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28 Aprile 2026
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Rinascita Scott, la verità della Corte d’Appello: perché Accorinti e Razionale evitano il carcere a vita mentre Bonavota va all’ergastolo

Dopo la sentenza del filone relativo agli omicidi, le motivazioni spiegano il verdetto: regge l’impianto della Dda sul potere della ’ndrangheta vibonese, ma la Corte distingue tra prova piena, sospetto e aggravanti

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Dopo una camera di consiglio durata circa due ore, lo scorso 17 ottobre la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta da Piero Santese con giudice a latere Elvezia Cordasco, aveva pronunciato la sentenza nel filone omicidi del maxi-processo Rinascita Scott, uno dei procedimenti più rilevanti sulla ’ndrangheta vibonese. Il verdetto ha confermato l’ergastolo per Domenico Bonavota, ritenuto figura apicale dell’omonimo clan di Sant’Onofrio, già condannato in primo grado per il duplice omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, avvenuto tra l’8 e il 9 febbraio 2002 a Vallelonga.

Diverso l’esito per altri due imputati di vertice. Per Saverio Razionale, indicato come boss di San Gregorio d’Ippona, e per Giuseppe Antonio Accorinti, ritenuto capo di Zungri, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado: esclusa la premeditazione, la pena è stata ridotta dall’ergastolo a 30 anni di reclusione. L’unica assoluzione ha riguardato l’imputato Antonio Ierullo, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo, accusato di concorso nel duplice omicidio Cracolici-Furlano e indicato dall’accusa come soggetto di supporto nella fase preparatoria dell’agguato. Per lui la Corte ha disposto l’assoluzione con formula piena: “per non aver commesso il fatto”.

Riformato anche il capitolo relativo al sequestro di Rocco Ursino, avvenuto tra Lombardia e Calabria per la restituzione di un presunto credito di circa seimila euro. Antonio Vacatello è stato condannato a 17 anni e 7 mesi, mentre Maurizio Pantaleo Garisto e Valerio Navarra a 11 anni e 1 mese. La Corte ha escluso l’aggravante mafiosa e ha rideterminato le pene al ribasso. Confermata, invece, la condanna a 14 anni per il collaboratore di giustizia Andrea Mantella, ritenuto responsabile della lupara bianca di Filippo Gancitano, suo cugino, affiliato alla cosca Lo Bianco-Barba.

Le motivazioni della Corte d’appello

Sei mesi dopo il verdetto, i giudici hanno reso noto le motivazioni che spiegano ora il senso di quel dispositivo che non cancella l’impianto accusatorio, non ridimensiona la storia criminale ricostruita dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ma separa con attenzione ciò che considera provato da ciò che, sul piano giuridico, non supera la soglia richiesta per regge aggravanti, ergastoli o condanne. I giudici entrano nel cuore della ’ndrangheta vibonese, tra Sant’Onofrio, Zungri, San Gregorio d’Ippona, Vallelonga, Maierato, Filandari e Vibo Marina, e spiegano perché l’impianto dell’accusa ha retto in larga parte, ma anche perché non tutto ciò che era stato riconosciuto in primo grado poteva essere confermato in appello.

Il risultato è una sentenza che non cancella l’impianto accusatorio ma lo corregge dove la prova non arriva fino in fondo. È per questo che Domenico Bonavota resta condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, mentre Giuseppe Antonio Accorinti e Saverio Razionale passano dall’ergastolo a 30 anni di reclusione per l’esclusione della premeditazione. Ed è sempre per questo che Antonio Ierullo viene assolto con formula piena: “per non aver commesso il fatto”.

La chiave della sentenza: il contesto mafioso non basta da solo

Il punto centrale delle motivazioni è tutto qui: per i giudici d’appello il contesto mafioso non basta, da solo, a reggere ogni aggravante e ogni condanna. La ’ndrangheta, le faide, i rapporti tra cosche, le alleanze e le vendette servono a capire lo scenario. Ma poi ogni posizione va verificata singolarmente. La Corte, in sostanza, dice che anche dentro una storia di mafia non si può procedere per automatismi. Non basta dimostrare che un imputato appartiene a un certo ambiente. Non basta provare che conosce i protagonisti. Non basta nemmeno accertare che esisteva un rancore antico. Serve il passaggio ulteriore: la prova concreta del contributo, della volontà, del progetto, del tempo della decisione. È questo il criterio con cui i giudici hanno letto tutti i capitoli del processo esaminati tra primo e secondo grado: la lupara bianca di Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice, il duplice omicidio Cracolici-Furlano, la scomparsa di Filippo Gancitano, il sequestro di Rocco Ursino.

Accorinti e Razionale, perché cade l’ergastolo

La parte più forte della sentenza riguarda Accorinti e Razionale. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo per la vicenda di Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice. Secondo l’accusa, Soriano sarebbe stato ucciso perché ritenuto responsabile di attentati ai danni di Razionale. Lo Giudice, invece, sarebbe finito nella stessa spirale di morte perché in sostanza si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. La Corte d’Appello interviene sull’aggravante più pesante: la premeditazione. I giudici scrivono che “il generico desiderio di vendetta non può integrare ex se la premeditazione”. Per riconoscerla, spiegano, occorre dimostrare che si sia formato uno specifico proposito omicidiario e che quel proposito sia rimasto fermo per un tempo apprezzabile prima dell’esecuzione. Nelle motivazioni si legge che nel caso concreto “non sia emerso con chiarezza quanto tempo sia trascorso” tra il primo incontro tra Soriano e Accorinti e il momento dell’omicidio, né “quanto tempo è perdurata la tortura del Soriano” prima della morte. Per la Corte, la vendetta può spiegare la causale ma non basta automaticamente a dimostrare che l’omicidio fosse stato deciso da tempo, preparato con freddezza e mantenuto come progetto stabile. Da qui la riforma della sentenza di primo grado: responsabilità confermata, ma pena ridotta. Non più ergastolo, ma 30 anni di reclusione per Accorinti e Razionale.

Il racconto dei collaboratori e la “caddara”

La sentenza dedica ampio spazio alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare Andrea Mantella, Angiolino Servello e Bartolomeo Arena. È attraverso i loro racconti che i giudici ricostruiscono la stagione dei contrasti interni alla ’ndrangheta vibonese. Mantella parla della cosiddetta “caddara”, espressione usata per indicare un gruppo di soggetti di peso criminale, dotati di forza militare, reputazione e autonomia dentro gli equilibri vibonesi. In quel contesto vengono collocate le figure di Accorinti e Razionale, i rapporti con l’area Mancuso, le fratture, le alleanze, i sospetti, le vendette. Ma anche qui la Corte non usa le dichiarazioni dei pentiti come un blocco unico. Le valuta, le incrocia, le confronta. Ne valorizza la portata quando servono a ricostruire il contesto e le responsabilità. Ma non le ritiene sufficienti, da sole, a sostenere la premeditazione nel caso Soriano-Lo Giudice. È la differenza tra dire: il fatto si inserisce in una guerra criminale. E dire: quel delitto fu pianificato con certezza in un tempo apprezzabile. Per i giudici, il primo dato regge. Il secondo no.

Bonavota, perché l’ergastolo resta in piedi

Di segno opposto il ragionamento su Domenico Bonavota, ritenuto figura apicale dell’omonimo clan di Sant’Onofrio e condannato per il duplice omicidio di Alfredo Cracolici, detto “Alfredo Palermo”, e Giovanni Furlano, avvenuto tra l’8 e il 9 febbraio 2002 a Vallelonga. Qui, secondo la Corte, la premeditazione è provata. E lo è perché l’agguato non viene letto come un’esplosione improvvisa di violenza, ma come il risultato di una preparazione. Nelle motivazioni si parla di una “risoluzione criminosa ferma, consapevole e persistente”, maturata e mantenuta nel tempo all’interno del clan Bonavota fino alla realizzazione del progetto omicidiario.

I giudici richiamano la causale del delitto, ricondotta alla volontà di riaffermare il predominio del gruppo Bonavota sul territorio. Richiamano i sopralluoghi, la conoscenza delle abitudini delle vittime, la scelta degli itinerari utili all’agguato, la predisposizione di armi e mezzi. La Corte scrive che questi elementi indicano “un’attività preparatoria lunga, consapevole e attentamente pianificata”. È questa la differenza decisiva rispetto alla posizione di Accorinti e Razionale. Nel caso Bonavota, per la Corte, ci sono i segni concreti della pianificazione: non solo il movente, ma anche l’organizzazione; non solo il contesto, ma anche la preparazione dell’azione.

L’agguato di Vallelonga come messaggio di potere

L’omicidio Cracolici-Furlano, nelle motivazioni, viene descritto come un delitto di mafia non solo per gli autori e per il contesto, ma per la funzione che avrebbe avuto. Un omicidio destinato a riaffermare il dominio criminale su un territorio e a colpire un gruppo rivale. L’agguato sarebbe stato compiuto con armi da fuoco di diversa tipologia, tra cui un Kalashnikov, e con una modalità tale da produrre un effetto intimidatorio sull’intero territorio. Per la Corte, l’azione esprimeva una “chiara carica intimidatoria” tipica delle condotte mafiose. Per questo l’ergastolo a Bonavota regge.

Ierullo, il sospetto non diventa prova

Il caso di Antonio Ierullo è uno dei passaggi più delicati della sentenza. In primo grado era stato ritenuto coinvolto nel duplice omicidio Cracolici-Furlano come soggetto che avrebbe fornito un contributo logistico nella fase preparatoria dell’agguato. Le motivazioni ricostruiscono il quadro valorizzato in primo grado: le intercettazioni ambientali sull’autovettura di Ierullo, il sopralluogo del 19 gennaio 2002, i riferimenti ai luoghi frequentati da Cracolici, l’incontro con soggetti poi ricondotti all’area Bonavota, i tabulati telefonici, la conoscenza del territorio e dell’operatività del clan di Sant’Onofrio. In appello, però, la Corte cambia prospettiva. Analizza quegli elementi, ma alla fine ritiene che non bastino a provare la partecipazione consapevole di Ierullo al progetto omicidiario.

La frase chiave è questa: “non si può affermare che la sola conoscenza dell’operatività dei Bonavota a Sant’Onofrio manifestata da Ierullo possa essere sufficiente a dimostrare la sussistenza del dolo omicidiario”. Per i giudici, arrivare alla condanna sulla base di quel quadro sarebbe stato “forzato e non rispettoso” del principio del ragionevole dubbio. Ergo: Ierullo poteva conoscere l’ambiente, poteva sapere chi erano i Bonavota, poteva muoversi in un contesto criminalmente sensibile. Ma per condannarlo per un duplice omicidio serviva altro: la prova che avesse aderito al progetto di morte. Per la Corte quella prova non c’è. Da qui l’assoluzione con formula piena.

Mantella e la lupara bianca di Filippo Gancitano

Un altro capitolo riguarda Andrea Mantella, collaboratore di giustizia, condannato anche in secondo grado per la scomparsa e l’uccisione del cugino Filippo Gancitano, affiliato alla cosca Lo Bianco-Barba. La vicenda viene ricostruita come una lupara bianca interna al gruppo criminale. Secondo l’impostazione accolta dai giudici, Gancitano sarebbe stato eliminato dopo che all’interno della cosca erano maturati sospetti e ragioni di ostilità nei suoi confronti. Nelle motivazioni emerge il riferimento alla sua omosessualità, al progressivo allontanamento dal sodalizio e al timore che potesse diventare ingestibile o collaborare con la giustizia.

La Corte conferma la responsabilità di Mantella. Ma, anche qui, evita automatismi. Respinge l’idea che tutti i reati commessi in ambito mafioso siano automaticamente parte di un unico disegno criminoso con l’associazione. I giudici richiamano il principio secondo cui la continuazione tra partecipazione mafiosa e reati-fine è possibile solo quando si dimostri che quei reati erano già programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio. La Corte scrive che, diversamente, si finirebbe per creare “una sorta di automatismo” nel riconoscimento del beneficio sanzionatorio. Per questo, sulla posizione di Mantella, la sentenza di primo grado viene confermata.

Il sequestro Ursino, resta la violenza ma viene ridimensionata la lettura mafiosa

Il capitolo del sequestro di Rocco Ursino porta la sentenza su un terreno diverso. Non più omicidi, ma un presunto credito di circa seimila euro, minacce, violenze, un trasferimento tra Lombardia e Calabria e la richiesta di restituzione del denaro. Gli imputati principali di questo segmento sono Antonio Vacatello, Maurizio Pantaleo Garisto e Valerio Navarra. La Corte conferma la gravità della vicenda e il ruolo degli imputati, ma ridimensiona la lettura mafiosa del fatto nei termini contestati.

Per Vacatello, i giudici non accolgono la tesi difensiva che tendeva a ricondurre tutto a un semplice tentativo illecito di recuperare un credito. Le condotte contestate, per la Corte, mantengono una natura estorsiva e coercitiva. Quanto a Navarra, viene valorizzata la sua presenza come contributo al rafforzamento del progetto criminoso. Per Garisto, i giudici sottolineano che il sequestro fu possibile anche perché mise a disposizione la propria abitazione.

Ma la Corte esclude l’aggravante mafiosa e agevolativa. E questa esclusione pesa molto: incide sulle pene e sulle statuizioni civili. Nelle motivazioni si legge che l’assoluzione di Ierullo e l’“esclusione completa” dell’aggravante mafiosa per Vacatello, Navarra e Garisto comportano la riforma della parte della sentenza relativa ai risarcimenti in favore delle parti civili, perché quelle domande trovavano la loro causa proprio nella “connotazione ’ndranghetistica” delle condotte contestate. La Corte dice che il sequestro Ursino resta un fatto gravissimo, ma non lo considera provato come fatto aggravato dalla finalità mafiosa nei termini sostenuti in primo grado.

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