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22 Maggio 2026
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Accuse di illeciti ambientali a un’azienda dei marmi nel Soveratese: assolta la titolare “perché il fatto non sussiste”

La Procura contestava scarichi industriali e deposito illecito di rifiuti considerati “pericolosi”. Il Tribunale di Catanzaro smonta l’impianto accusatorio e assolve l’imprenditrice con formula piena

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L’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, in funzione di polizia giudiziaria, nel corso di attività ispettive e di vigilanza avvenute nel febbraio 2024, procedeva al sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) di un’azienda operante nel Soveratese e specializzata nella lavorazione di marmi e pietre. Le accuse elevate riguardavano il presunto scarico di reflui industriali e il presunto deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti. Inoltre, secondo le ipotesi formulate dagli organi accertatori, si sarebbe trattato di rifiuti pericolosi. Ritenendo sussistenti i presupposti segnalati dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero chiedeva la convalida del sequestro al GIP, che accoglieva la richiesta della Procura.

La revoca del sequestro e il processo

I reati contestati, peraltro, sono oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore che, anche recentemente, è intervenuto per inasprire le pene nei confronti di chi commette questa tipologia di reati ambientali. Tuttavia, già nella fase cautelare – conclusasi nel marzo 2024 – il Tribunale del Riesame aveva accolto la richiesta di M.R.G., legale rappresentante pro tempore dell’azienda, disponendo la revoca del sequestro preventivo. Nonostante ciò, la Procura della Repubblica di Catanzaro decideva di non chiedere l’archiviazione e di proseguire con l’esercizio dell’azione penale.

La difesa dimostra il rispetto delle norme ambientali

Nel corso del dibattimento, attraverso prove testimoniali e documentali, la difesa è riuscita a dimostrare che l’azienda aveva rispettato tutte le prescrizioni previste dalla normativa ambientale. È emerso, infatti, che era presente un impianto idrico a circuito chiuso per separare il materiale di lavorazione dall’acqua utilizzata e che i rifiuti venivano raggruppati nello stesso luogo in cui erano prodotti, correttamente conservati per categorie omogenee. La difesa ha inoltre evidenziato che non era decorso il termine annuale previsto per lo smaltimento e che i materiali contestati non potevano essere classificati come rifiuti pericolosi. Prima ancora dell’intervento della polizia giudiziaria, infatti, l’azienda aveva già fatto eseguire specifiche analisi sui rifiuti prodotti da parte di una ditta specializzata.

La sentenza del Tribunale di Catanzaro

Alla luce delle risultanze emerse durante il processo, il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Penale ha ritenuto totalmente infondate le accuse mosse nei confronti dell’imprenditrice. Per questo motivo, nella giornata odierna, i giudici hanno disposto l’assoluzione di M.R.G., difesa dall’avvocato Marco Grande del Foro di Catanzaro, con la formula più ampia prevista dall’ordinamento: “perché il fatto non sussiste“, ai sensi dell’articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale.

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