La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei Conti ha riformato integralmente la sentenza di primo grado relativa al presunto danno erariale legato alla gestione dei finanziamenti destinati all’accoglienza dei migranti in Calabria negli anni 2011 e 2012. Con la sentenza n. 129/2026, depositata il 6 agosto, i giudici hanno accolto gli appelli riuniti, dichiarando prescritta l’azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura contabile. Tra gli appellanti figurano anche Domenico “Mimmo” Lucano, Giovanni Manoccio e Gennaro Capparelli.
La prescrizione al centro della decisione
La Corte ha stabilito che l’azione della Procura è stata esercitata oltre i termini di legge.Secondo i giudici, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il soggetto attuatore dell’emergenza, era già nelle condizioni di conoscere i fatti ritenuti dannosi nel 2012, quando furono effettuati i pagamenti relativi ai progetti di accoglienza.Per questo motivo gli inviti a dedurre notificati tra aprile e giugno del 2021 sono stati ritenuti tardivi. Il collegio non ha inoltre ravvisato elementi tali da giustificare uno slittamento della decorrenza della prescrizione per effetto di un presunto occultamento doloso del danno.La Corte precisa che la decisione è fondata esclusivamente sulla prescrizione dell’azione e non entra nel merito delle contestazioni formulate originariamente dalla Procura.
Superata la condanna del 2024
La sentenza di primo grado, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Calabria nel 2024, aveva disposto condanne al risarcimento per diversi milioni di euro nei confronti di amministratori pubblici, cooperative e associazioni coinvolte nella gestione dei fondi destinati all’emergenza migratoria.Per Mimmo Lucano era stata prevista una condanna superiore a 530 mila euro, in solido con altri soggetti. Con la decisione d’appello quella pronuncia viene integralmente riformata.
La legge del 2026 non incide sull’esito
Nelle motivazioni i giudici affrontano anche la modifica normativa introdotta nel 2026 in materia di prescrizione, ritenendo però che essa non abbia inciso sull’esito del procedimento.Secondo il collegio, infatti, l’azione della Procura risultava già prescritta applicando la disciplina previgente. La Corte ha quindi dichiarato prescritta l’azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di tutti gli appellanti e ha compensato le spese del giudizio di secondo grado. La decisione riguarda esclusivamente il procedimento davanti alla Corte dei Conti e resta distinta dalle altre vicende giudiziarie che negli anni hanno interessato Mimmo Lucano e il cosiddetto “modello Riace”.












