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10 Giugno 2026
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Madeo resta in Consiglio regionale, respinto il ricorso di Enza Bruno Bossio. I giudici: “Non c’è alcuna causa ostativa”

Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ineleggibilità della consigliera regionale del Pd: la Commissione Pari opportunità non è un ente dipendente dalla Regione e il ruolo di presidente del Consiglio comunale non integra una causa ostativa

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Il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso presentato da Vincenza Bruno Bossio contro l’elezione della consigliera regionale Rosellina Madeo, eletta nella circoscrizione nord nella lista del Partito democratico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Il collegio era presieduto dal giudice Adele Ferraro. Il ricorso era stato proposto da Bruno Bossio, candidata e cittadina elettrice, risultata prima dei non eletti, con l’assistenza degli avvocati Oreste Morcavallo e Francesco Adamo.

La richiesta di ineleggibilità

L’istanza puntava ad accertare la presunta ineleggibilità di Madeo e, di conseguenza, a dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere regionale, disponendo la sostituzione con la ricorrente. Al centro del ricorso c’erano due incarichi ricoperti da Madeo: quello di componente, con funzioni di vicepresidente, della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, e quello di presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano. Secondo la tesi della ricorrente, Madeo non avrebbe interrotto tempestivamente l’esercizio di questi ruoli entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.

Respinta l’eccezione di inammissibilità

In via preliminare, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di Rosellina Madeo, secondo cui il ricorso sarebbe stato proposto prima della delibera di convalida degli eletti da parte del Consiglio regionale. Per il collegio, l’azione poteva essere proposta anche nella veste di cittadina elettrice, trattandosi di azione popolare. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui l’azione popolare può essere esercitata anche in assenza di un deliberato consiliare di convalida, perché mira alla tutela del diritto di ciascun elettore a far valere la correttezza delle elezioni.

Le motivazioni: ineleggibilità come eccezione

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di ineleggibilità prospettati dalla ricorrente. I giudici richiamano il principio secondo cui, in materia elettorale, l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l’eccezione. Le norme che limitano il diritto di elettorato passivo, dunque, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti.

Il primo punto esaminato riguarda la Commissione regionale per le Pari opportunità. Secondo Bruno Bossio, il ruolo ricoperto da Madeo avrebbe integrato una causa di ineleggibilità perché la Commissione sarebbe stata un ente dipendente dalla Regione. Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione. Per i giudici, la Crpo non può essere qualificata come ente dipendente dalla Regione. La sentenza evidenzia che la legge regionale istitutiva della Commissione ne sancisce la piena autonomia operativa e organizzativa. Secondo il collegio, le funzioni della Commissione – studio, proposta, consultazione, promozione e monitoraggio – sono incompatibili con l’idea di un organismo eterodiretto dalla Regione. Si tratta, piuttosto, di un organo che opera nel settore delle pari opportunità con autonomia di indagine, orientamento e proposta. Il Tribunale aggiunge che il fatto che la Commissione sia supportata dal Consiglio regionale sul piano organizzativo, sia finanziata con risorse regionali e abbia componenti eletti dal Consiglio regionale non basta a configurare un rapporto di dipendenza nel senso richiesto dalla legge.

Nessun potere di controllo sull’amministrazione regionale

Respinto anche il secondo motivo di ricorso. Bruno Bossio sosteneva che la Commissione esercitasse poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione regionale, con conseguente ineleggibilità di Madeo. Anche su questo punto il Tribunale ha escluso la fondatezza della tesi. Per i giudici, la Commissione Pari opportunità svolge funzioni di ricerca, proposta, impulso e consultazione, ma non ha alcun potere di controllo o di veto sull’attività legislativa o amministrativa della Regione.

La sentenza chiarisce che non è ravvisabile in capo alla Commissione un potere di sindacato sugli atti e sui provvedimenti dell’ente regionale, né sulle scelte gestionali o sugli equilibri finanziari. Inoltre, il campo di attività della Commissione è limitato alla materia delle pari opportunità e non riguarda l’intera attività dell’ente regionale.

Il Tribunale ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla data delle dimissioni dalla Commissione Pari opportunità. Secondo la ricorrente, Madeo avrebbe lasciato l’incarico solo il 14 ottobre 2025, quindi dopo il termine del 6 settembre 2025 previsto per la presentazione delle candidature. Per il collegio, tuttavia, non essendo stata accertata alcuna causa di ineleggibilità legata al ruolo nella Commissione, la questione delle dimissioni non assume rilievo. In assenza del presupposto oggettivo, la norma sulla cessazione dalle funzioni non può operare.

Il ruolo nel Consiglio comunale non basta

Il quarto motivo riguardava l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano. Anche in questo caso la ricorrente sosteneva che Madeo esercitasse poteri tali da determinare una causa di ineleggibilità. Il Tribunale ha respinto pure questa contestazione. Richiamando il Testo unico degli enti locali, i giudici osservano che il presidente del Consiglio comunale ha funzioni di convocazione, direzione dei lavori e garanzia dell’informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

Si tratta, secondo la sentenza, di una funzione ordinatoria e politico-amministrativa, diversa dal controllo istituzionale tecnico sugli atti, sui provvedimenti, sulle scelte gestionali e sugli equilibri finanziari dell’ente. Per questo motivo, il ruolo di presidente del Consiglio comunale non integra una causa di ineleggibilità.

Madeo resta in Consiglio regionale

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso e ha condannato Vincenza Bruno Bossio al pagamento, in favore di Rosellina Madeo (assistita dagli avvocati professori Salvatore Dettori e Vincenzo De Vincenti) delle spese di lite. La decisione chiude, almeno in questa fase, lo scontro giudiziario interno al Partito democratico calabrese nato dopo le elezioni regionali. Rosellina Madeo resta dunque in Consiglio regionale, mentre viene rigettata la richiesta con cui Enza Bruno Bossio chiedeva di dichiararne l’ineleggibilità e di subentrare al suo posto.

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