Sono state depositate le motivazioni della sentenza Factotum, il processo celebrato con rito abbreviato davanti al gup di Torino Benedetta Mastri, nato dall’inchiesta sulle articolazioni della ’ndrangheta piemontese tra Carmagnola, Moncalieri e Torino, con forti collegamenti con le cosche del Vibonese. Una sentenza di quasi ottocento pagine che non si limita a ricostruire gli assetti criminali in Piemonte, ma apre una finestra diretta su uno dei nervi più sensibili delle grandi inchieste antimafia calabresi: il peso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di Andrea Mantella.
Dentro le motivazioni c’è un capitolo preciso: il presunto tentativo di screditare Mantella, ritenuto funzionale a indebolire la sua attendibilità nei processi in cui aveva chiamato in causa uomini, relazioni e assetti della criminalità organizzata vibonese e piemontese. In questa trama, secondo la ricostruzione giudiziaria, assume un ruolo centrale Domenico Ceravolo, ex sindacalista della Filca Cisl, indicato come figura di collegamento, uomo di relazione, punto di riferimento per ambienti ritenuti vicini al sodalizio criminale.
Il processo Factotum e la sentenza del Tribunale di Torino
Il procedimento si è concluso con pesanti condanne. Per Domenico Ceravolo il giudice ha quantificato la pena in 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, partendo da una pena base di 12 anni per il capo relativo all’associazione mafiosa e aumentando poi per la continuazione con altri reati contestati. Nelle motivazioni, il Tribunale sottolinea la gravità della condotta attribuita a Ceravolo, anche per il lungo arco temporale in cui, secondo il giudice, si sarebbe protratta la partecipazione: dal 27 aprile 2015 fino alla data della sentenza, il 20 novembre 2025. Il gup richiama anche l’iscrizione a carico dell’imputato di altri procedimenti penali, tra cui quelli per favoreggiamento personale e falsa testimonianza.
Il dato giudiziario più rilevante, per la Calabria, è però il ponte tra Torino e Vibo Valentia. Perché il processo Factotum, pur celebrato in Piemonte, incrocia direttamente il maxiprocesso Rinascita Scott, le dichiarazioni di Mantella e i rapporti tra esponenti della ’ndrangheta piemontese e uomini delle cosche vibonesi.
La manovra contro Mantella: il collaboratore da rendere inattendibile
Secondo le motivazioni, l’obiettivo di screditare Andrea Mantella non nasce all’improvviso. Il giudice lo colloca in un quadro più ampio e risalente. Viene richiamata una conversazione ambientale del 31 ottobre 2016, intercettata nell’ambito di Rinascita Scott, tra Domenico Ceravolo e Giovanni Giamborino. In quell’occasione Ceravolo, arrivato da Torino a Vibo Valentia, avrebbe chiesto di poter conoscere le dichiarazioni fino a quel momento rese da Mantella, sebbene ancora coperte da segreto investigativo.
Nella conversazione Giamborino avrebbe rassicurato Ceravolo, dicendogli che per lui “non c’è proprio niente”. Ma il passaggio più delicato riguarda il riferimento a Giancarlo Pittelli. Secondo quanto riportato nelle carte, Giamborino avrebbe detto a Ceravolo di aver parlato con l’avvocato Pittelli della sua posizione e della presunta estorsione subita da Mantella. Da qui, sempre secondo la ricostruzione contenuta nelle motivazioni, sarebbe emersa l’idea di una possibile linea da tenere se Ceravolo fosse stato nuovamente chiamato dall’autorità giudiziaria: sostenere di essere stato minacciato da Mantella e di aver agito per paura.
Secondo quanto emerge dalle carte del processo, già in quella fase, soggetti indicati come esponenti o interlocutori della ’ndrangheta avrebbero pensato di “utilizzare” Ceravolo per colpire il collaboratore. Non una semplice schermaglia processuale, dunque, ma una strategia più ampia: minare la credibilità di un pentito considerato pericoloso per gli equilibri criminali e processuali.
La testimonianza a Rinascita Scott e gli atti trasmessi alla Procura
Il passaggio successivo arriva il 18 febbraio 2023, quando Ceravolo viene chiamato a deporre nel processo Rinascita Scott a Vibo Valentia, su richiesta della difesa di Giovanni Giamborino. Mantella aveva riferito, tra l’altro, che Ceravolo fosse stato “protetto” da Saverio Razionale, che fosse intestatario fittizio di alcuni suoi beni e che fosse vicino anche alla sua persona. Le dichiarazioni del collaboratore riguardavano anche Francesco D’Onofrio, indicato nelle carte come particolarmente determinato a screditare Mantella. Per Francesco D’Onofrio la pena, dopo la riduzione per il rito, è stata determinata in 11 anni e 10 mesi di reclusione.
Nel corso del controesame, Ceravolo minimizza il contenuto delle conversazioni intercettate. Quando il pubblico ministero gli contesta il riferimento alle “carte” di Mantella, Ceravolo risponde di aver chiesto genericamente a Giamborino se avesse documenti, negando collegamenti più precisi. Il pm arriva a chiedere al Tribunale di ammonire il teste sulle conseguenze delle false dichiarazioni.
Alla fine del processo Rinascita Scott, il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura nei confronti dello stesso Ceravolo per l’ipotesi di falsa testimonianza. Nelle motivazioni torinesi si legge che la deposizione di Ceravolo, ritenuta falsa dal collegio vibonese, avrebbe avuto l’effetto di smentire Mantella, negando rapporti tra Giamborino e i Mancuso che invece il collaboratore aveva affermato esistenti.
D’Onofrio, Ceravolo e il timore del “collegamento qua”
Le motivazioni torinesi insistono anche su un altro punto: il rapporto tra Ceravolo e Francesco D’Onofrio. Secondo il Gup, gli imputati avrebbero elaborato una strategia processuale per tutelare la posizione di Ceravolo e, di riflesso, l’intero sodalizio, evitando che gli investigatori facessero “il collegamento qua”. In questo contesto emerge anche il giudizio negativo verso chi, appartenendo allo stesso mondo, “cambia bandiera”, cioè decide di collaborare con la giustizia.
Per il Tribunale, D’Onofrio avrebbe avuto un ruolo di vertice nella gestione di quei passaggi. Le carte lo descrivono come soggetto che “tiene le redini” del sodalizio carmagnolese e che impartisce a Ceravolo indicazioni sulla strategia da adottare per difendere la sua posizione e non compromettere l’operatività dell’organizzazione. È qui che la vicenda assume una dimensione più ampia: la deposizione a Vibo non sarebbe stata, nella lettura del giudice torinese, un episodio isolato, ma un tassello di una dinamica associativa. Mantella, con le sue dichiarazioni, aveva toccato snodi sensibili. Per questo, secondo la sentenza, andava neutralizzato sul piano processuale.
Ceravolo, il sindacato e il “punto di riferimento” del sodalizio
L’altro grande capitolo delle motivazioni riguarda la figura di Domenico Ceravolo nel mondo sindacale. Ceravolo era operatore della Filca Cisl di Torino, attivo soprattutto nella sede di via Madama Cristina, e dal 23 febbraio 2024 era stato eletto componente della segreteria della Filca Cisl Torino. Il Tribunale dedica un intero paragrafo alla rilevanza del suo ruolo all’interno del sindacato e ai riflessi che tale posizione avrebbe avuto per il sodalizio criminale.
Secondo il gup, le indagini avrebbero fatto emergere un contesto “decisamente opaco”, con vantaggi reciproci: da un lato per il sodalizio, dall’altro per il sindacato, grazie alla capacità di Ceravolo di tesserare lavoratori, in particolare nelle imprese riconducibili a soggetti di origine calabrese. La sentenza descrive Ceravolo come un soggetto capace di muoversi tra cantieri, imprenditori, lavoratori e vertenze sindacali, ma anche come uomo in grado di intercettare opportunità economiche utili a imprese ritenute vicine o contigue alla ’ndrangheta. Nell’articolo allegato di Lacnews24, richiamando le motivazioni, si sottolinea come il giudice lo indichi quale “solido e affidabile punto di riferimento” nella gestione di attività illecite riconducibili al sodalizio criminale di origine vibonese.
Cantieri, subappalti e manodopera: la ’ndrangheta come agenzia parallela
Il cuore economico della vicenda è il settore edile. Le carte parlano di una intermediazione di manodopera esercitata dalle cosche nell’hinterland torinese, con imprese formalmente intestate a prestanome e squadre di lavoratori spostate da un cantiere all’altro. In questo sistema, Ceravolo avrebbe avuto una funzione chiave: quando veniva a conoscenza, per il suo ruolo sindacale, di lavori da affidare in subappalto, avrebbe interessato soggetti appartenenti o contigui alla ’ndrangheta, così da favorire imprese a loro riconducibili.
Il meccanismo, secondo il giudice, consentiva alla cosca di ottenere utili e vantaggi senza esporsi direttamente ai rischi dell’infiltrazione formale negli appalti. Le imprese aggiudicatarie potevano cedere quote di lavori ad aziende indicate dal sodalizio oppure ricorrere a manodopera specializzata mobilitata dalla stessa organizzazione, riconoscendo compensi ai vertici. È la trasformazione della ’ndrangheta in una sorta di agenzia interinale occulta, capace di insinuarsi nell’economia legale sfruttando il punto di osservazione privilegiato del sindacato, le relazioni con gli imprenditori e la capacità di controllare o orientare pezzi del mercato del lavoro.
Il nodo calabrese: Torino, Vibo e l’ombra lunga di Rinascita Scott
Il processo Factotum nasce in Piemonte, ma molte delle sue traiettorie riportano alla Calabria. Mantella parla di D’Onofrio, dei suoi rapporti con ambienti vibonesi, dei contatti con i Piscopisani, con i Bonavota e con figure ritenute vicine alla ’ndrangheta calabrese. Lo descrive come soggetto riconosciuto, con una caratura tale da poter “sponsorizzare” famiglie e relazioni criminali.
La sentenza torinese, letta da questa prospettiva, diventa anche un capitolo ulteriore della lunga stagione giudiziaria aperta da Rinascita Scott. Non riguarda solo l’esistenza di un’articolazione piemontese della ’ndrangheta, ma anche il tentativo, secondo i giudici, di proteggere il sistema criminale colpendo alla base uno degli strumenti investigativi più importanti: la parola del collaboratore di giustizia. E in questa partita, Andrea Mantella non è solo un ex boss diventato pentito. Nelle carte diventa il bersaglio di una strategia. Perché se il collaboratore regge, reggono anche molte delle sue accuse. Se invece viene delegittimato, il fronte processuale può cambiare. È questo, nelle motivazioni del Tribunale di Torino, il senso più profondo della manovra: non difendersi soltanto da un’accusa, ma provare a colpire la credibilità di chi aveva iniziato a raccontare dall’interno gli equilibri della ’ndrangheta vibonese e dei suoi terminali fuori regione.








