza con ogni conseguente decisione.

Le contestazioni del processo “Nuove leve”

Il ricorso riguarda formalmente le posizioni di Domenico Camillò, Domenico Macrì, Michele Manco, Andrea Mantella, Salvatore Mantella, Vincenzo Mantella, Salvatore Morelli, Francesco Antonio Pardea, Andrea Ruffa e Domenico Serra. Le singole posizioni processuali non sono tuttavia sovrapponibili. La sentenza di primo grado aveva pronunciato diverse assoluzioni, mentre Michele Manco era stato condannato per alcuni episodi e assolto da altre contestazioni. L’appello della pubblica accusa mirava dunque a rimettere in discussione le parti della decisione ritenute sfavorevoli all’impostazione accusatoria.

Il procedimento nasce da diverse ipotesi di estorsione e tentata estorsione, aggravate – secondo la contestazione della Procura – dal metodo e dalla finalità mafiosi. Negli atti vengono richiamate presunte pressioni ai danni dell’imprenditore Gregorio Farfaglia e di imprese operanti nei settori della raccolta dei rifiuti e dell’edilizia, tra cui Ased e Dusty. Si tratta di accuse sulle quali il Tribunale di Vibo Valentia si è già pronunciato in primo grado e che, per le parti appellate dal pubblico ministero, non potranno essere nuovamente esaminate finché non verrà risolta la questione preliminare sulla validità dell’impugnazione.

Che cosa dovrà decidere la Cassazione

La Suprema Corte non sarà chiamata, in questa fase, a stabilire se le presunte estorsioni siano avvenute né a pronunciarsi sulla responsabilità degli imputati. Dovrà verificare esclusivamente se la Corte d’Appello abbia interpretato correttamente le disposizioni transitorie sul processo penale telematico. Qualora il ricorso della Procura generale fosse accolto, l’ordinanza potrebbe essere annullata e il procedimento tornerebbe davanti ai giudici di merito per l’esame dell’appello del pubblico ministero. In caso di rigetto o di dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, resterebbe invece fermo lo stop disposto dalla Terza sezione penale.

Fino alla decisione della Cassazione, le assoluzioni pronunciate in primo grado restano efficaci per le parti interessate dall’appello della Procura, ma la vicenda processuale non può ancora considerarsi definitivamente conclusa. Per tutti gli imputati resta fermo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza irrevocabile.

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