La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato l’applicazione del regime di carcere duro ex art. 41-bis ord. pen. nei confronti di un presunto esponente di spicco della ‘ndrangheta di Mileto.
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni sollevate dal collegio difensivo, composto dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile, disponendo un nuovo giudizio davanti ai giudici capitolini.
Le censure della difesa e il rispetto della presunzione di innocenza
Nel ricorso presentato dai legali è stata evidenziata la manifesta illogicità del provvedimento di merito, accusato di aver riprodotto acriticamente il decreto ministeriale senza valutare gli elementi forniti dalla difesa.
In particolare, i difensori hanno sottolineato come il ruolo apicale attribuito al detenuto si riferisca a vicende ancora sub iudice dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro e a procedimenti privi di condanna definitiva, in palese violazione del principio di non colpevolezza.
La difesa ha inoltre rimarcato che nei quindici mesi trascorsi nel circuito di Alta Sicurezza non è mai stato registrato alcun tentativo di inviare comunicazioni non autorizzate all’esterno, rendendo del tutto priva di riscontro l’ipotesi di una persistente capacità di mantenere contatti con il sodalizio criminale.
La motivazione della Cassazione: argomentazioni astratte e frasi incomplete
Accogliendo il primo motivo dell’impugnazione, la Cassazione ha censurato duramente l’ordinanza della Sorveglianza romana. I giudici di legittimità hanno rilevato come la valutazione del Tribunale si sia risolta in una mera rassegna di principi generali, culminata in un’unica riflessione sintatticamente persino incompiuta e del tutto priva di aderenza alla situazione personale del detenuto.
Nel testo del provvedimento impugnato, secondo la Suprema Corte, non è stata fornita alcuna risposta sui punti nodali della memoria difensiva, come la natura risalente nel tempo degli elementi indiziari o la non imputabilità al recluso della condivisione della cella con altri coimputati. Per la Cassazione, la motivazione adottata risulta “priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente”.
Un quadro indiziario privo di concretezza: si torna in Sorveglianza
Gli ermellini hanno evidenziato che le argomentazioni usate dal giudice di merito avrebbero potuto essere replicate per qualsiasi altro presunto sodale di una consorteria mafiosa, difettando della necessaria analisi individualizzata. Come evidenziato nelle motivazioni, “i dati assunti a fondamento della decisione non sono sufficienti a sostenerla, perché il percorso logico della ordinanza si risolve in una frase sola priva di qualsiasi riferimento al caso concreto”.
Alla luce di tali carenze strutturali, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento restrittivo, rinviando gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma affinché si esprima nuovamente integrando le lacune argomentative individuate dall’azione difensiva.
Il quadro accusatorio
Al centro del quadro accusatorio nei confronti di Polito figurano l’ipotizzata posizione di vertice nella cosca di Mileto e la presunta partecipazione all’agguato mortale ai danni di Angelo Corigliano, consumatosi il 19 agosto 2013.
Un delitto maturato secondo gli inquirenti nell’ambito della violenta faida per il controllo commerciale del settore della panificazione, che vedeva il gruppo locale contrapposto al clan Mesiano della frazione Calabrò.












