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27 Maggio 2026
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Traffico di influenze illecite, la Cassazione annulla l’ordinanza del Riesame per l’ex consigliere regionale Ferdinando Aiello

Resta il quadro originario che aveva escluso la gravità indiziaria sul caso. Al centro, l’accusa di traffico di influenze illecite legata a una consulenza su un Ppp

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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, all’esito dell’udienza del 26 maggio, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Palermo aveva riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti di Ferdinando Aiello, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo.

La pronuncia riguarda esclusivamente l’ipotesi di traffico di influenze illecite, unico reato rimasto al centro del procedimento dopo l’esclusione, già operata dal Riesame, delle contestazioni di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Con questa decisione, torna quindi in vigore l’ordinanza originaria del giudice per le indagini preliminari di Palermo, che aveva respinto la richiesta del pubblico ministero per l’assenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il nodo della gravità indiziaria e il quadro accusatorio

Il punto centrale della vicenda riguarda la valutazione sulla gravità indiziaria, elemento decisivo nella fase cautelare del procedimento.

Secondo l’impostazione accolta in un primo momento dal GIP di Palermo, non sarebbero emersi elementi sufficienti a sostenere l’ipotesi accusatoria. Una lettura successivamente ribaltata dal Tribunale del Riesame, che aveva invece ritenuto integrati gli indizi per il reato contestato.

La Cassazione ha però annullato tale impostazione, determinando il venir meno dell’ordinanza del Riesame e riportando il procedimento alla valutazione originaria del giudice per le indagini preliminari.

La posizione della difesa e i rapporti contestati

La difesa di Ferdinando Aiello, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Belvedere del foro di Cosenza, ha sempre contestato la ricostruzione accusatoria, sostenendo l’assenza degli elementi tipici del traffico di influenze illecite.

Secondo quanto riferito dalla difesa nel corso del procedimento, i contatti oggetto di indagine con il direttore generale dell’ASP di Siracusa non sarebbero stati collegati alla cosiddetta “gara ausiliariato”, al centro dell’inchiesta, ma riguarderebbero invece interlocuzioni ritenute lecite relative alla presentazione di un Partenariato Pubblico Privato (PPP).

In tale contesto, Aiello avrebbe operato nella qualità di consulente della società Steritalia S.p.A., circostanza indicata dalla difesa come incompatibile con la configurazione del reato contestato.

Gli effetti della decisione sul procedimento

L’annullamento disposto dalla Cassazione non riguarda aspetti procedurali né profili legati a eventuali esigenze cautelari, ma incide direttamente sul piano sostanziale della valutazione indiziaria. Di conseguenza, resta valido l’impianto originario del GIP di Palermo, che aveva escluso la presenza di una base indiziaria sufficiente per sostenere la misura richiesta dall’accusa. Il procedimento principale davanti al giudice dell’udienza preliminare prosegue ora alla luce di questo nuovo assetto, mentre restano ferme le contestazioni della Procura nell’ambito dell’inchiesta in corso.

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