Il processo di secondo grado per la morte di Denis Bergamini fa registrare una netta accelerazione da parte della pubblica accusa, che spinge per un significativo inasprimento della pena rispetto a quanto stabilito dai giudici della Corte d’Assise di Cosenza nell’ottobre del 2024. Dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, il pubblico ministero di Castrovillari Luca Primicerio, applicato per l’occasione come sostituto procuratore generale, ha invocato una condanna a ventitré anni di reclusione nei confronti di Isabella Internò. La donna, ex fidanzata del centrocampista del Cosenza Calcio, è imputata con la pesante accusa di essere stata l’istigatrice e la partecipe dell’omicidio del giovane atleta, avvenuto in circostanze rimaste a lungo avvolte nel mistero il 18 novembre 1989 lungo la strada statale a Roseto Capo Spulico.
La nuova richiesta avanzata dal rappresentante della Procura Generale aggrava sensibilmente la posizione giudiziaria della Internò, superando di ben sette anni la sentenza emessa in primo grado, che aveva fissato la pena a sedici anni di carcere. L’impianto accusatorio, rimodulato in questa fase di appello, punta a ottenere una sanzione detentiva molto più severa attraverso una differente valutazione del bilanciamento tra le varie determinazioni penali, sollecitando nello specifico che le circostanze aggravanti contestate alla donna vengano considerate prevalenti rispetto alle attenuanti generiche che le erano state parzialmente riconosciute nel precedente giudizio.
Il movente passionale e la tesi della premeditazione
Nelle argomentazioni presentate in aula per ricostruire la genesi del delitto, la Procura Generale ha voluto sgomberare il campo da interpretazioni alternative o piste secondarie, riconducendo l’intera vicenda a un unico e ben definito perimetro relazionale e sentimentale. Secondo l’impostazione del pubblico ministero applicato all’ufficio della Procura Generale, l’eliminazione del calciatore risponde a un disegno criminoso scaturito da dinamiche private e rancori mai sopiti. “Non ci sono altri moventi se non quello passionale”, ha scandito con nettezza nell’aula di udienza il magistrato Luca Primicerio, individuando nel matrimonio mancato, a seguito dell’interruzione di gravidanza della donna, l’innesco irreversibile che ha armato la mano degli esecutori del delitto.
Per i magistrati inquirenti non si è trattato di un gesto d’impeto o di una tragica fatalità, ma di un’azione pianificata nei minimi dettagli. L’impianto delineato in Appello insiste in modo perentorio sull’esistenza del dolo specifico, qualificando l’evento come un omicidio volontario ed esplicitamente premeditato. La richiesta di elevare la pena a ventitré anni si fonda proprio sulla necessità giuridica di veder riconosciuto il peso della premeditazione, un elemento cardine che, secondo la ricostruzione della Procura, dimostrerebbe come la fine del calciatore rossoblù sia stata decretata e organizzata molto tempo prima di quel drammatico pomeriggio sulla costa ionica calabrese.
Secondo l’accusa, Bergamini fu soffocato e poi il corpo adagiato lungo la statale dove fu travolto da un camion e non si suicidò gettandosi sotto al mezzo come aveva detto all’epoca e ripetuto nel corso degli anni Isabella Internò che era con lui al momento della morte. Una tesi, quella del suicidio, presa per buona dalla prima inchiesta. La famiglia Bergamini, non avendo mai creduto a questa tesi, era riuscita a produrre atti che portarono la Procura della Repubblica di Castrovillari, allora diretta da Eugenio Facciolla, ad aprire una nuova inchiesta che ha portato alla condanna della donna.








