30 Luglio 2026
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“Prima informatevi su chi sono”: il nome del boss Rocco Anello bastava per intimidire. Confermati vent’anni in appello

Dalle motivazioni emerge la figura di un capo capace di controllare imprese, affari e alleanze senza impartire ordini plateali. Per intimidire, secondo i giudici, bastava pronunciare il suo nome

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Basta pronunciare il proprio nome. Non occorrono urla, armi mostrate o minacce esplicite. È in una conversazione con un pastore che, secondo i giudici, si condensa la figura criminale di Rocco Anello e il potere pressoché assoluto esercitato sul territorio di Filadelfia. L’uomo si era opposto allo sversamento di materiale su un terreno utilizzato per il pascolo e aveva prospettato l’intervento dei carabinieri. Anello si presentò: “E io sono Rocco Anello”. Poi l’avvertimento: prima di parlare di denunce, sarebbe stato opportuno informarsi su chi si aveva davanti. Per la Corte d’Appello di Catanzaro, “la spendita del proprio nome da parte di Anello, accompagnata dalla frase ‘prima vi informate chi sono i cristiani e dopo dite che andate a denunciare’, rappresenta un chiaro messaggio implicito di minaccia“.

Una minaccia immediatamente compresa dal pastore, che abbandonò i propositi di denuncia e finì per chiedere ad Anello perché non fosse intervenuto quando gli erano stati rubati alcuni animali. Un passaggio che, scrivono i magistrati, equivale al riconoscimento di Anello quale “autorità mafiosa dotata del potere di ripristinare l’ordine sociale“. Una condotta – si legge nelle motivazioni della sentenza di appello del filone abbreviato del maxi processo Imponimento – aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, essendo consistita nell’esplicita evocazione del potere della cosca”. È anche su episodi come questo che la Prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Loredana De Franco, ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Rocco Anello, ritenuto l’indiscusso boss di Filadelfia.

Il potere mafioso dopo la scarcerazione

La ricostruzione dei giudici parte da un dato già cristallizzato nella sentenza definitiva del processo “Prima”: l’esistenza della cosca e il ruolo ricoperto da Anello nella sua struttura. La chiave di tutto, nel processo Imponimento, era però un’altra: verificare se, dopo quella pronuncia e dopo la scarcerazione del 3 luglio 2006, il sodalizio avesse continuato a operare e quale fosse stato il contributo fornito da Rocco Anello. La risposta della Corte è contenuta in una delle frasi centrali delle motivazioni: le risultanze dei procedimenti successivi documentano come Anello, una volta tornato in libertà, abbia “continuato ad esercitare il controllo mafioso nel settore dei lavori edili e di movimento terra”. In una prima fase, secondo la sentenza, Anello si sarebbe avvalso della collaborazione dell’imprenditore Francesco Mallamace. I giudici richiamano le vicende estorsive ricostruite nel procedimento “Effetto Domino”, relative ai lavori svolti tra Filadelfia, Acconia e Francavilla Angitola, e le condanne irrevocabili pronunciate per la richiesta di denaro agli imprenditori impegnati nella realizzazione dei parchi eolici. Terminato quel rapporto, Anello avrebbe continuato a operare attraverso altre imprese. Fino ai fatti contestati in Imponimento, nei quali la Corte individua la capacità di utilizzare la ditta del figlio e quelle degli uomini considerati vicini alla cosca.

Cantieri e imprese: “Capacità di imporsi”

I giudici attribuiscono particolare valore alle vicende riguardanti i lavori per l’Eurospin di Pizzo, il Galia Resort e la stazione ferroviaria di San Pietro a Maida. I capi d’imputazione relativi a questi cantieri, si legge nelle motivazioni, “documentano plasticamente la capacità di Anello Rocco di imporsi con la nuova ditta del figlio, costituita nel 2013, e con quelle dei sodali alle imprese impegnate in lavori nel territorio da lui controllato”. Nel caso dell’Eurospin, la Corte conferma la contestazione estorsiva. La trattativa economica tra Anello e l’impresa appaltatrice, secondo i magistrati, non può essere letta come una normale negoziazione commerciale. Pesano la consapevolezza della caratura criminale attribuita ad Anello, l’ingresso nel cantiere delle sole aziende da lui selezionate e l’assenza di preventivi richiesti ad altre imprese. Elementi che, scrive la Corte, escludono “che la trattativa sia stata svolta in condizioni di parità e piena libertà negoziale”.

La stessa valutazione viene compiuta per i lavori del Galia Resort di Pizzo. La persona offesa, secondo le motivazioni, avrebbe subito “l’annullamento della libertà negoziale” e le decisioni assunte dalle cosche presenti sul territorio. L’accordo per affidare i lavori di movimento terra alla ditta Anello “non può ritenersi espressione di una trattativa libera e paritaria”. Una volta entrato nel cantiere, aggiungono i giudici, Anello sarebbe diventato “l’unico referente di Renda nella scelta di tutti i prestatori d’opera”. Per entrambe le vicende la Corte ha però escluso il reato di illecita concorrenza previsto dall’articolo 513-bis, confermando invece le responsabilità per le contestazioni estorsive.

I rapporti con Mancuso, Bonavota e Alvaro

La figura delineata dalla sentenza non è quella di un capo chiuso nei confini di Filadelfia. La Corte sottolinea la capacità di Anello di “relazionarsi con altre famiglie mafiose del territorio vibonese e reggino”, indicando espressamente i Mancuso di Limbadi, i Bonavota di Sant’Onofrio e gli Alvaro di Sinopoli. Rapporti coltivati, secondo i giudici, “per ottenerne rispetto e riconoscimento e per coltivare gli accordi pacifici in ordine alla spartizione degli affari e dei relativi proventi”.

Nel cantiere del Galia Resort, per esempio, la Corte ricostruisce un’intesa raggiunta con il placet dei Mancuso e con l’intervento di un emissario dei Bonavota per la spartizione della fornitura di calcestruzzo. L’imprenditore, sostengono i magistrati, sarebbe rimasto in una condizione di “totale soggezione”, fino a delegare agli stessi soggetti che esercitavano la pressione il compito di trovare un accordo.

Il controllo dei boschi e il ruolo del luogotenente

Un altro settore considerato strategico è quello dei tagli boschivi. Nelle motivazioni la Corte parla apertamente del “controllo da parte di Anello e dei suoi sodali” sulle attività da svolgere nel territorio di riferimento. Un sistema basato su accordi con le famiglie mafiose dei territori confinanti e con gli stessi Mancuso di Limbadi. In questo ambito Anello si sarebbe avvalso di Nicola Antonio Monteleone, indicato dai giudici come suo “luogotenente” e incaricato di dare esecuzione agli accordi.

La Corte ritiene provata una spartizione delle aree tra gruppi operanti in territori contigui, sostenuta da una forza intimidatrice non necessariamente manifestata attraverso minacce esplicite. Un meccanismo che avrebbe escluso gli imprenditori privi di protezione e pilotato l’aggiudicazione delle gare. “La spartizione territoriale tra le cosche operanti su territori contigui, attuata con minaccia e violenza implicite — si legge nella sentenza —, nell’ambito della quale la figura di Anello ha mantenuto un peso rilevante anche dopo la crisi degli equilibri pregressi, vale ad integrare la fattispecie in contestazione”.

Rocco e Tommaso Anello, la divisione degli affari

Uno dei rilievi sollevati dalla difesa riguardava l’assenza, nelle intercettazioni, di contatti significativi tra Rocco Anello e il fratello Tommaso. Per i giudici non è un elemento sufficiente a smentire la direzione condivisa della cosca: i due abitavano nello stesso stabile e avrebbero adottato particolari cautele. La Corte ritiene che le dichiarazioni dei collaboratori e i reati ricostruiti nei diversi procedimenti dimostrino “sia l’operatività della cosca nel periodo successivo alla sentenza ‘Prima’ e sia il ruolo di capo promotore svolto da Anello Rocco in unione con il fratello Tommaso”.

I due fratelli, secondo la motivazione, avrebbero presidiato settori differenti. Una divisione considerata coerente “anche sotto il profilo logico”: Rocco si sarebbe occupato dei lavori edili, del movimento terra e dei tagli boschivi, mentre Tommaso avrebbe curato il controllo dei villaggi turistici. Entrambi avrebbero remunerato gli uomini impiegati nelle rispettive attività.

Il ruolo di vertice attribuito a Rocco emerge anche dalla richiesta di autorizzazioni, dalla gestione delle controversie e dal ricorso al suo intervento per risolvere problemi interni al territorio. È in questo quadro che la vicenda del pastore assume, per la Corte, un valore dimostrativo: la sola pronuncia del nome sarebbe stata sufficiente a produrre soggezione.

Le armi e la conferma dell’associazione mafiosa

La Corte conferma anche il carattere armato dell’associazione. Non attribuisce genericamente ad Anello il possesso di ogni arma emersa nell’indagine, ma valuta complessivamente sequestri, intercettazioni e precedenti procedimenti. “La disponibilità di armi in capo al sodalizio — scrivono i magistrati — è attestata dai diversi episodi ricostruiti attraverso l’attività captativa e i sequestri”. Vengono richiamati l’arsenale rinvenuto nell’ambito dell’operazione “Effetto Domino”, la custodia di una pistola nella guardiola del Garden Resort e le conversazioni relative ad altre armi acquistate o cedute. Sulla base di questo insieme di elementi, la Corte conclude che “la pronuncia di condanna in ordine al capo 1”, quello relativo all’associazione mafiosa, “va confermata”.

Le accuse cadute e il limite posto dai giudici

La sentenza d’appello non accoglie integralmente l’impostazione accusatoria. Rocco Anello viene assolto dai reati contestati ai capi 6, 8, 9, 10, 37, 157 e 158 perché il fatto non sussiste. Per i capi 2 e 3 cade, come detto, la sola contestazione di illecita concorrenza. La Corte respinge inoltre l’appello del pubblico ministero contro l’assoluzione dall’accusa di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico.

Sul punto, i giudici usano parole particolarmente chiare. Le dichiarazioni dei collaboratori accreditavano il coinvolgimento nel settore degli stupefacenti dei fratelli Fruci, ma lo attribuivano automaticamente al capo della cosca senza che fosse stato individuato un riscontro efficace. “Il legame criminale con il fratello Tommaso — osserva la Corte — non consente di attribuire automaticamente all’imputato, senza ulteriori elementi, gli affari del settore stupefacenti curati dal predetto”. Per questo l’assoluzione viene confermata e la posizione di vertice contestata ad Anello non viene utilizzata come automatismo per attribuirgli ogni attività illecita riconducibile al gruppo.

Perché la pena resta di 20 anni

Nonostante le assoluzioni, la Corte conferma la pena complessiva di 20 anni. La pena base per la partecipazione qualificata all’associazione armata viene rideterminata in 21 anni. Sale a 28 anni per l’aggravante prevista dal sesto comma dell’articolo 416-bis e arriva a 37 anni e quattro mesi per la recidiva reiterata e specifica. A questa vengono aggiunti gli aumenti per i reati commessi in continuazione. Il calcolo viene quindi contenuto nel limite massimo di 30 anni e ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, fino ai 20 anni definitivi in appello. “I precedenti dell’imputato — affermano i giudici — connotano i nuovi reati di maggiore gravità, in quanto espressione di una più spiccata pericolosità sociale”. La “biografia penale” e “l’importanza del contributo fornito dall’imputato al sodalizio criminale” impediscono inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Confermata anche la libertà vigilata per tre anni, motivata con la pericolosità sociale manifestata attraverso una condotta definita “essenziale a garantire il controllo del territorio, oltre che la funzionalità stessa dell’associazione”. Restano infine le confische. Secondo la Corte, gli immobili e le partecipazioni societarie interessati dal provvedimento derivano dagli acquisti “effettuati da Anello mediante terzi, durante il periodo di direzione dell’associazione”. L’analisi patrimoniale avrebbe inoltre evidenziato investimenti e spese “che vanno ben oltre lo stretto fabbisogno personale”, con una sproporzione annuale tra entrate e uscite.

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