Assoluzione piena per il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari nel processo sulla gestione del Centro di accoglienza straordinaria Villa Cristina.
Il Tribunale di Palmi, presieduto dalla giudice Martina Tuscano, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha escluso le accuse contestate all’amministratore comunale, assistito dall’avvocato Ettore Tigani. La formula utilizzata dai giudici è quella più favorevole prevista dall’ordinamento: “perché il fatto non sussiste”.
Le accuse sulla gestione del centro migranti
Il procedimento nasceva dall’inchiesta relativa alla gestione del Cas Villa Cristina, operativo a Varapodio tra il settembre 2016 e l’aprile 2018. Fazzolari era imputato per diversi reati, tra cui abuso d’ufficio, falso ideologico, frode nelle pubbliche forniture e corruzione.
Secondo l’accusa, il sindaco avrebbe favorito affidamenti diretti di servizi e forniture a soggetti a lui vicini e avrebbe affidato la gestione del centro alla cooperativa Itaca, guidata da Maria Giovanna Ursida, in cambio dell’assunzione di persone della sua cerchia. Un impianto accusatorio che si basava su intercettazioni telefoniche, documentazione amministrativa e testimonianze raccolte durante le indagini.
Il Tribunale: nessun abuso d’ufficio accertato
Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno escluso che gli affidamenti contestati potessero configurare un abuso penalmente rilevante. Il Tribunale ha analizzato le contestazioni anche alla luce della normativa vigente all’epoca dei fatti, rilevando che gli atti richiamati dall’accusa non integravano una violazione delle specifiche regole di condotta richieste dalla legge penale. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, gli affidamenti riguardavano importi sottosoglia e si inserivano in un contesto nel quale l’amministrazione disponeva di margini di valutazione.
È stato inoltre escluso il presupposto fondamentale del vantaggio patrimoniale ingiusto: le forniture risultavano effettivamente eseguite e i prezzi applicati erano ritenuti compatibili con i valori di mercato.
Escluso anche il patto corruttivo
La contestazione più grave riguardava l’ipotesi di corruzione legata all’affidamento della gestione del centro migranti. Secondo la Procura, l’incarico alla cooperativa sarebbe stato collegato all’assunzione di persone vicine al sindaco. Il Tribunale, però, ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di un accordo corruttivo, cioè di un patto tra pubblico amministratore e privato nel quale l’utilità promessa rappresentasse il prezzo dell’esercizio della funzione pubblica.
La sentenza evidenzia come la conoscenza tra Fazzolari e Ursida, così come le successive assunzioni, non siano elementi sufficienti a dimostrare automaticamente un rapporto illecito. Per i giudici, quelle assunzioni potevano trovare spiegazioni alternative legate alle esigenze organizzative della struttura e alla necessità di reperire rapidamente personale in una fase emergenziale.
Il peso del contesto dell’emergenza migranti
Nella valutazione complessiva del caso ha avuto rilievo anche il contesto storico nel quale si collocavano i fatti. Il 2016 fu un anno caratterizzato da un forte incremento degli sbarchi sulle coste calabresi e da una pressione significativa sulle amministrazioni locali chiamate ad attivare strutture di accoglienza in tempi rapidi.
Il Tribunale ha considerato tale situazione nell’analisi delle procedure adottate dal Comune di Varapodio, senza però utilizzarla come giustificazione automatica delle scelte amministrative.
Gli altri capi d’imputazione
Per quanto riguarda il capo relativo al falso ideologico nelle autocertificazioni sui conflitti di interesse, i giudici hanno ritenuto applicabile la particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Le accuse di frode nelle pubbliche forniture legate a una presunta sovrafatturazione sono invece cadute per insufficienza della prova: secondo il Tribunale non sono emersi elementi tecnici sufficienti per dimostrare un valore delle forniture diverso da quello dichiarato.
La formula dell’assoluzione
La sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” rappresenta la forma più ampia di proscioglimento prevista dall’articolo 530 del codice di procedura penale. Con questa decisione il Tribunale ha stabilito che gli elementi costitutivi dei reati contestati non sono stati accertati. Per il sindaco Orlando Fazzolari si chiude quindi il procedimento penale con un’assoluzione piena rispetto alle accuse contestate.










