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10 Maggio 2026
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Regionali in Calabria, il verbale della Corte d’Appello smonta la tesi degli esclusi: “Soglia al 4% solo sui voti alle liste”

Ecco perché l'Ufficio centrale regionale ha respinto le memorie presentate da quattro candidati, tre dei quali hanno fatto ricorso. Ora la partita si sposta al Tar che deciderà a febbraio

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La battaglia legale sulle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre approda davanti al Tar. I ricorsi presentati da Giusy Iemma (Partito Democratico), Francesco De Nisi (Casa Riformista) e Michele Comito (lista Occhiuto Presidente) ruotano intorno a un nodo interpretativo cruciale: cosa si deve intendere per “voti validi” ai fini della soglia di sbarramento del 4% prevista dalla legge elettorale regionale.

Al centro della questione c’è il verbale dell’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Catanzaro, documento nel quale i magistrati — Antonio Battaglia (presidente), Abigail Mellace (componente) e Paola Ciriaco (supplente) — hanno esaminato e rigettato la lettura sostenuta nelle memorie depositate in quella sede da Giuseppe Zampogna, Francesco De Nisi, Michele Comito e Giusy Iemma.

I ricorsi e la questione della soglia

I ricorrenti al Tar sostengono che per determinare il totale dei “voti validi” si debba considerare non solo la somma dei voti alle liste, ma anche quelli espressi per i candidati presidenti. L’inclusione di questi ultimi modificherebbe il denominatore complessivo, innalzando di fatto la soglia di sbarramento. Secondo questa ricostruzione, la lista Noi Moderati, attualmente accreditata al 4,05%, scenderebbe sotto il limite richiesto perdendo i seggi assegnati a Vito Pitaro e Riccardo Rosa.

Le memorie presentate all’Ufficio centrale regionale da Zampogna, De Nisi, Comito e Iemma avevano infatti chiesto di includere i voti ai presidenti nel computo, sostenendo che la legge regionale, parlando genericamente di “voti validi”, non escluderebbe tale possibilità.

Cosa dicono i giudici nel verbale

Il verbale dell’Ufficio centrale regionale contiene un passaggio chiave che affronta direttamente la questione. I magistrati riconoscono che la legge regionale usa una formula ampia, ma chiariscono che non può essere interpretata isolatamente. Scrivono testualmente che “l’articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 1/2005 utilizza la formula dei voti validi, senza specificare se debbano computarsi anche i voti espressi solo per i candidati Presidenti”.

L’Ufficio centrale precisa che la norma deve essere interpretata alla luce della legislazione nazionale di riferimento. Nel verbale si legge che “tale disposizione va letta e interpretata in conformità a quanto disposto dall’art. 15, comma 3, lettera b) della legge 108 del 1968, che individua in termini inequivoci quale regola per il riparto dei seggi tra le liste quella della cifra elettorale delle sole liste circoscrizionali.

Da questa lettura discende la conclusione più rilevante dell’intero documento: “il quoziente elettorale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali”.

Con questa motivazione i giudici respingono l’impostazione contenuta nelle memorie dei candidati, affermando che i voti ai candidati presidenti non possono entrare nel calcolo del totale dei voti validi per la soglia del 4%.

L’impatto sui seggi e lo scenario in vista del Tar

La posizione espressa dall’Ufficio centrale regionale, firmata da Battaglia, Mellace e Ciriaco, è destinata ad avere un peso importante nel giudizio amministrativo. Se il Tar dovesse confermarla, la distribuzione dei seggi resterebbe invariata. Se invece dovesse accogliere la tesi dei ricorrenti, il nuovo metodo di calcolo potrebbe alterare il quadro complessivo e riassegnare i seggi attualmente attribuiti alla lista Noi Moderati. La questione approderà in udienza l’11 febbraio, ma la complessità del tema lascia prevedere un eventuale passaggio anche davanti al Consiglio di Stato, soprattutto per definire con chiarezza il rapporto tra la normativa regionale calabrese e la disciplina elettorale nazionale.

L’origine del contenzioso e il ruolo delle memorie respinte

Il verbale dell’Ufficio centrale regionale si è trovato a esaminare le memorie presentate da quattro figure politiche coinvolte nella competizione: Giuseppe Zampogna, Francesco De Nisi, Michele Comito e Giusy Iemma. Tutti avevano sollevato lo stesso punto: un’interpretazione estensiva del concetto di voti validi, utile ad ampliare il totale e incidere sul riparto dei seggi. Il rigetto di quella linea argomentativa è ora il centro della controversia che approderà al Tar. A presentare ricorso – come noto – sono stati Francesco De Nisi, Michele Comito e Giusy Iemma. Il verbale della Corte d’Appello, pur limitandosi alle operazioni di proclamazione, assume così un ruolo determinante: non solo certifica i voti, ma fornisce l’interpretazione che l’ufficio competente ha seguito nel calcolare la soglia. È questo il dato che i ricorrenti contestano e che i giudici amministrativi saranno chiamati a verificare.

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