18 Luglio 2026
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‘Ndrangheta a Guardavalle, crolla l’impianto delle accuse a Bruno Gallace: da quasi 60 anni di condanne a meno di tre ancora da scontare

In Tritone, Reggio Calabria e Molo 13, le condanne inflitte in primo grado raggiungevano complessivamente i 58 anni. Dopo assoluzioni, annullamenti e rideterminazioni di pena, Gallace resta detenuto soltanto per il residuo di una condanna definitiva a 3 anni

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Una nuova decisione giudiziaria ridisegna la posizione di Bruno Gallace, 54 anni, originario di Guardavalle, coinvolto in tre distinti procedimenti penali celebrati tra Roma, Reggio Calabria e Catanzaro. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’istanza presentata dal collegio difensivo, ha dichiarato inefficace la misura cautelare in carcere applicata nell’ambito dell’operazione Tritone.

Gallace, tuttavia, non lascia il carcere perché si trova attualmente in espiazione di una pena definitiva pronunciata in un altro procedimento, quello denominato Molo 13, celebrato a Catanzaro. Il residuo ancora da scontare sarebbe inferiore a tre anni, con fine pena prevista nel 2028.

La decisione dei giudici romani rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso giudiziario particolarmente articolato. Nei tre processi Gallace aveva riportato, in primo grado, condanne per un totale di 58 anni di reclusione: vent’anni nel procedimento Tritone, vent’anni nel processo celebrato a Reggio Calabria e diciotto anni in Molo 13. Un quadro profondamente modificato nei successivi gradi di giudizio.

Tritone, la Cassazione annulla ancora sul capo 35

Nel procedimento Tritone, Gallace era stato condannato dal giudice dell’udienza preliminare di Roma a vent’anni di reclusione. La pena era stata inizialmente confermata dalla Corte d’Appello.

La prima pronuncia della Cassazione, intervenuta l’11 febbraio 2025, aveva però annullato la sentenza di secondo grado in relazione a diversi profili: l’accusa di associazione mafiosa, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, alcune aggravanti collegate all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il trattamento sanzionatorio.

Nel giudizio di rinvio, il 24 luglio 2025, la Corte d’Appello di Roma aveva annullato la condanna relativa al capo 1, riguardante l’articolo 416 bis del codice penale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero perché il fatto era stato ritenuto diverso da quello contestato. La Corte aveva inoltre escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e quella prevista dall’articolo 74, comma 4, del Testo unico sugli stupefacenti. La pena per i reati residui era stata così rideterminata in 18 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Già nell’agosto del 2025, su istanza degli avvocati Raffaella Graziani e Vincenzo Cicino, la Corte d’Appello aveva dichiarato inefficace la misura cautelare relativa al capo di associazione mafiosa, rilevando il superamento dei termini massimi di custodia cautelare. La detenzione era però proseguita per gli altri reati.

Il nuovo annullamento e il chiarimento della Suprema Corte

Il primo luglio 2026 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla posizione di Gallace, annullando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma “limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui al capo 35 e alla continuazione”.

Il capo 35 riguarda l’ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevista dall’articolo 74 del Dpr 309 del 1990.

La formulazione del dispositivo aveva però determinato un dubbio interpretativo: non era chiaro se l’annullamento riguardasse soltanto la pena oppure anche l’affermazione di responsabilità per il reato associativo. Per questa ragione, il 6 luglio, la Quarta Sezione penale della Corte d’Appello di Roma ha presentato alla Cassazione una domanda di chiarimento ai sensi dell’articolo 624, comma 2, del codice di procedura penale.

La Suprema Corte, con ordinanza del 9 luglio, ha precisato che l’affermazione di responsabilità di Gallace per il capo 35 non aveva acquisito autorità di cosa giudicata. In altri termini, la condanna per l’associazione finalizzata al traffico di droga non poteva essere considerata definitiva.

Dichiarata inefficace la custodia cautelare

Alla luce del chiarimento, gli avvocati Giorgio Vianello Accorretti e Vincenzo Cicino hanno integrato l’istanza, chiedendo che la perdita di efficacia della misura cautelare fosse estesa anche agli altri reati residui contestati nei capi 36 e 44.

Il 17 luglio 2026 la Corte d’Appello di Roma ha accolto la richiesta. I giudici hanno rilevato che, non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità per il capo 35, non poteva trovare applicazione la disciplina prevista per la cosiddetta “doppia conforme”.

La Corte ha inoltre accertato il superamento del termine massimo di tre anni di custodia cautelare, calcolato tenendo conto anche dei periodi di sospensione. I termini sono stati considerati scaduti anche per il capo 36, relativo a un episodio in materia di stupefacenti, mentre per il capo 44 la misura è stata dichiarata inefficace perché la pena di dieci mesi, applicata in continuazione, risultava già interamente coperta dal periodo trascorso in custodia cautelare.

Da qui il dispositivo: inefficacia della custodia cautelare e scarcerazione di Gallace, qualora non detenuto per altra causa.

Il procedimento di Reggio Calabria: dai vent’anni ai cinque anni e sei mesi

Parallelamente al processo romano, Gallace era stato coinvolto in un secondo procedimento celebrato davanti all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria.

In primo grado era stato condannato a vent’anni di reclusione. In appello era stato però assolto dall’accusa di associazione finalizzata al traffico di droga e condannato per un solo episodio previsto dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, con una pena ridotta a otto anni.

La Cassazione aveva successivamente annullato la decisione limitatamente alla determinazione della pena. Nel nuovo giudizio di rinvio, la condanna era stata ridotta a cinque anni e sei mesi, con la conseguente cessazione del titolo cautelare e la scarcerazione disposta dall’autorità giudiziaria reggina.

Molo 13, resta definitiva la condanna a tre anni

Il terzo procedimento è quello denominato Molo 13, celebrato a Catanzaro. In primo grado Gallace era stato condannato a diciotto anni di reclusione per l’ipotesi associativa prevista dall’articolo 74 e per due episodi di cessione di sostanze stupefacenti, originariamente contestati con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

In appello è stato assolto dal reato associativo e condannato a tre anni di reclusione esclusivamente per i due episodi contestati ai sensi dell’articolo 73. Questa condanna è divenuta definitiva ed è il titolo per il quale Gallace risulta ancora detenuto.

La scarcerazione disposta dalla Corte d’Appello di Roma riguarda dunque esclusivamente le misure cautelari applicate nel procedimento Tritone. Non determina l’immediata liberazione materiale di Gallace, che resta in carcere per l’esecuzione della sentenza definitiva pronunciata nel processo Molo 13.

Il collegio difensivo

La posizione di Bruno Gallace è seguita dagli avvocati Vincenzo Cicino, Giorgio Vianello Accorretti, Francesca Vianello e Raffaella Graziani.

Si va dunque verso il profondo ridimensionamento del quadro giudiziario iniziale: nei tre procedimenti le condanne di primo grado raggiungevano complessivamente quasi sessant’anni di reclusione. Dopo i successivi giudizi di appello, gli annullamenti della Cassazione, le assoluzioni dai reati associativi e le rideterminazioni delle pene, Gallace si trova oggi a scontare soltanto il residuo della condanna definitiva a tre anni pronunciata a Catanzaro. Gallace è al 41bis, ma la difesa si è prontamente attivata per chiedere la revoca del regime differenziato, in assenza di un titolo esecutivo per l’accusa di partecipazione con ruolo apicale alla mafia.

Restano naturalmente da celebrare i nuovi giudizi disposti dalla Cassazione nel procedimento Tritone. Per tali contestazioni vale la presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva.

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