29 Settembre 2026
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Giudice del tribunale di Cosenza sospeso dal Csm dopo la denuncia di una 18enne: il caso che scuote la magistratura

Sospeso anche lo stipendio dopo una contestazione relativa alla presunta esibizione dei genitali. Il magistrato contesta parte della ricostruzione e annuncia ricorso in Cassazione

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È trascorso appena un anno dall’ingresso in magistratura, dopo il periodo di tirocinio a Milano, e per un giudice penale del Tribunale di Cosenza è già arrivato un provvedimento disciplinare particolarmente severo: la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con la sola conservazione dell’assegno alimentare previsto dalla legge.

La decisione è stata adottata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dopo la richiesta della Procura generale della Cassazione. La sospensione cautelare è uno strumento previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 109 del 2006 quando al magistrato vengano contestati fatti che, per la loro gravità, risultino incompatibili con l’esercizio delle funzioni.

Il procedimento riguarda un episodio denunciato da una ragazza di 18 anni, che avrebbe incontrato il magistrato mentre camminava per strada nei pressi di un parcheggio. La vicenda, allo stato delle contestazioni, è ancora distinta dall’accertamento definitivo delle responsabilità: sul piano penale il giudice risulta infatti indagato e non condannato.

L’incontro per strada

Secondo la ricostruzione contenuta nell’incolpazione disciplinare, il magistrato, che ha 35 anni ed era in precedenza commissario di polizia, si trovava alla guida della propria automobile quando avrebbe notato la giovane.

L’uomo si sarebbe avvicinato con la vettura e avrebbe iniziato a rivolgerle alcune frasi a sfondo sessuale, utilizzando come pretesto la richiesta di indicazioni per raggiungere il Duomo.

La ragazza ha raccontato agli investigatori che, durante quei pochi secondi, il magistrato avrebbe abbassato i pantaloni mostrando i genitali. Una ricostruzione che il giudice contesta.

Nella sua versione, infatti, non ci sarebbe stata alcuna esposizione dei genitali. Il magistrato avrebbe ammesso soltanto di aver portato una mano all’altezza della cintura dei pantaloni, accompagnando il gesto con un invito a sfondo sessuale.

L’episodio sarebbe durato circa venti secondi. Subito dopo, la giovane avrebbe fotografato la targa dell’automobile. Da quel particolare gli investigatori sarebbero poi risaliti al proprietario del veicolo.

La versione del magistrato

Il giudice ha affrontato la vicenda sia davanti alla Sezione disciplinare del Csm, sia nell’interrogatorio davanti alla Procura di Salerno, competente per i procedimenti riguardanti i magistrati calabresi.

Il magistrato, attraverso i propri legali, ha espresso rammarico per il comportamento ritenuto inappropriato, ma ha contestato che la ricostruzione dell’episodio coincida con quella contenuta nell’incolpazione provvisoria.

La difesa sostiene quindi che l’accaduto debba essere ricostruito distinguendo ciò che il giudice ha effettivamente ammesso da ciò che gli viene contestato. La posizione espressa dai legali, per come riportata nel resoconto originario, è che una ricostruzione completa dei fatti dovrebbe consentire di affrontare la vicenda nelle sedi competenti con una valutazione proporzionata alle condotte effettivamente accertate.

Il trasferimento al civile non è bastato

Dopo l’episodio, il magistrato aveva chiesto e ottenuto il trasferimento dal settore penale a quello civile del tribunale. Davanti al Csm avrebbe indicato proprio questo passaggio come una misura già adottata per affrontare le conseguenze della vicenda.

La Procura generale della Cassazione, tuttavia, ha insistito sulla sospensione cautelare, ritenendola necessaria anche per tutelare il prestigio dell’ordine giudiziario.

La normativa consente infatti alla Procura generale di chiedere la sospensione anche prima dell’avvio del procedimento disciplinare quando i fatti contestati presentino una gravità tale da risultare incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il provvedimento può comportare la sospensione dallo stipendio, mentre al magistrato viene riconosciuto un assegno alimentare secondo le modalità stabilite dalla legge.

La misura cautelare non equivale, naturalmente, a una dichiarazione definitiva di responsabilità.

Il ricorso alle Sezioni unite

Il magistrato ha annunciato l’intenzione di impugnare la sospensione davanti alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Nel frattempo, nell’ambiente vicino alla difesa viene prospettata anche una lettura più ampia della decisione, collegandola al clima di confronto che negli ultimi anni ha accompagnato i rapporti tra politica, Csm e magistratura, compreso il dibattito sui nuovi test psicoattitudinali per l’accesso in magistratura.

Su questo secondo fronte, il Csm ha approvato il 16 settembre 2026 la delibera che individua le condizioni di inidoneità da verificare attraverso le nuove procedure. Il documento distingue cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. La delibera precisa inoltre che gli accertamenti sono finalizzati alla verifica dell’idoneità alla funzione e non alla diagnosi di patologie.

Il riferimento al dibattito politico sui test resta però una lettura della vicenda attribuibile all’entourage del magistrato, non un elemento accertato come causa della decisione disciplinare.

L’indagine penale a Salerno

Parallelamente al procedimento disciplinare davanti al Csm, la vicenda ha prodotto un procedimento penale presso la Procura di Salerno.

Al magistrato vengono contestate, secondo quanto riportato nel testo dell’incolpazione, le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e molestie. Anche in questo caso si tratta di contestazioni ancora oggetto di accertamento.

Sul primo reato è necessario precisare il quadro normativo. Dopo il decreto legislativo 8 del 2016, la fattispecie ordinaria prevista dall’articolo 527, primo comma, del codice penale è stata trasformata in illecito amministrativo, con una sanzione da 5.000 a 30.000 euro. Rimane invece penalmente rilevante l’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, quando il fatto avviene all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e ne derivi il pericolo che questi vi assistano.

Non è quindi corretto affermare, in termini assoluti, che l’atto osceno costituisca reato soltanto perché coinvolge minori: la norma richiede le ulteriori condizioni indicate dall’articolo 527, secondo comma.

Per quanto riguarda invece l’articolo 660 del codice penale, la molestia o il disturbo alle persone sono, in via generale, procedibili a querela della persona offesa. La disciplina prevede un’eccezione per i casi commessi nei confronti di persone incapaci per età o infermità.

Una vicenda ancora aperta

La ragazza potrebbe, secondo quanto prospettato nel testo di partenza, valutare anche una definizione della vicenda attraverso scuse e risarcimento, con gli effetti che la legge collega alla remissione della querela nei procedimenti procedibili a querela. Si tratta tuttavia di una possibilità eventuale e non di un esito già intervenuto.

Sul piano disciplinare, invece, il procedimento davanti al Csm e l’eventuale ricorso in Cassazione seguono un percorso autonomo rispetto all’indagine penale.

Al momento, dunque, i diversi piani della vicenda restano distinti: da una parte c’è la sospensione cautelare disposta dal Csm, dall’altra l’indagine penale della Procura di Salerno, mentre la difesa del magistrato contesta una parte significativa della ricostruzione dei fatti e si prepara a impugnare il provvedimento disciplinare.

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