Era arrivata in Italia per lavorare e costruire un futuro. Nella pratica, però, la sua esperienza professionale si è svolta in nero, senza alcuna formalizzazione del rapporto, nonostante un’attività reale, continuativa e inserita nell’organizzazione aziendale. Il datore di lavoro aveva giustificato l’assenza di un contratto con presunte difficoltà burocratiche, mai risolte. Una condizione di precarietà che, secondo quanto emerso in giudizio, è durata fino all’evento che ha cambiato tutto: un incidente sul lavoro.
Dall’infortunio all’allontanamento
Dopo l’infortunio, anziché l’assistenza dovuta, alla lavoratrice viene intimato di non presentarsi più. Nessun atto scritto, nessuna motivazione formale. Un allontanamento che, per il Tribunale, equivale a un licenziamento a tutti gli effetti. È a quel punto che la donna, assistita dall’avvocato Fiona Esposito, decide di rivolgersi al Tribunale di Paola per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
La decisione del Tribunale di Paola
Con la sentenza del 22 dicembre 2025, il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso. Il provvedimento chiarisce che non può esistere un periodo di prova valido senza un patto scritto: in assenza di forma scritta, la prova è giuridicamente nulla e il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato sin dall’inizio.
Accertata l’attività lavorativa concreta, l’ordine verbale di non tornare al lavoro viene qualificato come licenziamento inefficace perché privo di forma. Il Tribunale applica quindi la tutela prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, riconoscendo una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.
Profili amministrativi e responsabilità del datore
La sentenza precisa inoltre che profili amministrativi o burocratici non possono essere invocati per sottrarsi agli obblighi di legge. Il lavoro effettivamente svolto e gli eventi che si verificano durante il rapporto producono diritti che non possono essere elusi. Un principio ribadito dal giudice nel valutare la condotta datoriale e le conseguenze dell’infortunio occorso in costanza di rapporto.
Le somme dovute e l’esecuzione
Dopo il deposito della sentenza, alla società è stato notificato atto di precetto. In assenza di pagamento spontaneo, è prevista l’esecuzione forzata. Gli importi complessivi dovuti alla lavoratrice superano i 42.000 euro, comprensivi dell’indennità risarcitoria, delle spese legali e degli accessori di legge, come risultanti dal titolo esecutivo e dall’atto notificato.
Le dichiarazioni della difesa
Commentando l’esito del giudizio, l’avvocato Fiona Esposito ha spiegato che la decisione «non riguarda soltanto una singola vicenda, ma un meccanismo che si ripete spesso», sottolineando come molte persone lavorino «per necessità, non per scelta». In riferimento al caso, la legale ha aggiunto che l’interruzione del rapporto dopo l’incidente evidenzia «la fragilità di certe posizioni» e l’importanza delle tutele previste dall’ordinamento. Le dichiarazioni sono state rese a margine della pronuncia del Tribunale di Paola, successivamente alla sentenza del 22 dicembre 2025.
Il quadro finale
La decisione del Tribunale di Paola definisce il contenzioso riconoscendo l’esistenza del rapporto di lavoro, l’inefficacia del licenziamento verbale e le conseguenti tutele economiche. Le determinazioni sulle somme e sulle modalità di recupero seguono le ordinarie procedure previste dalla legge.













