Gli appelli della Dda di Catanzaro rischiano di fermarsi prima ancora che i giudici possano riesaminare le accuse. Il nodo è nelle modalità di deposito degli atti: su carta anziché attraverso il sistema telematico. Nel processo sulle presunte estorsioni attribuite alle cosiddette “nuove leve” della ’ndrangheta vibonese, lo stop all’impugnazione dell’accusa è diventato definitivo. La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catanzaro contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello aveva bloccato il gravame della Dda. Diventano così irrevocabili le assoluzioni interessate dall’impugnazione nel procedimento relativo alle presunte pressioni su imprese del settore dei rifiuti e dell’edilizia, comprese quelle ai danni di Gregorio Farfaglia. Una decisione che chiude questo capitolo giudiziario e richiama l’attenzione sugli altri procedimenti del distretto nei quali è stata sollevata la medesima questione. Secondo quanto riferito dalle difese, diversi giudizi attendono proprio l’esito di questo confronto sulle regole del deposito digitale.
La Cassazione ferma il ricorso della Procura generale
Nell’udienza odierna, il procuratore generale in Cassazione aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, sostenendo la necessità di annullare l’ordinanza che aveva impedito l’esame dell’appello. Di posizione opposta il collegio difensivo, composto dagli avvocati Francesco Sabatino, Walter Franzè, Giovanni Vecchio, Giuseppe Di Renzo, Diego Brancia, Renzo Andricciola e Stefano Luciano. La dichiarazione d’inammissibilità lascia fermo il provvedimento dei giudici di secondo grado. Per le assoluzioni contestate attraverso quell’impugnazione, la conseguenza è definitiva: l’accusa non potrà ottenere il nuovo esame che aveva richiesto. La pronuncia odierna interviene sul ricorso contro l’ordinanza d’inammissibilità. Le assoluzioni erano state pronunciate dal Tribunale dopo il dibattimento; il tentativo di rimetterle in discussione si è arrestato prima della rivalutazione del merito.
L’eccezione di Sabatino e Franzè che ha bloccato l’appello
Lo scorso 15 luglio scorso la Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Antonio Battaglia, con i giudici Carlo Fontanazza e Antonio Giglio, aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato dalla Procura distrettuale. Il collegio aveva accolto l’eccezione proposta dagli avvocati Francesco Sabatino, per Domenico “Mommo” Macrì, e Walter Franzè, per Michele Manco. Una questione che aveva prodotto effetti favorevoli anche per gli altri imputati interessati dal medesimo gravame. Al centro, il deposito cartaceo dell’impugnazione contro la sentenza pronunciata il 9 luglio 2025 dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Per la Corte territoriale, l’atto avrebbe dovuto essere presentato attraverso il sistema telematico. La Procura generale aveva contestato questa interpretazione, richiamando il regime transitorio e sostenendo che il deposito su carta fosse ancora consentito. Il ricorso in Cassazione non ha rimosso lo stop.
Gli altri appelli della Dda a rischio
È su questo terreno che la decisione può assumere un rilievo più ampio. La questione riguarda le impugnazioni depositate con modalità analoghe nel periodo interessato dall’introduzione dell’obbligo telematico. Secondo la ricostruzione fornita dalle difese, in altri procedimenti sono state sollevate eccezioni dello stesso tenore e alcune decisioni sono state rinviate in attesa del pronunciamento sul caso Farfaglia. I legali attribuiscono quindi all’esito odierno il peso di un possibile riferimento per gli ulteriori giudizi. Gli altri appelli non possono però considerarsi già caduti. Occorrerà verificare, fascicolo per fascicolo, le date, il rito, le modalità di presentazione e la disciplina applicabile. Le motivazioni della Cassazione chiariranno inoltre le ragioni dell’inammissibilità e consentiranno di valutarne la portata. Per la pubblica accusa resta una prospettiva concreta: altre richieste di ribaltare sentenze favorevoli agli imputati potrebbero fermarsi sulla validità del deposito, senza arrivare all’esame delle contestazioni.
Rifiuti, cantieri e presunte estorsioni: le accuse del processo
Il procedimento riguardava Domenico Macrì, Michele Manco, Salvatore Morelli, Andrea Ruffa, Domenico Serra, Francesco Antonio Pardea e Andrea Mantella, con posizioni e contestazioni differenti. L’impostazione accusatoria ricostruiva una serie di presunte estorsioni ai danni di imprese attive nella raccolta dei rifiuti e nell’edilizia. Tra le aziende richiamate nelle contestazioni figuravano Ased, Dusty ed Eco.Car, oltre a società impegnate nei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia e in interventi finanziati attraverso il Superbonus 110%.
Secondo l’accusa, richieste di denaro, minacce, incendi e danneggiamenti avrebbero espresso la capacità del gruppo di condizionare le attività economiche del territorio. Il Tribunale aveva però pronunciato numerose assoluzioni, con le formule “il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”, ridimensionando profondamente la ricostruzione della Dda. Tra i punti controversi, anche la prova della continuità operativa della presunta articolazione Pardea-Ranisi dopo il 2019.
Perché la Dda voleva ribaltare le assoluzioni
Con l’appello firmato dai sostituti procuratori Eugenia Belmonte e Giuseppe Buzzelli, la Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto di rivedere i passaggi della sentenza ritenuti sfavorevoli all’accusa. La contestazione di fondo riguardava il metodo di valutazione delle prove: secondo la Procura, gli episodi sarebbero stati esaminati separatamente, senza riconoscere il significato complessivo delle presunte condotte intimidatorie. La Dda chiedeva una nuova lettura delle dichiarazioni dei collaboratori Andrea Mantella e Bartolomeo Arena, delle minacce e degli attentati contestati. Nella prospettiva accusatoria, quei fatti avrebbero dimostrato la persistenza di un controllo mafioso e l’utilizzo del capitale intimidatorio attribuito al gruppo. L’impugnazione mirava a ottenere la condanna degli imputati assolti e, per Manco, il riconoscimento della partecipazione all’associazione mafiosa. Quel confronto sul merito non si aprirà attraverso l’appello dichiarato inammissibile.
Manco, definitive le assoluzioni: distinta la sorte delle condanne
La posizione di Michele Manco resta diversa da quella degli imputati integralmente assolti. Il Tribunale gli aveva inflitto 6 anni e 3 mesi di reclusione, a fronte dei 21 anni richiesti dalla pubblica accusa, riconoscendone la responsabilità per tre tentate estorsioni. Manco era stato invece assolto dall’accusa di associazione mafiosa e da quattro delle sette tentate estorsioni contestate. La decisione della Cassazione consolida i capi assolutori interessati dall’impugnazione dell’accusa. Le condanne pronunciate per gli altri episodi hanno una distinta sorte processuale, sulla quale il provvedimento odierno non consente di trarre conclusioni. È questo il perimetro dell’esito: diventano irrevocabili le assoluzioni che la Dda aveva cercato di rimettere in discussione.
Mantella assolto per fatti ammessi, le difese rilanciano sull’attendibilità
Tra le assoluzioni diventate definitive figura anche quella di Andrea Mantella. Il collegio difensivo ne sottolinea il rilievo perché riguarda, secondo quanto riferito, fatti che lo stesso collaboratore di giustizia aveva ammesso. Per i legali, la distanza tra quelle ammissioni e l’esito del processo costituisce un elemento da richiamare nel confronto sull’attendibilità delle sue dichiarazioni. Il significato della pronuncia va comunque circoscritto: l’assoluzione di Mantella in questo procedimento non equivale automaticamente a un giudizio generale di inattendibilità. Negli altri processi, il valore dei suoi racconti dovrà essere valutato dai rispettivi giudici sulla base dei fatti contestati e dei riscontri disponibili. Un dato è certo: l’assoluzione del collaboratore non potrà più essere rimessa in discussione attraverso l’impugnazione fermata dai giudici.
Il precedente Maestrale e il fronte del deposito digitale
Il problema delle modalità di deposito era già emerso nel procedimento Maestrale-Olimpo-Imperium, nel quale la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile un’impugnazione della Dda contro numerose assoluzioni pronunciate con rito abbreviato. Anche in quel caso, la controversia riguardava l’applicazione delle nuove regole sul deposito telematico. Un precedente che, pur richiedendo di distinguere i diversi contesti processuali, aveva già portato all’attenzione dei giudici il rischio di inammissibilità degli atti presentati con modalità non consentite. Ora il caso Farfaglia arriva a un punto fermo. Le assoluzioni interessate dall’appello sono definitive. Negli altri fascicoli, invece, la questione resta aperta: spetterà ai singoli collegi stabilire se le impugnazioni della Dda possano essere esaminate o debbano fermarsi prima ancora di discutere le accuse.














