Si aggrava la posizione giudiziaria di Pietro Di Costa, già noto alle cronache come testimone di giustizia. A breve distanza dalla pronuncia con cui il Tribunale Monocratico di Vibo Valentia (giudice Alessio Maccarone) lo aveva condannato il 27 novembre 2025 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per plurimi episodi di calunnia ai danni dei propri familiari, è giunta una nuova sentenza di condanna. La decisione, emessa il 23 luglio 2026 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, riconosce Di Costa responsabile del reato di minaccia commesso nei confronti della madre dei suoi fratelli, stabilendo altresì il risarcimento del danno in favore della persona offesa costituitasi parte civile.
La calunnia, condotta reputata di spiccata gravità per l’impatto reputazionale e giudiziario che comporta, aveva visto il Tribunale disporre a carico dell’imputato anche il risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede civile, unitamente al riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili.
La posizione della difesa delle parti civili
Sulle implicazioni etiche e legali delle pronunce si è espresso l’avvocato Giuseppe Rombolà, legale che assiste i familiari coinvolti nelle vicende processuali. “Con particolare riferimento alla condanna per calunnia – dichiara l’avv. Giuseppe Rombolà – deve essere ribadito con fermezza che nessuno può pensare di utilizzare la giustizia a proprio comodo, trasformando denunce e querele in strumenti di pressione, ritorsione o aggressione nei confronti di chicchessia ed ancor di più dei propri familiari. Rivolgersi all’Autorità giudiziaria è un diritto fondamentale, ma comporta anche il preciso dovere di riferire fatti veri e di non coinvolgere e/o esporre consapevolmente persone innocenti in procedimenti penali. Le due pronunce – conclude Rombolà – restituiscono dignità alle persone offese, costrette per lungo tempo a difendersi da condotte che hanno profondamente inciso sulla loro serenità personale e familiare. Le decisioni riconoscono la fondatezza delle loro ragioni e rappresentano un significativo ristoro, anche morale, rispetto ai pregiudizi subiti”.
Le garanzie processuali
A margine del percorso giudiziario emerso dalle aule di tribunale, resta fermo il principio di presunzione di innocenza: le sentenze richiamate, non essendo ancora passate in giudicato, risultano infatti soggette agli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento giuridico.











