15 Luglio 2026
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‘Ndrangheta ed estorsioni a Vibo, crolla il processo sulle “nuove leve”: appello della Dda dichiarato inammissibile

La Corte d’Appello di Catanzaro accoglie l’eccezione degli avvocati Sabatino e Franzè: come nel caso di Maestrale censurato il mancato deposito telematico dell’impugnazione

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Nuova inammissibilità per un appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Dopo quanto già avvenuto nel maxiprocesso Maestrale, un’altra impugnazione della Procura distrettuale è stata dichiarata inammissibile a causa delle modalità utilizzate per il deposito dell’atto. La decisione è stata assunta nell’udienza odierna dalla terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Battaglia, con a latere i giudici Fontanazza e Giglio, nell’ambito del procedimento sulle presunte estorsioni attribuite alle cosiddette “nuove leve” della ’ndrangheta vibonese. La Corte ha accolto l’eccezione proposta dagli avvocati Francesco Sabatino, difensore di Domenico Macrì, e Walter Franzè, legale di Michele Manco, dichiarando inammissibile l’appello presentato dalla Dda contro le assoluzioni pronunciate il 9 luglio 2025 dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

Il deposito telematico obbligatorio dal primo gennaio 2025

Al centro della decisione c’è la modalità con cui la Procura distrettuale avrebbe depositato l’impugnazione contro la sentenza di primo grado. Secondo quanto sostenuto dalle difese, a partire dal primo gennaio 2025 il deposito degli atti di appello avrebbe dovuto essere effettuato obbligatoriamente attraverso il sistema telematico. L’impugnazione della Dda sarebbe stata invece presentata con modalità differenti da quelle previste dalla normativa entrata in vigore. Durante l’udienza, gli avvocati Sabatino e Franzè hanno replicato alla memoria depositata dalla Procura, che aveva contestato la ricostruzione dei difensori. I legali hanno richiamato ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a sostegno dell’eccezione. La Corte d’Appello ha quindi rilevato l’obbligatorietà del deposito telematico, censurando le modalità utilizzate dalla Procura distrettuale e pronunciando la conseguente declaratoria di inammissibilità.

Stralciate quasi tutte le posizioni

La decisione ha determinato lo stralcio di quasi tutte le posizioni che erano tornate davanti ai giudici di secondo grado. Il procedimento riguardava Domenico Macrì, Michele Manco, Salvatore Morelli, Gregorio Ruffa, Domenico Serra, Francesco Antonio Pardea e Andrea Mantella, imputati, a vario titolo, per diverse ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dell’imprenditore Gregorio Farfaglia e di altre imprese operanti nel Vibonese.

Quasi tutti erano stati assolti in primo grado con le formule “il fatto non sussiste” o “non aver commesso il fatto”. La Dda aveva impugnato le assoluzioni chiedendo alla Corte d’Appello una rilettura complessiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, degli episodi intimidatori e della presunta continuità operativa della cosca Pardea-Ranisi. Dopo la decisione odierna, resiste sostanzialmente sola la posizione di Michele Manco ma limitatamente alle imputazioni per le quali era stato condannato in primo grado.

La posizione di Michele Manco

Michele Manco, classe 1988, era l’unico imputato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia. I giudici gli avevano inflitto una pena di 6 anni e 3 mesi di reclusione, oltre alla multa, riconoscendone la responsabilità per tre presunti tentativi di estorsione. Manco era stato invece assolto dall’accusa di associazione mafiosa e da quasi tutte le altre contestazioni. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 21 anni di reclusione, sostenendo che l’imputato avrebbe operato come esponente della presunta ’ndrina Pardea-Ranisi e avrebbe risposto di sette tentate estorsioni. Il Tribunale aveva però accolto le argomentazioni dell’avvocato Walter Franzè in relazione alla mancata nuova contestazione dell’ipotesi associativa, escludendo la responsabilità di Manco per il reato previsto dall’articolo 416-bis.

Le assoluzioni del Tribunale di Vibo

La sentenza di primo grado aveva determinato un forte ridimensionamento dell’impianto accusatorio costruito dalla Dda di Catanzaro. Le contestazioni riguardavano una serie di presunte estorsioni ai danni di imprese del settore dei rifiuti e dell’edilizia, tra cui Ased, Dusty, Eco.Car e alcune società impegnate nei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia e negli interventi finanziati attraverso il Superbonus 110%. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe avanzato richieste di denaro e compiuto intimidazioni attraverso incendi, danneggiamenti e minacce armate. Il Tribunale aveva però ritenuto insufficienti o non attendibili diversi elementi indicati dalla Procura, pronunciando assoluzioni per la maggior parte degli imputati. I giudici avevano inoltre escluso che fosse stata provata la continuità operativa della presunta cosca Pardea-Ranisi dopo il 2019.

Il ricorso della Dda contro la maxi-assoluzione

Nel proprio appello, firmato dai sostituti procuratori antimafia Eugenia Belmonte e Giuseppe Buzzelli, la Dda aveva definito la sentenza “erronea, incompleta e priva di una valutazione logica del compendio probatorio”. Secondo i magistrati, il Tribunale avrebbe valutato separatamente i singoli episodi, senza cogliere la struttura unitaria delle presunte condotte estorsive. La Procura aveva chiesto una nuova valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Andrea Mantella e Bartolomeo Arena, degli incendi ai mezzi delle imprese e delle minacce contestate agli imputati.

Per la Dda, le estorsioni, le intimidazioni e i danneggiamenti avrebbero dimostrato la persistenza di un controllo mafioso sul territorio, anche attraverso la spendita del capitale intimidatorio accumulato negli anni dalla presunta organizzazione. L’appello mirava quindi a ottenere la condanna degli imputati assolti e il riconoscimento, per Michele Manco, della partecipazione all’associazione mafiosa.

Il precedente del processo Maestrale

La decisione si inserisce in una problematica già emersa nel procedimento Maestrale-Olimpo-Imperium. Anche in quel caso la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata dalla Dda contro numerose assoluzioni pronunciate nel processo celebrato con rito abbreviato. Il problema riguardava ancora una volta le modalità di deposito dell’atto di appello dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica. La nuova pronuncia della terza sezione penale mette dunque in evidenza una questione potenzialmente destinata a estendersi ad altri procedimenti: numerosi appelli depositati dalla Procura distrettuale nel 2025 potrebbero essere esposti al rischio di inammissibilità qualora fossero stati presentati con le stesse modalità censurate dalla Corte.

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