30 Agosto 2026
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Maestrale, la Dda non si arrende: ricorso in Cassazione contro lo stop all’appello per i 35 imputati

La Procura generale di Catanzaro chiede di annullare l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione nel troncone abbreviato. Al centro dello scontro il deposito telematico e il malfunzionamento del portale: "Impossibile caricare un fascicolo di tale complessità"

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La partita giudiziaria sulle assoluzioni totali o parziali di 35 imputati del maxiprocesso Maestrale-Olimpo-Imperium non è ancora chiusa. La Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro l’ordinanza con cui la Terza sezione penale, il 29 giugno scorso, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Direzione distrettuale antimafia.

Il ricorso, datato 10 luglio 2026, porta le firme del sostituto procuratore generale Raffaella Sforza e dei sostituti procuratori Andrea Giuseppe Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci, applicati alla Procura generale per il procedimento. L’obiettivo è ottenere l’annullamento dell’ordinanza e consentire che l’impugnazione dell’accusa venga esaminata nel merito. 

La decisione della Corte d’Appello aveva lasciato ferme le assoluzioni pronunciate il 20 marzo 2025 dal gup distrettuale di Catanzaro nel troncone celebrato con rito abbreviato del procedimento nato dalle indagini sui presunti assetti e interessi delle cosche del Vibonese. La notizia dell’inammissibilità aveva riguardato le posizioni per le quali la Dda aveva chiesto la riforma delle assoluzioni, complete o relative a singoli capi d’imputazione.  

Lo scontro sul deposito telematico

Il nodo è esclusivamente processuale, ma le sue conseguenze potrebbero risultare decisive. Secondo la Corte d’Appello, dal 31 marzo 2025 gli appelli del Pubblico ministero contro le sentenze emesse in un giudizio abbreviato dovevano essere depositati esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.

L’impugnazione della Dda, depositata il 30 ottobre 2025 con modalità non telematiche, è stata quindi considerata non conforme alle prescrizioni previste a pena di inammissibilità. Il collegio aveva richiamato un recente orientamento della Cassazione secondo il quale l’appello presentato tramite posta elettronica certificata, anziché attraverso il portale, deve essere dichiarato inammissibile.  

La Procura generale contesta però radicalmente questa interpretazione. Nel ricorso sostiene che la Corte d’Appello avrebbe applicato in maniera errata la disciplina transitoria introdotta con l’avvio del processo penale telematico, confondendo le regole previste per gli atti del primo grado con quelle riguardanti il giudizio d’appello.

La Procura: fino alla fine del 2025 era ammesso il doppio binario

Secondo i magistrati ricorrenti, alla data del deposito dell’impugnazione sarebbe stato ancora consentito utilizzare il cosiddetto doppio binario, depositando gli atti anche con modalità non telematiche.

Nel documento si sostiene che il termine del 31 marzo 2025 richiamato dalla Corte d’Appello riguardasse soltanto alcuni atti relativi al primo grado del giudizio abbreviato e non l’atto con cui viene avviato il giudizio di secondo grado.

L’appello, si legge nel ricorso, è un atto «destinato alla Corte» e «inscindibilmente legato al giudizio di secondo grado». Per questo, secondo l’accusa, avrebbe dovuto essere applicata la specifica disciplina transitoria prevista per le impugnazioni, che avrebbe consentito il deposito non telematico almeno fino al 31 dicembre 2025.

La Procura generale arriva dunque a una conclusione netta: alla data del 30 ottobre 2025 il deposito cartaceo dell’appello sarebbe stato ancora valido e l’ordinanza avrebbe applicato una causa di inammissibilità attraverso un’interpretazione estensiva non consentita dalla legge. 

Il portale bloccato dal peso del maxiprocesso

C’è poi un secondo elemento su cui insiste il ricorso: il presunto malfunzionamento dell’applicativo ministeriale APP, utilizzato per il deposito degli atti penali.

Il fascicolo Maestrale-Olimpo-Imperium viene descritto come un procedimento di dimensioni eccezionali, con oltre 280 imputati e un fascicolo della Procura composto da «svariate decine di migliaia di documenti». Una mole di dati che, secondo i magistrati, avrebbe reso tecnicamente impossibile la formazione del fascicolo telematico e il successivo deposito dell’impugnazione attraverso il portale.

Nel ricorso viene riportata anche la risposta fornita dal servizio di assistenza informatica dopo una segnalazione del settembre 2025: «A causa della particolare complessità e pesantezza del fascicolo non è possibile fare operazioni che invece sono possibili su altri fascicoli. Al momento la problematica è stata sottoposta all’assistenza centrale ma non si riesce a comunicare una tempistica precisa in merito alla eventuale risoluzione».

La documentazione allegata comprenderebbe inoltre diversi provvedimenti del Tribunale di Vibo Valentia con i quali, nel corso del procedimento, sarebbe stata attestata l’impossibilità di utilizzare l’applicativo APP e sarebbe stato autorizzato il deposito cartaceo di atti e documenti. 

La questione del decreto del Tribunale

Nel giudizio davanti alla Corte d’Appello, la Dda aveva già richiamato un decreto del presidente del Tribunale di Catanzaro che consentiva il ricorso al doppio binario fino al 30 giugno 2026.

La Corte aveva tuttavia escluso che quel provvedimento potesse giustificare il deposito dell’appello, ritenendo che non attestasse un blocco locale del sistema nei termini richiesti dalla legge e che riguardasse principalmente difficoltà interne all’ufficio Gip-Gup.  

Per la Procura generale si tratta di una lettura sbagliata. Il Pubblico ministero, ai fini del processo telematico, dovrebbe essere considerato un “soggetto abilitato interno”, al pari dei magistrati e del personale degli uffici giudiziari. Di conseguenza, anche l’ufficio requirente avrebbe potuto beneficiare delle modalità alternative autorizzate a causa del mancato funzionamento del sistema.

La distinzione operata tra magistrati giudicanti, autorizzati al deposito cartaceo, e magistrati della Procura, obbligati a utilizzare un portale non funzionante, viene definita nel ricorso illogica e contraddittoria.

La richiesta di rimessione in termini

La Procura generale formula anche una richiesta subordinata. Qualora la Cassazione dovesse ritenere obbligatorio il deposito telematico, secondo i magistrati dovrebbe essere comunque riconosciuta la rimessione in termini.

L’impossibilità di utilizzare il portale, attestata dall’assistenza tecnica e da diversi provvedimenti giudiziari, avrebbe infatti costituito una causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà dell’ufficio del Pubblico ministero.

La Corte d’Appello aveva respinto questa tesi con una formula sintetica: «Né sussistono i presupposti di caso fortuito o forza maggiore per l’ordinaria rimessione nel termine».

Una motivazione che la Procura definisce sostanzialmente inesistente, perché non avrebbe esaminato la documentazione prodotta né spiegato per quali ragioni i problemi tecnici certificati non potessero essere considerati un impedimento oggettivo.

Il rischio di un formalismo eccessivo

L’ultimo motivo del ricorso riguarda la possibile violazione della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo la Procura generale, obbligare una parte a utilizzare esclusivamente un sistema informatico che non consente materialmente di ricevere o caricare l’atto potrebbe trasformare la digitalizzazione da strumento di efficienza in un ostacolo all’accesso alla giustizia.

Nel documento vengono richiamati i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contro il cosiddetto formalismo eccessivo. Le regole tecniche, sostiene l’accusa, non possono determinare la perdita irrimediabile del diritto a impugnare quando il mancato rispetto della procedura dipende da ostacoli informatici concretamente documentati.

In caso contrario, affermano i magistrati, si produrrebbe un effetto «del tutto irrazionale» e contrario al giusto processo, perché l’impossibilità tecnica di effettuare il deposito finirebbe per impedire qualsiasi verifica nel merito della sentenza di primo grado. 

Adesso decide la Cassazione

La Procura generale chiede quindi alla Suprema Corte di annullare l’ordinanza del 29 giugno, con le conseguenti decisioni sulla prosecuzione del giudizio. In alternativa, sollecita la valutazione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le norme sul deposito telematico.

La presentazione del ricorso significa che la vicenda processuale non può essere considerata definitivamente conclusa. Sarà la Cassazione a stabilire se l’appello della Dda sia stato correttamente dichiarato inammissibile oppure se la Corte d’Appello dovrà tornare a pronunciarsi, consentendo all’accusa di contestare nel merito le assoluzioni emesse nel troncone abbreviato del maxiprocesso.

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