16 Luglio 2026
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Scontri nel derby Cosenza-Catanzaro, ultrà giallorosso assolto definitivamente: revocato anche l’obbligo di firma

Il gip di Cosenza ha accolto l’istanza difensiva. Dai filmati emergeva soltanto la presenza dell’uomo sul luogo dei disordini, ma nessun elemento certo di partecipazione agli scontri

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Il gip del Tribunale di Cosenza, Francesca De Vuono, ha revocato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto a Luigi Fortunato, tifoso del Catanzaro coinvolto nel procedimento nato dopo i disordini verificatisi il 3 marzo 2024, durante e dopo il derby tra Cosenza e Catanzaro. Il provvedimento accoglie l’istanza avanzata dal difensore di Fortunato, l’avvocato Alessio Spadafora, a seguito dell’assoluzione definitiva pronunciata nell’ambito del procedimento penale relativo agli incidenti. La revoca riguarda, nello specifico, l’obbligo di presentarsi alla Questura di Catanzaro in occasione di ogni partita disputata dalla squadra giallorossa, sia in casa sia in trasferta.

L’obbligo collegato al Daspo

La prescrizione era stata applicata in seguito al Daspo emesso dal questore di Cosenza il 21 marzo 2024 e successivamente convalidato dal gip. Fortunato avrebbe dovuto presentarsi in Questura 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della conclusione di ogni incontro del Catanzaro. La misura era stata disposta sulla base dell’ipotesi che il tifoso avesse partecipato ai disordini scoppiati durante e dopo il derby, con particolare riferimento agli episodi avvenuti nei pressi del McDonald’s di Quattromiglia di Rende. Secondo la ricostruzione iniziale degli investigatori, Fortunato sarebbe stato identificato attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’assoluzione diventata irrevocabile

La svolta è arrivata con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 17 ottobre 2025, successivamente diventata irrevocabile il 18 marzo 2026. Fortunato è stato assolto ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del Codice di procedura penale. Anche il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di revoca. Nella motivazione della sentenza è stato evidenziato che l’analisi delle immagini e dei fotogrammi acquisiti non consentiva di attribuire agli imputati le condotte contestate.

“Solo la presenza fisica sul luogo”

Per quanto riguarda specificamente Fortunato, il Tribunale aveva rilevato la sua presenza fisica sul luogo dei fatti, senza tuttavia individuare elementi capaci di dimostrare un suo coinvolgimento nei reati contestati. Dall’esame dei filmati, delle fotografie e delle annotazioni della polizia giudiziaria non sarebbe infatti emerso alcun indice di concorso negli episodi di violenza.

Il gip ha quindi ritenuto che le conclusioni raggiunte nel processo penale avessero fatto venire meno la certezza sulla riconducibilità a Fortunato degli atti posti alla base della misura. Nel provvedimento si sottolinea, inoltre, che non erano stati indicati ulteriori elementi autonomamente idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale. Alla luce dell’assoluzione definitiva e delle risultanze del materiale video, il giudice Francesca De Vuono ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Alessio Spadafora, disponendo la revoca dell’obbligo di presentazione alla Questura di Catanzaro.

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