Il Tar del Lazio ha concesso al Ministero dell’Interno un termine di 30 giorni per depositare l’intera documentazione relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), avvenuto lo scorso aprile con decreto del presidente della Repubblica. La decisione è contenuta in una ordinanza istruttoria, emessa nell’ambito del ricorso presentato dall’ex sindaco Giuseppe Nicola Parretta.
Il decreto di scioglimento e le motivazioni riportate nel provvedimento
Il Dpr impugnato si collega al decreto del 24 febbraio 2025, con cui il Comune era stato sciolto a seguito delle dimissioni dei consiglieri di minoranza. Nel provvedimento presidenziale è richiamato quanto emerso da accertamenti prefettizi: secondo tale ricostruzione istituzionale, sarebbero state rilevate forme di ingerenza della criminalità organizzata tali da esporre l’ente a “pressanti condizionamenti”, con possibili ripercussioni su buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa. Si tratta di valutazioni contenute negli atti amministrativi impugnati, e che saranno oggetto di verifica nel procedimento pendente.
La richiesta di accesso agli atti da parte del ricorrente
Durante la camera di consiglio del 12 novembre, la difesa dell’ex primo cittadino ha ribadito la necessità di ottenere tutti gli atti istruttori, in forma integrale e non oscurata, per poter articolare compiutamente le proprie deduzioni nel ricorso.
Il Tar ha rilevato che nel fascicolo erano presenti soltanto: il decreto presidenziale di scioglimento e nomina della Commissione straordinaria (23 aprile 2025); la relazione del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2025 (con omissis); la relazione della Prefettura (anch’essa oscurata).
Per il Tar serve documentazione completa per garantire la difesa
Ritenendo necessario assicurare l’effettività del diritto di difesa, il collegio amministrativo ha disposto che il Ministero depositi l’intero fascicolo istruttorio, completo di allegati e senza oscuramenti, consentendo così al ricorrente di conoscere esattamente gli elementi posti a base del provvedimento contestato. Solo dopo questo adempimento il tribunale potrà procedere alla piena valutazione delle censure sollevate.









