Il Tribunale di Roma ha mantenuto la sospensione delle delibere della Gran Loggia del 7 marzo 2026 in una sentenza che rappresenta una sconfitta netta per il GOI e per Antonio Seminario. Le tre delibere contestate avevano lo scopo di “interpretare autenticamente” il regolamento massonico riguardante le procedure elettorali. Nel dettaglio, le delibere affermavano di: “confermare che la Gran Loggia ha il potere di annullare le elezioni del nuovo Gran Maestro quando non è possibile stabilire il risultato per illegittimità generalizzate“; “confermare che la Commissione Elettorale Nazionale assume la funzione di risolvere le contestazioni elettorali”; “elevare al rango di norma regolamentare una circolare elettorale già in vigore da oltre vent’anni”. Il ricorso del GOI contestava la sospensione ordinata dal giudice monocratico il 27 maggio 2026.
“Delibere interpretative nascondono surrettizie modifiche regolamentari abusive”
Il Tribunale boccia completamente gli argomenti del GOI. “Le delibere in questione sono univocamente strutturate come delibere dichiaratamente interpretative – scrive il collegio – tuttavia, nessuna delle tre delibere appare obiettivamente finalizzata a fugare dubbi interpretativi già emersi in sede di applicazione delle norme regolamentari”.
La Corte evidenzia: “Le delibere appaiono piuttosto finalizzate rispettivamente ad estendere i poteri della Gran Loggia in ambito elettorale e ad ampliare il novero dei soggetti legittimati ad adire la Commissione Elettorale Nazionale”. Un’accusa gravissima di abuso di potere contro la massoneria. “Una delibera può dirsi di interpretazione autentica soltanto in quanto sia deputata esclusivamente a chiarire il significato di una norma oscura o ambigua, non a crearne una nuova”, spiega il Tribunale. Nel caso del GOI, invece, le delibere hanno modificato il contenuto effettivo del regolamento, violando “l’articolo 36 del Codice civile” che riguarda la capacità giuridica delle associazioni non riconosciute.
“Non è rispettoso contendere sulla regolarità elezioni mentre si legifera su di esse”
Il Tribunale rileva un ulteriore profilo critico: “Non appare rispettoso della sede contenziosa, ove deve essere sindacato se la rimozione dei talloncini antifrode dalla scheda di voto ne abbia minato la validità, legittimare l’emissione di disposizioni di interpretazione autentica volte a corroborare la tesi favorevole all’invalidazione del voto per violazione della segretezza“.
In altre parole, il GOI sta cercando di “sistemare” con delibere il regolamento proprio mentre è sotto processo per irregolarità elettorali. Una mossa che il Tribunale giudica azzardata e contraddittoria. Nel merito, prosegue la Corte, “va confermato il giudizio di sussistenza del fumus boni iuris (apparenza di buon diritto), essendo fondato il motivo di contestazione volto a far rilevare l’abusiva introduzione di nuove disposizioni regolamentari”.
Elezioni 31 maggio 2026 indette “illegittimamente” secondo la Corte
Il Tribunale cancella anche le elezioni del 31 maggio 2026 indette dal Gran Maestro in carica Seminario. La Corte ricorda che l’articolo 108 del regolamento prevede che “il Gran Maestro in carica ha il potere/dovere di indire nuove elezioni almeno 180 giorni prima dell’Equinozio di Primavera del quinto anno successivo alla sua elezione”. Le elezioni del 31 maggio 2026 erano “destinate a concludersi solo nell’anno 2029”, quindi le elezioni anticipate erano illegittime.
Il Tribunale dichiara: “L’art. 108 subordina la possibilità di indizione di nuove elezioni anticipate alla presenza di circostanze eccezionali (quali l’assenza o l’impedimento del Gran Maestro) che nel caso di specie pacificamente non sussistevano”. Risultato: le elezioni del 31 maggio 2026 non si sono tenute perché la loro sospensione era legittima.
Antonio Seminario confermato Gran Maestro dalle sentenze precedenti
La questione di fondo rimane: chi è il vero Gran Maestro del GOI dopo le elezioni controverse del 3 marzo 2024? Il Tribunale conferma che Antonio Seminario è individuato quale “vincitore delle elezioni del 2024 e legittimo Gran Maestro” sulla base “delle già note pronunce cautelari rese da questo stesso Tribunale nell’ambito di separati giudizi pendenti tra le stesse parti”.
La Corte rimarca: “Dunque è pacifico che all’esito delle elezioni del 03/03/2024 si fosse insediato un nuovo Gran Maestro, individuato nella persona di Antonio Seminario“. Le decisioni precedenti del Tribunale, sia pure cautelari, avevano già confermato Seminario come Gran Maestro legittimo.
GOI condannato a pagare contributo unificato, spese al merito
Una beffa finale per il GOI: il Tribunale lo condanna al pagamento del “contributo unificato” (le spese processuali) oltre che alle spese di lite. “Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante ed in favore dell’Erario dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo”. Una doppia sconfitta economica: oltre a perdere il ricorso, il GOI (con i soldi dei massoni) dovrà pagare al Tribunale per il privilegio di aver perso.
Ordinanza depositata 14 luglio 2026, giudizio merito prosegue
L’ordinanza è stata depositata il 14 luglio 2026. Nel merito, il giudizio tra Taroni Leo (che chiede l’annullamento delle delibere della Gran Loggia e accusa irregolarità elettorali) e il GOI prosegue con pendenze ancora aperte sulla regolarità delle elezioni del 3 marzo 2024 e sulla validità della “circolare” in materia elettorale che il GOI ha cercato di elevare a rango di regolamento. La battaglia giudiziaria sulla massoneria italiana prosegue su più fronti.











